CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 44392/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata il 13 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Brescia, che ha parzialmente riformato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato — anche agli effetti civili — [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 393 e 582, 585 cod. pen. ai danni di un cliente, il quale non gli aveva pagato una fornitura di patatine della società S. Carlo, di cui l'imputato era rappresentante. La riforma in appello ha riguardato solo il trattamento sanzionatorio e l'entità del risarcimento del danno, entrambi rimodulati in bonam partem. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del suo difensore di fiducia. 2.1. Il primo segmento dell'impugnativa investe la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2), cod. peri. Il ricorso accenna alla coeva richiesta di rinvio a giudizio della persona offesa per rapina ai danni dell'imputato, per poi soffermarsi sulla circostanza che l'inadempimento da parte della parte civile del prezzo della fornitura impediva all'imputato di percepire la provvigione da parte della società [OSCURATO:PERSONA] di cui era rappresentante, il che sostanzierebbe il fatto ingiusto altrui. 2.2. Il secondo paragrafo del ricorso lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza che la Corte territoriale abbia fatto riferimento agli indici di cui all'art. 133 cod. pen. Mancano scio la resipiscenza ed il risarcimento del danno perché l'imputato ritiene di essere stato danneggiato a sua volta dall'asportazione della catenina da parte della persona offesa. 2.3. Il terzo paragrafo del ricorso riguarda il risarcimento del danno, secondo il ricorrente errato per eccesso, come già spiegato nell'atto di appello cui rinvia. Si duole, altresì, la parte della condanna alla rifusione delle spese sostenute in grado di appello dalla parte civile nonostante il rigetto della richiesta di quest'ultima — che chiedeva un aumento del risarcimento — perché non aveva impugnato il capo della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In primo luogo va precisato che l'impugnativa ha una struttura singolare, che non vede l'enunciazione di doglianze suddivise in motivi di ricorso, né la denunzia di vizi riconducibili a quelli di cui all'art. 606 cod. proc. pen., il che già depone per l'inammissibilità del ricorso. 2. In secondo luogo — quanto alla circostanza attenuante della provocazione di cui il ricorrente lamenta la mancata concessione — anche a voler enucleare nello scritto a firma del difensore delle censure di violazione della norma di cui all'art. 62, n. 2), cod. pen. ivi evocata, deve dirsi che il ricorso manca di confronto con la sentenza impugnata. Quest'ultima, infatti, senza ricevere alcuna censura specifica, ha attribuito rilievo ricostruttivo alle dichiarazioni della persona offesa ed ha individuato la causa dell'aggressione nella richiesta di quest'ultima di procrastinare ad un altro giorno il pagamento della fornitura. Ebbene, tale richiesta, comune nell'ambito dei rapporti commerciali, non può costituire il "fatto ingiusto altrui" che è il presupposto del riconoscimento della provocazione, trattandosi, appunto, di una condotta non rara nelle transazioni commerciali (che, peraltro, può derivare da un'obiettiva difficoltà di adempiere), il che non rende meritevole di una riduzione della pena chi, per reagire all'impasse che si verifica, aggredisca la propria controparte. 3. Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento alla mancanza di indici positivi quali la resipiscenza o il risarcimento del danno a cui attingere, rimarcando la neutralità — testualmente prevista dall'art. 62 bis, comma 3, cod. pen. — dell'incensuratezza dell'imputato. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). A questo proposito deve altresì rilevarsi che il ricorrente fa riferimento alla sua ricostruzione dei fatti circa la rapina subita, che tuttavia il Giudice di prime cure aveva ritenuto inverosimile 4. La doglianza che attiene al risarcimento del danno ed alla condanna alle spese sostenute dalla parte civile è del pari inammissibile. 4.1. Quanto all'entità del risarcimento del danno, a prescindere dal danno materiale (cui esclusivamente si collegano le doglianze del ric:orrente), la Corte di merito ha dovuto considerare anche il danno morale, già liquidato dal Giudice di prime cure secondo equità, rispetto al quale non sono state formulate censure dal ricorrente. Ebbene, a questo riguardo, va ricordato che la liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il quantum del risarcimento (Sezi 6, n. 48086 del 12/09/2018, B, Rv. 274229; Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli e altro, Rv. 263450; Sez. 5, n. 6018 del 23/01/1997, Montanelli ed altri, Rv. 208084). 4.2. Riguardo alla condanna alle spese a favore della parte civile, il ricorso è parimenti inammissibile dal momento che la giurisprudenza di legittimità è stabilmente attestata sull'esegesi secondo cui solo una decisione che sancisca del tutto l'insussistenza del diritto della parte civile al risarcimento del danno determina la sua soccombenza, mentre, quando vi è accoglimento parziale dell'impugnazione dell'imputato da parte del Giudice di appello (come in questo caso), quest'ultimo ha comunque il dovere di liquidare le spese alla parte civile, salvo che non ne disponga la compensazione totale o parziale (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone e altri, Rv. 207946; Sez. 5, n. 22780 del 25/03/2021, C., Rv. 281436; Sez. 4, n. 25846 del 15/03/2018, Santoro, Rv. 273079). Né può definirsi soccombente — come vorrebbe il ricorrente — la parte civile che ha solo domandato in sede di conclusioni in appello, ma non impugnato il relativo capo, l'aumento del quantum della liquidazione, perché neanche la statuizione sull'inammissibilità di questa richiesta determina un'ipotesi di soccombenza che elide il suo diritto al risarcimento del danno. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali