CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 luglio 2020
Cassazione n. 37652/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso nel procedimento nei confronti di 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della Corte di appello di Campobasso; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimento di un concordato in appello formulato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riqualificava ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 i fatti accertati a carico dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] (originariamente contestati ai sensi del comma 1 del predetto art. 73); riconosceva alla [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche giudicate per tutti equivalenti e per il solo Margiotta prevalenti alle aggravanti e alla recidiva; e rideterminava la pena inflitta a ciascuno dei cinque prevenuti, revocando una pena accessoria e concedendo al Margiotta i benefici; e, dichiarati inammissibili per rinuncia i rimanenti motivi dedotti con gli appelli, confermava l'affermazione di penale responsabilità dichiarata con la medesima pronuncia di primo grado emessa il 24 luglio 2020, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso nei riguardi dei cinque predetti imputati in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. cit., 624 e 625, n. 5 e 6, cod. pen., 56 e 493-ter cod. pen., 379 cod. pen., loro rispettivamente ascritti. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso, il quale ha dedotto i seguenti due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen, per avere la Corte territoriale erroneamente proceduto a riqualificare il reato contestato alla [OSCURATO:PERSONA] e a riconoscere a tutti e cinque gli imputati le attenuanti generiche equivalenti o prevalenti alle aggravanti e alla recidiva, benché tali punti riguardassero motivi degli appelli ai quali i prevenuti avevano rinunciato. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 62-bis e 69 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente operato quelle riforme della pronuncia di primo grado, nonostante le condotte illecite a carico della [OSCURATO:PERSONA] non potessero qualificarsi come di ridotta offensività, né poteva essere riconosciuta alcuna forma di collaborazione processuale; e benché tutti e cinque gli imputati non potessero considerarsi meritevoli delle attenuanti generiche, in ragione dei precedenti penali di cui gli stessi sono gravati, della ripetività e gravità delle condotte illecite poste in essere, nonché dell'assenza di forma alcuna di positivo comportamento processuale.3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati. 2. Il primo motivo dell'impugnazione è fondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio - formulato in relazione alla pregressa disciplina della definizione concordata della pena di cui all'art. 599 cod. proc. pen., ma valido anche per l'analoga disciplina ora dettata dall'art. 599-bis dello stesso codice di rito - l'istituto in argomento presuppone che l'imputato, nel concordare con il pubblico ministero la nuova determinazione della pena, rinunzi contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, "patteggiata" fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello. Regola, questa, che deve ritenersi valida anche laddove le parti non abbiano indicato al giudice di secondo grado la pena di applicare, ma l'imputato abbia rinunciato a tutti i motivi lasciando che la decisione finale riguardi solo la questione della misura della pena. Sicché deve intendersi preclusa la riproposizione e il riesame in sede di impugnazione di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia, con la conseguenza che la relativa impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen. (in questo senso, a partire Sez. 1, Sentenza n. 2788 del 27/01/1998, Moratello, Rv. 210001). Nel caso di specie, avendo l'imputata [OSCURATO:PERSONA] rinunciato ai motivi di merito diversi da quello sulla rideternninazione della pena, la Corte territoriale non avrebbe potuto esaminare il motivo dell'appello con il quale la difesa aveva sollecitato la riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., trattandosi di motivo rinunciato. Lo stesso discorso è riproponibile per la doglianza che il Procuratore generale ha dedotto con riferimento alla decisione adottata dalla Corte territoriale sulle attenuanti generiche e sul bilanciamento tra circostanze. Dal tenore della censura formulata con il ricorso e, soprattutto, dall'esame del verbale dell'udienza del 20 maggio 2021 si evince che, nel corso del giudizio di secondo grado, gli imputati avevano rinunciato a tutti i motivi dedotti con i rispettivi atti di appello ad esclusione dell'unico motivi concernente la "rideterminazione della pena": formula con la quale è fondato ritenere si fosse fatto riferimento alla solo questione della quantificazione ai sensi dell'art. 133 cod. pen. della pena finale, non anche alle questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche e all'eventuale diverso giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e circostanza aggravanti e recidiva. E', dunque, censurabile la decisione della Corte di appello di Campobasso che decidendo sui motivi delle impugnazioni rinunciati dagli imputati, ha ritenuto di rivalutare le scelte operate dal giudice di primo grado circa l'applicazione degli artt. 62-bis e 69 cod. pen. Resta così assorbito l'esame del secondo motivo del ricorso. 3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio alla Corte di appello di Salerno che, nel nuovo giudizio, si atterrà al principio di diritto innanzi enunciato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Così deci