CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01268/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari, ne ha confermato la statuizione di penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., contestato per aver dichiarato false generalità in occasione di un controllo della Guardia di Finanza, soggiungendo sempre falsamente di esser titolare di patente di guida, e ha rideterminato la pena a lui inflitta avendo accertato la dissonanza tra quanto indicato nel dispositivo e quanto indicato nella motivazione della sentenza di primo grado; - Ritenuto che il primo, secondo e terzo motivo di ricorso - che denunciano violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione, poiché le false dichiarazioni non sarebbero state verbalizzate dagli operanti né sottoscritte dal ricorrente, così come non sarebbe stata acquisita quale corpo del reato la patente di guida (intestata al fratello [OSCURATO:PERSONA]) asseritannente esibita successivamente dal ricorrente; poiché la Corte avrebbe errato a ritenere non applicabile né l'esimente della desistenza volontaria né la circostanza attenuante del recesso attivo; e infine, poiché la valutazione dei dati probatori svolta dalla Corte non sarebbe avvenuta in conformità ai precetti di cui all'art. 192 cod. proc. pen. - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi non specifici che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che ha correttamente motivato sulla condotta integrante il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, risultando superflua la richiesta acquisizione della copia della patente e ininfluente la riproduzione delle dichiarazioni mendaci in un atto pubblico; sulla conseguente non configurabilità della forma tentata del delitto in esame, non avendo rilevanza ai fini della sussistenza del reato l'eventuale ritrattazione successiva, e non potendosi comunque riscontrare desistenza o recesso attivo qualora la scelta sia necessitata da fattori esterni, come nel caso di specie la decisione degli operanti di procedere a rilevazione dattiloscopica; - Ritenuto che il quarto motivo di ricorso - che deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla quantificazione di una pena distante dal minimo edittale - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione alla concessione delle attenuanti generiche e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che nel caso di specie ha adeguatamente assolto al connesso onere argomentativo facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, quali i numerosissimi precedenti penali, la sottoposizione alla sorveglianza speciale di P.S. (per evitare la quale è stata messa in atto la condotta delittuosa, con rilevante connotazione di intensità del dolo), la mancanza di elementi positivi emersi, la capacità decettiva della condotta, la reiterazione della declinazione di false generalità e la personalità dell'imputato, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); -Considerato che il difensore dell'imputato ha trasmesso memoria di conclusioni, che nulla consente di aggiungere; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C