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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 24543/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza del 17 novembre 2022 del Tribunale di Catania, quale giudice del riesame ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] della stessa città aveva applicato gli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA] per un episodio di estorsione.

2. Con il ricorso viene proposto un unico motivo, riassunto ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen., con cui si lamenta l'inosservanza o l'erronea applic:azione della legge penale in ordine al giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2.1 Specificamente, si ascrive all'ordinanza impugnata di non aver correttamente risolto due discordanze tra quanto riferito dalla persona offesa e l'evidenza dei fatti.

In particolare veniva valorizzato una caratteristica fisica dell'imputato (la folta barba) contrastante con la descrizione fattane dalla vittima dell'estorsione nonché la assenza di contatti telefonici tra estorsore e vittima (indicati da quest'ultima) nei giorni immediatamente successivi al danneggiamento per mezzo di incendio del gazebo ove la persona offesa esercitava la propria attività di vendita di fiori.

Ulteriori elementi distonici rispetto alla ricostruzione accolta nell'ordinanza del tribunale di riesame derivano da successive indagini effettuate in relazione al traffico telefonico (da cui risulterebbe l'incompatibilità della presenza dell'indagato nel Comune di Modica, dato che appena un'ora prima dell'attentato incendiario il telefono del Ricciardi attivava una cellula a Catania) nonché in relazione alle caratteristiche fisiche dell'incendiario, risultante dalla immagini registrate di un sistema di sicurezza che, analizzate scientificamente, riprendono un uomo di altezza inferiore a quella del Ricciardi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile poiché l'unico motivo è generico ed inconducente in quanto non si confronta compiutamente con la impugnata decisione.

Infatti, per un primo profilo, inerente la caratteristica fisica saliente dell'imputato (la folta barba) il tribunale spiega che le fotografie che la evidenziano sono anteriori, seppure di un solo giorno, all'epoca del fatto, di tal che non può escludersi che il Ricciardi si fosse rasato il volto, eventualmente per precostituirsi un elemento a difesa.

Con tale argomentazione, logica e plausibile, la difesa non si è confrontata, rendendo il motivo generico.

Esulano poi dal perimetro della valutazione assegnata a questa Corte ulteriori profili che lo stesso ricorrente indica come emersi in epoca successiva alla decisioni impugnata.

Infatti, le censure difensive, al di là delle premesse manifestate, puntano a una rivalutazione della ricostruzione del fatto incompatibile col giudizio di legittimità, pur se la sollecitazione a un ulteriore esame nel merito avviene attraverso il richiamo alla logicità della motivazione.

Inoltre, si tratta di profili emersi successivamente alla decisione del tribunale del riesame, che pertanto esorbitano dal materiale esaminabile in questa sede.

Il riferimento è agli esiti dell'accertamento tecnico sull'altezza dell'ipotizzato aggressore, incompatibile con quella dell'indagato, significativamente più alto del soggetto videoripreso, nonché degli accertamenti conseguenti alle ulteriori indagini effettuate con riguardo al traffico telefonico sull'utenza in uso al Ricciardi, asseritamente dimostrativa della 'presenza dell'utente in Catania poco più di un'ora prima del verificarsi del reato in Modica, quindi a distanza che non poteva ragionevolmente essere coperta nella limitata finestra temporale.

Come si allude anche nel ricorso, si tratta di accertamenti successivi alla decisione del tribunale di riesame, che non rendono la decisione del tribunale di Catania illegittima e che attengono piuttosto a motivi di merito.

La preclusione alla valutazione in questa sede delle circostanze sopravvenute non significa naturalmente che esse siano definitivamente 'perdute' giacché l'ordinamento prevede uno specifico mezzo per far valere situazioni sopravvenute che impongano la revoca o la modifica della misura.

D'atra parte, giurisprudenza risalente e consolidata ha chiarito la piena compatibilità di una simultanea richiesta di revoca e di riesame (ed estensivamente di ricorso in cassazione), essendo diversi i presupposti che le legittimano, diversa la natura — non costituendo la richiesta di revoca un'impugnazione - e non determinando la richiesta di revoca una implicita acquiescenza al provvedimento cautelare (Sez.

U. n. 11 dell'8 luglio 1994, [OSCURATO:PERSONA]. 198212; Sez.2, n.13624 del 18 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA] 281032).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deti o in Roma il 21 Aprile 2023 Il consi liere estensore Il Presidente R E- t- i f;,,A-C Z-Tris o ,S l 7 ' [OSCURATO:PERSONA] IL 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza del 17 novembre 2022 del Tribunale di Catania, quale giudice del riesame ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] della stessa città aveva applicato gli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA] per un episodio di estorsione. 2. Con il ricorso viene proposto un unico motivo, riassunto ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen., con cui si lamenta l'inosservanza o l'erronea applic:azione della legge penale in ordine al giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2.1 Specificamente, si ascrive all'ordinanza impugnata di non aver correttamente risolto due discordanze tra quanto riferito dalla persona offesa e l'evidenza dei fatti. In particolare veniva valorizzato una caratteristica fisica dell'imputato (la folta barba) contrastante con la descrizione fattane dalla vittima dell'estorsione nonché la assenza di contatti telefonici tra estorsore e vittima (indicati da quest'ultima) nei giorni immediatamente successivi al danneggiamento per mezzo di incendio del gazebo ove la persona offesa esercitava la propria attività di vendita di fiori. Ulteriori elementi distonici rispetto alla ricostruzione accolta nell'ordinanza del tribunale di riesame derivano da successive indagini effettuate in relazione al traffico telefonico (da cui risulterebbe l'incompatibilità della presenza dell'indagato nel Comune di Modica, dato che appena un'ora prima dell'attentato incendiario il telefono del Ricciardi attivava una cellula a Catania) nonché in relazione alle caratteristiche fisiche dell'incendiario, risultante dalla immagini registrate di un sistema di sicurezza che, analizzate scientificamente, riprendono un uomo di altezza inferiore a quella del Ricciardi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile poiché l'unico motivo è generico ed inconducente in quanto non si confronta compiutamente con la impugnata decisione. Infatti, per un primo profilo, inerente la caratteristica fisica saliente dell'imputato (la folta barba) il tribunale spiega che le fotografie che la evidenziano sono anteriori, seppure di un solo giorno, all'epoca del fatto, di tal che non può escludersi che il Ricciardi si fosse rasato il volto, eventualmente per precostituirsi un elemento a difesa. Con tale argomentazione, logica e plausibile, la difesa non si è confrontata, rendendo il motivo generico. Esulano poi dal perimetro della valutazione assegnata a questa Corte ulteriori profili che lo stesso ricorrente indica come emersi in epoca successiva alla decisioni impugnata. Infatti, le censure difensive, al di là delle premesse manifestate, puntano a una rivalutazione della ricostruzione del fatto incompatibile col giudizio di legittimità, pur se la sollecitazione a un ulteriore esame nel merito avviene attraverso il richiamo alla logicità della motivazione. Inoltre, si tratta di profili emersi successivamente alla decisione del tribunale del riesame, che pertanto esorbitano dal materiale esaminabile in questa sede. Il riferimento è agli esiti dell'accertamento tecnico sull'altezza dell'ipotizzato aggressore, incompatibile con quella dell'indagato, significativamente più alto del soggetto videoripreso, nonché degli accertamenti conseguenti alle ulteriori indagini effettuate con riguardo al traffico telefonico sull'utenza in uso al Ricciardi, asseritamente dimostrativa della 'presenza dell'utente in Catania poco più di un'ora prima del verificarsi del reato in Modica, quindi a distanza che non poteva ragionevolmente essere coperta nella limitata finestra temporale. Come si allude anche nel ricorso, si tratta di accertamenti successivi alla decisione del tribunale di riesame, che non rendono la decisione del tribunale di Catania illegittima e che attengono piuttosto a motivi di merito. La preclusione alla valutazione in questa sede delle circostanze sopravvenute non significa naturalmente che esse siano definitivamente 'perdute' giacché l'ordinamento prevede uno specifico mezzo per far valere situazioni sopravvenute che impongano la revoca o la modifica della misura. D'atra parte, giurisprudenza risalente e consolidata ha chiarito la piena compatibilità di una simultanea richiesta di revoca e di riesame (ed estensivamente di ricorso in cassazione), essendo diversi i presupposti che le legittimano, diversa la natura — non costituendo la richiesta di revoca un'impugnazione - e non determinando la richiesta di revoca una implicita acquiescenza al provvedimento cautelare (Sez. U. n. 11 dell'8 luglio 1994, [OSCURATO:PERSONA]. 198212; Sez.2, n.13624 del 18 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA] 281032). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deti o in Roma il 21 Aprile 2023 Il consi liere estensore Il Presidente R E- t- i f;,,A-C Z-Tris o ,S l 7 ' [OSCURATO:PERSONA] IL 1
Sentenza Cassazione n. 24543/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris