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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 06900/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia del Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 2, cod. pen. (capo a), e per il reato di cui agli artt. 110, 582, 585, 576 in relazione all'art. 61, n. 2, cod. pen. (capo b).

Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 546, comma 1, cod. proc. pen., 62-bis, 81, 133, cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

Esso si appalesa del tutto generico, atteso che non si confronta con il provvedimento impugnato.

Gli asserti di cui si compone sono soltanto enunciati, senza alcuna argomentazione a sostegno.

L'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., infatti, richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Quanto al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine allo stesso sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate, come nel caso di specie (pp. 3 e 4), da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia del Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 2, cod. pen. (capo a), e per il reato di cui agli artt. 110, 582, 585, 576 in relazione all'art. 61, n. 2, cod. pen. (capo b). Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 546, comma 1, cod. proc. pen., 62-bis, 81, 133, cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Esso si appalesa del tutto generico, atteso che non si confronta con il provvedimento impugnato. Gli asserti di cui si compone sono soltanto enunciati, senza alcuna argomentazione a sostegno. L'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., infatti, richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Quanto al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine allo stesso sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate, come nel caso di specie (pp. 3 e 4), da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06900/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris