CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 marzo 2026
Cassazione n. 04847/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6832/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] . -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] II Milano -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n.1737/2020 depositata il 03/08/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 6832/2021 Numero sezionale 544/2026 Numero di raccolta generale 4847/2026 Data pubblicazione 04/03/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.050,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 25/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6832/2021 Numero sezionale 544/2026 Numero di raccolta generale 4847/2026 Data pubblicazione 04/03/2026