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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 23346/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 gennaio 2021 dalla Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Biella, resa all'esito di rito abbreviato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed € 200,00 di multa per il furto aggravato di un lettore DVD.

2. Avverso la sentenza della Corte di Appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. • ...1111. 2.1 Con un unico motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 357 e 191 c.p.p. nonché il vizio di motivazione.

La parte contesta la motivazione della sentenza, poiché sarebbe illogica, carente e basata esclusivamente su un'annotazione di p.g., su un appunto scritto da una persona non identificata e su un verbale di s.i.t. rese da tale [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, censura la presunta utilizzazione per la decisione della suddetta annotazione, nella parte in cui sarebbero confluite le spontanee dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'imputato, senza l'assistenza di un difensore e in assenza degli avvisi previsti dall'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore generale, nelle conclusioni rassegnate per iscritto, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, con un unico motivo, ha mosso due censure alla sentenza impugnata, sostenendo che essa si baserebbe sulle spontanee dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'imputato, senza l'assistenza di un difensore e in assenza degli avvisi previsti dall'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., e che la motivazione sarebbe carente e illogica.

Riguardo a quest'ultimo profilo, occorre ricordare il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621; Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903).

Tanto premesso, appare evidente che entrambe le censure mosse dal ricorrente sono manifestamente infondate.

Invero, la motivazione della sentenza impugnata è adeguata, coerente e priva di qualsiasi vizio logico risultante dal testo del provvedimento.

Essa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si fonda esclusivamente sulla denuncia presentata da [OSCURATO:PERSONA] - responsabile della comunità "[OSCURATO:PERSONA]", all'interno del quale si è consumato il furto - pienamente utilizzabile, in considerazione del rito scelto dall'imputato.

La Corte di Appello ha espressamente indicato tale denuncia quale prova della responsabilità dell'imputato, ricostruendo rigorosamente il fatto in base alle dichiarazioni rese dalla Converso, prescindendo completamente da quelle rese dall'imputato.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24/3/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente 10 Pezzugo---) CORTE DI CASSAZIONE V SEZ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 gennaio 2021 dalla Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Biella, resa all'esito di rito abbreviato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed € 200,00 di multa per il furto aggravato di un lettore DVD. 2. Avverso la sentenza della Corte di Appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. • ...1111. 2.1 Con un unico motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 357 e 191 c.p.p. nonché il vizio di motivazione. La parte contesta la motivazione della sentenza, poiché sarebbe illogica, carente e basata esclusivamente su un'annotazione di p.g., su un appunto scritto da una persona non identificata e su un verbale di s.i.t. rese da tale [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, censura la presunta utilizzazione per la decisione della suddetta annotazione, nella parte in cui sarebbero confluite le spontanee dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'imputato, senza l'assistenza di un difensore e in assenza degli avvisi previsti dall'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, nelle conclusioni rassegnate per iscritto, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, con un unico motivo, ha mosso due censure alla sentenza impugnata, sostenendo che essa si baserebbe sulle spontanee dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'imputato, senza l'assistenza di un difensore e in assenza degli avvisi previsti dall'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., e che la motivazione sarebbe carente e illogica. Riguardo a quest'ultimo profilo, occorre ricordare il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). Tanto premesso, appare evidente che entrambe le censure mosse dal ricorrente sono manifestamente infondate. Invero, la motivazione della sentenza impugnata è adeguata, coerente e priva di qualsiasi vizio logico risultante dal testo del provvedimento. Essa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si fonda esclusivamente sulla denuncia presentata da [OSCURATO:PERSONA] - responsabile della comunità "[OSCURATO:PERSONA]", all'interno del quale si è consumato il furto - pienamente utilizzabile, in considerazione del rito scelto dall'imputato. La Corte di Appello ha espressamente indicato tale denuncia quale prova della responsabilità dell'imputato, ricostruendo rigorosamente il fatto in base alle dichiarazioni rese dalla Converso, prescindendo completamente da quelle rese dall'imputato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/3/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente 10 Pezzugo---) CORTE DI CASSAZIONE V SEZ
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