CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 marzo 2024
Cassazione n. 08089/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 25593/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.39; -ricorrente – [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2010/21 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; letta la rinuncia al ricorsodella ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese in mancanza di difese di parte intimata; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25 marzo 2024