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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 16264/2026

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all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocatoGiuseppe Spadafora;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 472/2024depositata il 18/04/2024.Numero registro generale 13478/2024Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 16264/2026Data pubblicazione 25/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. agiva innanzi al Tribunale di Catanzaro perottenere, ai sensi dell’art. 2901 c.c., la declaratoria di inefficacia nei propriconfronti dell’atto di donazione del 20 aprile 2009, con cui ElisabettaPassafaro aveva trasferito alla figlia [OSCURATO:PERSONA] la nuda proprietà di dueimmobili siti in Borgia, riservando a sé e al coniuge [OSCURATO:PERSONA] l’usufruttovitalizio.L’azione era fondata su un credito di euro 43.752,60, originariamentevantato dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della ditta individualeAquilone di [OSCURATO:PERSONA], derivante da forniture commerciali nonpagate e successivamente ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.La società attrice notificava un primo atto di citazione il 6 maggio 2016,non seguito da iscrizione a ruolo, e successivamente un secondo atto dicontenuto identico, notificato il 10 maggio 2016 e regolarmente iscritto aruolo (R.G. n. 2097/2016).

In tale giudizio si costituiva [OSCURATO:PERSONA],sollevando eccezioni preliminari e contestando nel merito la domanda;[OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace.Successivamente, il giudizio introdotto con l’atto del 6 maggio 2016veniva riassunto e iscritto a ruolo (R.G. n. 61/2017); in tale sede SaverioPilò proponeva per la prima volta l’eccezione di prescrizione dell’azionerevocatoria ex art. 2903 c.c.

I due procedimenti venivano poi riuniti.Con sentenza n. 401/2021, il Tribunale di Catanzaro respingeval’eccezione di prescrizione, ritenendola tardiva, e accoglieva la domandarevocatoria, dichiarando l’inefficacia dell’atto di donazione.2.

Avverso tale decisione proponevano appello [OSCURATO:PERSONA],Saverio e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13478/2024Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 16264/2026Data pubblicazione 25/05/20262.1.

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 472/2024, rigettaval’impugnazione, ritenendo che l’eccezione di prescrizione non potesseessere proposta nel giudizio riassunto e poi riunito, non potendo lariunione di cause identiche superare le decadenze già maturate nelgiudizio introdotto per primo, e confermava nel resto la decisione di primogrado.3.

Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito hanno propostoricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi adun unico motivo.3.1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ha resistito con controricorso.Ha depositato atto che non può qualificarsi memoria, in difetto dei relativirequisiti di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 39,99, 100, 112, 171 e 273 c.p.c., assumendo che la corte d’appello abbiaerroneamente individuato il giudizio introdotto per primo e,conseguentemente, ritenuto tardiva l’eccezione di prescrizione.Lamentano che la notificazione dell’atto di citazione del 6 maggio 2016,ancorché non seguita dall’iscrizione a ruolo, è idonea a determinare lapendenza della lite, sicché la successiva riassunzione del giudizio nonintegra l’instaurazione di un nuovo processo, ma la prosecuzione di quellogià pendente, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali sindalla prima notificazione.Ne consegue che il giudizio introdotto con la citazione del 6 maggio 2016,poi riassunto e iscritto a ruolo con il n. 61/2017, deve considerarsi quelloiniziato per primo, ancorché iscritto successivamente, e nel quale non eramaturata alcuna preclusione in ordine all’eccezione di prescrizione.Osservano, inoltre, i ricorrenti che le due cause, promosse dalla medesimaparte e aventi identico petitum e causa petendi, costituivano la medesimaNumero registro generale 13478/2024Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 16264/2026Data pubblicazione 25/05/2026controversia, correttamente riunita ai sensi dell’art. 273 c.p.c., sicché lacorte territoriale ha errato nel ritenere applicabile il principio volto aimpedire l’elusione delle decadenze mediante l’introduzione di un nuovo edistinto giudizio.Lamentano che, in difetto di litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c.,trattandosi di cause incardinate dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, laprevenzione doveva essere individuata con riferimento alla data dinotificazione della prima citazione, con conseguente erroneità delladeclaratoria di tardività dell’eccezione di prescrizione.4.1.1.

Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguitoindicati.La questione sottoposta attiene all’individuazione del criterio diprevenzione tra due cause identiche, di cui la prima sia stata introdottamediante notificazione dell’atto di citazione ma non iscritta a ruolo, e alleconseguenti implicazioni in ordine alla tempestività delle eccezioniprocessuali, segnatamente di quella di prescrizione.Occorre distinguere l’ipotesi di cause identiche pendenti dinanzi a ufficigiudiziari diversi da quella in cui esse pendano dinanzi al medesimo ufficio.Nel primo caso trova applicazione l’istituto della litispendenza ai sensidell’art. 39 c.p.c.; nel secondo, non venendo in rilievo una questione dicompetenza, la fattispecie è disciplinata dall’art. 273 c.p.c., che impone lariunione dei procedimenti.Questa Corte ha chiarito che, in presenza di cause oggettivamente esoggettivamente identiche pendenti davanti al medesimo giudice, debbafarsi luogo alla riunione, al fine di assicurare l’economia processuale edevitare il rischio di giudicati contrastanti (Cass., sez.

VI, ord. 9 febbraio2023, n. 4068; Cass., sez.

II, 10 novembre 2021, n. 33103; Cass., sez.III, 5 ottobre 2018, n. 24529; Cass., sez.

IV, 23 maggio 1989, n. 2484).Ciò posto, il principio dirimente ai fini dell’individuazione del giudiziopreveniente è che, nei procedimenti introdotti con atto di citazione, laNumero registro generale 13478/2024Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 16264/2026Data pubblicazione 25/05/2026pendenza della lite si determina con la notificazione dell’atto introduttivoalla controparte e non con la successiva iscrizione a ruolo.Nella specie ha errato il giudice dell’appello nel ritenere tardiva l’eccezionedi prescrizione sul presupposto che essa avrebbe dovuto essere propostanel procedimento iscritto a ruolo per primo, anziché in quello riassunto,poiché tale conclusione muove da una non corretta individuazione delgiudizio preveniente.La corte territoriale, infatti, ha individuato il procedimento introdotto perprimo sulla base della data di iscrizione a ruolo, anziché di quella dellanotificazione dell’atto di citazione, in contrasto con il principio secondo cui,nei giudizi introdotti con citazione, la pendenza della lite e la prevenzionesi determinano con la notificazione dell’atto introduttivo, anche se nonseguita dall’iscrizione a ruolo.Muovendo da tale erroneo presupposto, il giudice d’appello ha applicato ildivieto di elusione delle preclusioni processuali in assenza del relativopresupposto, poiché nel giudizio introdotto con la prima notificazione – daconsiderarsi preveniente – non era maturata alcuna preclusione, sicchél’eccezione di prescrizione, sollevata nel giudizio riassunto, dovevaritenersi tempestiva.5.

Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo di ricorso, conseguel’accoglimento nei suindicati termini del ricorso e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro, chein diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicatodisatteso principio applicazione.Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Cassa inrelazione la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudiziodi cassazione, alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione.Numero registro generale 13478/2024Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 16264/2026Data pubblicazione 25/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 13 marzo 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocatoGiuseppe Spadafora;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 472/2024depositata il 18/04/2024.Numero registro generale 13478/2024Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 16264/2026Data pubblicazione 25/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. agiva innanzi al Tribunale di Catanzaro perottenere, ai sensi dell’art. 2901 c.c., la declaratoria di inefficacia nei propriconfronti dell’atto di donazione del 20 aprile 2009, con cui ElisabettaPassafaro aveva trasferito alla figlia [OSCURATO:PERSONA] la nuda proprietà di dueimmobili siti in Borgia, riservando a sé e al coniuge [OSCURATO:PERSONA] l’usufruttovitalizio.L’azione era fondata su un credito di euro 43.752,60, originariamentevantato dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della ditta individualeAquilone di [OSCURATO:PERSONA], derivante da forniture commerciali nonpagate e successivamente ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.La società attrice notificava un primo atto di citazione il 6 maggio 2016,non seguito da iscrizione a ruolo, e successivamente un secondo atto dicontenuto identico, notificato il 10 maggio 2016 e regolarmente iscritto aruolo (R.G. n. 2097/2016). In tale giudizio si costituiva [OSCURATO:PERSONA],sollevando eccezioni preliminari e contestando nel merito la domanda;[OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace.Successivamente, il giudizio introdotto con l’atto del 6 maggio 2016veniva riassunto e iscritto a ruolo (R.G. n. 61/2017); in tale sede SaverioPilò proponeva per la prima volta l’eccezione di prescrizione dell’azionerevocatoria ex art. 2903 c.c. I due procedimenti venivano poi riuniti.Con sentenza n. 401/2021, il Tribunale di Catanzaro respingeval’eccezione di prescrizione, ritenendola tardiva, e accoglieva la domandarevocatoria, dichiarando l’inefficacia dell’atto di donazione.2. Avverso tale decisione proponevano appello [OSCURATO:PERSONA],Saverio e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13478/2024Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 16264/2026Data pubblicazione 25/05/20262.1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 472/2024, rigettaval’impugnazione, ritenendo che l’eccezione di prescrizione non potesseessere proposta nel giudizio riassunto e poi riunito, non potendo lariunione di cause identiche superare le decadenze già maturate nelgiudizio introdotto per primo, e confermava nel resto la decisione di primogrado.3. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito hanno propostoricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi adun unico motivo.3.1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ha resistito con controricorso.Ha depositato atto che non può qualificarsi memoria, in difetto dei relativirequisiti di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 39,99, 100, 112, 171 e 273 c.p.c., assumendo che la corte d’appello abbiaerroneamente individuato il giudizio introdotto per primo e,conseguentemente, ritenuto tardiva l’eccezione di prescrizione.Lamentano che la notificazione dell’atto di citazione del 6 maggio 2016,ancorché non seguita dall’iscrizione a ruolo, è idonea a determinare lapendenza della lite, sicché la successiva riassunzione del giudizio nonintegra l’instaurazione di un nuovo processo, ma la prosecuzione di quellogià pendente, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali sindalla prima notificazione.Ne consegue che il giudizio introdotto con la citazione del 6 maggio 2016,poi riassunto e iscritto a ruolo con il n. 61/2017, deve considerarsi quelloiniziato per primo, ancorché iscritto successivamente, e nel quale non eramaturata alcuna preclusione in ordine all’eccezione di prescrizione.Osservano, inoltre, i ricorrenti che le due cause, promosse dalla medesimaparte e aventi identico petitum e causa petendi, costituivano la medesimaNumero registro generale 13478/2024Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 16264/2026Data pubblicazione 25/05/2026controversia, correttamente riunita ai sensi dell’art. 273 c.p.c., sicché lacorte territoriale ha errato nel ritenere applicabile il principio volto aimpedire l’elusione delle decadenze mediante l’introduzione di un nuovo edistinto giudizio.Lamentano che, in difetto di litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c.,trattandosi di cause incardinate dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, laprevenzione doveva essere individuata con riferimento alla data dinotificazione della prima citazione, con conseguente erroneità delladeclaratoria di tardività dell’eccezione di prescrizione.4.1.1. Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguitoindicati.La questione sottoposta attiene all’individuazione del criterio diprevenzione tra due cause identiche, di cui la prima sia stata introdottamediante notificazione dell’atto di citazione ma non iscritta a ruolo, e alleconseguenti implicazioni in ordine alla tempestività delle eccezioniprocessuali, segnatamente di quella di prescrizione.Occorre distinguere l’ipotesi di cause identiche pendenti dinanzi a ufficigiudiziari diversi da quella in cui esse pendano dinanzi al medesimo ufficio.Nel primo caso trova applicazione l’istituto della litispendenza ai sensidell’art. 39 c.p.c.; nel secondo, non venendo in rilievo una questione dicompetenza, la fattispecie è disciplinata dall’art. 273 c.p.c., che impone lariunione dei procedimenti.Questa Corte ha chiarito che, in presenza di cause oggettivamente esoggettivamente identiche pendenti davanti al medesimo giudice, debbafarsi luogo alla riunione, al fine di assicurare l’economia processuale edevitare il rischio di giudicati contrastanti (Cass., sez. VI, ord. 9 febbraio2023, n. 4068; Cass., sez. II, 10 novembre 2021, n. 33103; Cass., sez.III, 5 ottobre 2018, n. 24529; Cass., sez. IV, 23 maggio 1989, n. 2484).Ciò posto, il principio dirimente ai fini dell’individuazione del giudiziopreveniente è che, nei procedimenti introdotti con atto di citazione, laNumero registro generale 13478/2024Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 16264/2026Data pubblicazione 25/05/2026pendenza della lite si determina con la notificazione dell’atto introduttivoalla controparte e non con la successiva iscrizione a ruolo.Nella specie ha errato il giudice dell’appello nel ritenere tardiva l’eccezionedi prescrizione sul presupposto che essa avrebbe dovuto essere propostanel procedimento iscritto a ruolo per primo, anziché in quello riassunto,poiché tale conclusione muove da una non corretta individuazione delgiudizio preveniente.La corte territoriale, infatti, ha individuato il procedimento introdotto perprimo sulla base della data di iscrizione a ruolo, anziché di quella dellanotificazione dell’atto di citazione, in contrasto con il principio secondo cui,nei giudizi introdotti con citazione, la pendenza della lite e la prevenzionesi determinano con la notificazione dell’atto introduttivo, anche se nonseguita dall’iscrizione a ruolo.Muovendo da tale erroneo presupposto, il giudice d’appello ha applicato ildivieto di elusione delle preclusioni processuali in assenza del relativopresupposto, poiché nel giudizio introdotto con la prima notificazione – daconsiderarsi preveniente – non era maturata alcuna preclusione, sicchél’eccezione di prescrizione, sollevata nel giudizio riassunto, dovevaritenersi tempestiva.5. Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo di ricorso, conseguel’accoglimento nei suindicati termini del ricorso e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro, chein diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicatodisatteso principio applicazione.Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa inrelazione la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudiziodi cassazione, alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione.Numero registro generale 13478/2024Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 16264/2026Data pubblicazione 25/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 13 marzo 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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