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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00649/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12480-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 548/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/02/2022 R.G.N. 821/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] lavoro privato – sospensione dalla retribuzioneper impossibilità di svolgimento delle mansioni R.G.N.12480/2022 Cron.

Rep.

Ud26/11/2025 Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere l’annullamento del provvedimento con cui [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva sospeso il versamento della retribuzione e la condanna della società ad adibirlo a mansioni equivalenti a quelle di portalettere e a pagare le retribuzioni maturate dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2019, oltre alle mensilità spettantegli fino al termine della sospensione.

La Corte territoriale ha premesso che il Santirocco era stato licenziato da Poste l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; che a seguito di conciliazione giudiziale del 25.9.2018 era stato reintegrato e assegnato al CPD [OSCURATO:PERSONA] con mansioni di addetto al recapito - portalettere; che in data 4.10.2018 aveva informato la società della sospensione della patente di guida e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva ricevuto il provvedimento di sospensione della retribuzione a causa della impossibilità di rendere la prestazione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il lavoratore con sette motivi.

La società datoriale ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost.

Il ricorrente lamenta la contraddizione insanabile che vizia la motivazione della sentenza d’appello per avere questa, da un lato, rigettato l’impugnazione sul rilievo della mancanza di un elemento essenziale per lo svolgimento delle mansioni di portalettere, quale è il possesso della patente di guida, che avrebbe costituito un vizio genetico dello stesso accordo conciliativo e comunque del suo adempimento, tale da aver legittimato la sospensione dell'obbligazione retributiva; dall'altro lato, ha affermato l'esistenza di una prassi, seguita anche nel caso in oggetto, di verificare la possibilità di applicare il portalettere, temporaneamente privo di patente di guida, a mansioni di consegna della corrispondenza da eseguire a piedi o in biciletta, così smentendo, in radice, la ritenuta essenzialità del possesso della patente per lo svolgimento delle mansioni di portalettere.

1.1. Il motivo non è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014) hanno statuito che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico', nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione".

Si è inoltre precisato che di motivazione apparente oppure perplessa e incomprensibile può parlarsi laddove essa non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez.

U., n. 22232 del 2016).

Simili anomalie non si rinvengono nella decisione impugnata in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito, secondo il canone espressamente enunciato della ragione più liquida.

Peraltro, l’esistenza presso Poste di una procedura aziendale da osservare nei casi di sospensione della patente di guida di un dipendente non costituisce un dato probatorio utilizzato ai fini del decidere, essendo riportato nella parte dedicata allo svolgimento del processo, tra gi argomenti spesi dalla societàappellata.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. per essersi la Corte d’appello pronunciata sulla annullabilità del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti per errore del datore su un elemento costitutivo del consenso prestato, il possesso della patente di guida, nonostante che nessuno avesse chiesto l’annullamento di detto verbale conciliativo e, quindi, di essersi pronunciataultrapetita.

3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 434 e 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello presunto che il lavoratore, già all’epoca della conciliazione del 25.9.2018, fosse privo dei requisiti per svolgere le mansioni di portalettere, in assenza di una allegazione in tal senso della società che ha, al contrario, sospeso la retribuzione per sopravvenuta impossibilità della prestazione e mai dedotto vizi del consenso tali da provocare l’annullabilità dell’accordo transattivo.

3.1. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che si trattano in modo congiunto per la stretta connessione, sono fondati.

3.2. Questa Corte ha statuito che il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi , sostanziandosi nel divieto di introdurre nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi ), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitummediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. n. 8048 del 2019; n. 9002 del 2018; n. 18868 del 2015; n. 455 del 2011).

La sentenza d’appello dà atto, in modo implicito ma inequivoco, della circostanza che la questione del vizio del consenso nella conclusione dell’accordo conciliativo non era mai stata dedotta in causa ad opera della società.

Sostiene, tuttavia, che le domande svolte dal lavoratore trovavano fondamento nell’accordo conciliativo (“va infatti considerato che tutte le richieste avanzate in questa sede trovano fondamento nell'accordo conciliativo, che se viziato dall'insussistenza di un presupposto, non solo non impedisce al giudice il rilievo di tale carenza ma gli attribuisce il potere di trarne le debite conseguenze”, sentenza, p. 6, terzo cpv.); che la stessa impugnazione del lavoratore ha rimesso ai giudici di secondo grado il tema dell’accordo conciliativo; che da ciò discende il potere della Corte d’appello di “rilevare l’assenza di un elemento costitutivo del consenso prestato” (p. 6, terzultimo cpv.); che “La carenza originaria di un presupposto essenziale quale il possesso della patente di guida si pone come ragione di rigetto della pretesa di applicazione di uno ius variandi che non è neppure ipotizzabile a fronte del conclamato e previo inadempimento dell'appellante alle condizioni, anche implicite, della conciliazione” (p. 7, primo cpv.); che “ben ha fatto il primo giudice a rilevare l’assenza dell’elemento essenziale anche ed indipendentemente dall’attività assertiva delle parti” (p. 7, secondo cpv.).

In tal modo la Corte di merito ha valicato, al pari del primo giudice, i limiti della domanda poiché la validità dell’accordo conciliativo non rientrava nella materia del contendere ma le domande del lavoratore e le difese della società ruotavano unicamente sulla condotta successiva alla reintegra, pacificamente avvenuta all’esito dell’accordo conciliativo, come è reso evidente dalla circostanza che la società ha sospeso il lavoratore dal servizio e dalla retribuzione, sul presupposto, appunto, di vigenza del rapporto di lavoro.

Le questioni oggetto di causa in primo grado non involgevano la legittimità dell’accordo conciliativo ma partivano dal dato pacifico dell’essere stato ripristinato il rapporto di lavoro tra le parti in esecuzione di quell’accordo.

Si discuteva della appurata impossibilità della prestazione di portalettere per mancanza della patente di guida e dell’obbligo del datore di adibire il dipendente ad altre mansioni compatibili, equivalenti o inferiori, e dell’adempimento o meno di tale obbligo.

La decisione della Corte d’appello, che ha ritenuto insussistente tale obbligo datoriale in ragione del (rilevato d’ufficio) vizio del consenso per errore indotto nel datore al momento della conciliazione, viola l’art. 112 c.p.c. perché sposta l’oggetto del processo fuori dal recinto segnato dalle domande e eccezioni delle parti.

In proposito, non è dubitabile che ivizi del consenso (errore, violenza, dolo) costituiscano cause non di nullità ma diannullamento del contratto e l'invalidità ad essi conseguente non è, pertanto, rilevabile d'ufficio ma deve essere fatta valere dalla parte il cuiconsenso è viziato, perché dato per errore o estorto con violenza o carpito con dolo (v.

Cass. n. 772 del 1965; n. 3436 del 1969; n. 1910 del 1985 n. 20710 del 2025).

4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost., per avere la Corte di merito adottato una motivazione perplessa e inconciliabile anche su un altro aspetto; in particolare, per avere, da un lato, giudicato assorbite le censure mosse alla sentenza di primo grado che aveva escluso l’applicabilità dell’art. 1460 c.c. e dello ius variandie, dall’altro, giustificato la statuizione di assorbimento con la “assenza di un presupposto contrattualmente previsto nonché presupposto della conciliazione che rende viziata l’assunzione concordata per la posizione e figura professionale di portalettere senior”.

Il ricorrente evidenzia, inoltre, la mancanza di logicità e concludenza in una serie di affermazioni contenute nella sentenza impugnata sul momento a cui risaliva la sospensione della patente e su quello in cui la società ne è venuta a conoscenza e con quali modalità.

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1460, 1218, e 1256 c.c., per avere la Corte territoriale giudicato ultroneo, quindi superfluo o non pertinente, il secondo motivo di appello con cui il lavoratore aveva impugnato la sentenza di primo grado per violazione delle citate disposizioni.

Il ricorrente ribadisce il carattere laconico e contraddittorio della motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto assorbita la censura di violazione dell’art. 1460 c.c. per l’assenza di un presupposto indispensabile ai fini della conciliazione, e quindi per vizio del consenso dell’accordo conciliativo, sebbene né il verbale di conciliazione e neppure la lettera di assunzione facessero cenno al fatto che le mansioni di portalettere dovevano essere svolte con l’impiego di un’auto o moto aziendale.

Il ricorrente aggiunge che la declaratoria contrattuale (art. 20 ccnl) relativa al livello D, per il ruolo di “addetto senior” comprende, oltre al portalettere, altre quattro figure che svolgono mansioni non necessitanti della patente di guida; argomenta che tali mansioni equivalenti non sono state in alcun modo considerate dalla sentenza impugnata, in violazione del principi di legittimità enunciati in tema di impossibilità della prestazione, cui consegue l’obbligo datoriale di adibire il dipendente a mansioni equivalenti o inferiori (v.

Cass. n. 14419 del 2019).

6. Con il sesto motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, concernente la disponibilità di postazioni di lavoro compatibili con la consegna a piedi o in bicicletta della corrispondenza, anche per il periodo successivo alla sospensione della retribuzione.

7. Con il settimo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., per avere la società errato nel giudicare contraria a buona fede la condotta del lavoratore, erroneamente supponendo che lo stesso avesse taciuto al momento della conciliazione la circostanza della sospensione della patente, là dove la mancanza di buona fede va addebitata alla società che ha illegittimamente sospeso la retribuzione rifiutandosi di accogliere le ripetute richieste formali del lavoratore di essere adibito a mansioni equivalenti o anche inferiori.

8. L’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso porta a giudicare assorbiti i restanti motivi.

9. Per il ragioni esposte, accolti il secondo e il terzo motivo, rigettato il primo e assorbiti i restanti, si cassa la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12480-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 548/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/02/2022 R.G.N. 821/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] lavoro privato – sospensione dalla retribuzioneper impossibilità di svolgimento delle mansioni R.G.N.12480/2022 Cron. Rep. Ud26/11/2025 Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere l’annullamento del provvedimento con cui [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva sospeso il versamento della retribuzione e la condanna della società ad adibirlo a mansioni equivalenti a quelle di portalettere e a pagare le retribuzioni maturate dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2019, oltre alle mensilità spettantegli fino al termine della sospensione. La Corte territoriale ha premesso che il Santirocco era stato licenziato da Poste l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; che a seguito di conciliazione giudiziale del 25.9.2018 era stato reintegrato e assegnato al CPD [OSCURATO:PERSONA] con mansioni di addetto al recapito - portalettere; che in data 4.10.2018 aveva informato la società della sospensione della patente di guida e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva ricevuto il provvedimento di sospensione della retribuzione a causa della impossibilità di rendere la prestazione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il lavoratore con sette motivi. La società datoriale ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. 3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost. Il ricorrente lamenta la contraddizione insanabile che vizia la motivazione della sentenza d’appello per avere questa, da un lato, rigettato l’impugnazione sul rilievo della mancanza di un elemento essenziale per lo svolgimento delle mansioni di portalettere, quale è il possesso della patente di guida, che avrebbe costituito un vizio genetico dello stesso accordo conciliativo e comunque del suo adempimento, tale da aver legittimato la sospensione dell'obbligazione retributiva; dall'altro lato, ha affermato l'esistenza di una prassi, seguita anche nel caso in oggetto, di verificare la possibilità di applicare il portalettere, temporaneamente privo di patente di guida, a mansioni di consegna della corrispondenza da eseguire a piedi o in biciletta, così smentendo, in radice, la ritenuta essenzialità del possesso della patente per lo svolgimento delle mansioni di portalettere. 1.1. Il motivo non è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014) hanno statuito che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico', nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione". Si è inoltre precisato che di motivazione apparente oppure perplessa e incomprensibile può parlarsi laddove essa non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., n. 22232 del 2016). Simili anomalie non si rinvengono nella decisione impugnata in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito, secondo il canone espressamente enunciato della ragione più liquida. Peraltro, l’esistenza presso Poste di una procedura aziendale da osservare nei casi di sospensione della patente di guida di un dipendente non costituisce un dato probatorio utilizzato ai fini del decidere, essendo riportato nella parte dedicata allo svolgimento del processo, tra gi argomenti spesi dalla societàappellata. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. per essersi la Corte d’appello pronunciata sulla annullabilità del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti per errore del datore su un elemento costitutivo del consenso prestato, il possesso della patente di guida, nonostante che nessuno avesse chiesto l’annullamento di detto verbale conciliativo e, quindi, di essersi pronunciataultrapetita. 3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 434 e 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello presunto che il lavoratore, già all’epoca della conciliazione del 25.9.2018, fosse privo dei requisiti per svolgere le mansioni di portalettere, in assenza di una allegazione in tal senso della società che ha, al contrario, sospeso la retribuzione per sopravvenuta impossibilità della prestazione e mai dedotto vizi del consenso tali da provocare l’annullabilità dell’accordo transattivo. 3.1. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che si trattano in modo congiunto per la stretta connessione, sono fondati. 3.2. Questa Corte ha statuito che il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi , sostanziandosi nel divieto di introdurre nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi ), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitummediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. n. 8048 del 2019; n. 9002 del 2018; n. 18868 del 2015; n. 455 del 2011). La sentenza d’appello dà atto, in modo implicito ma inequivoco, della circostanza che la questione del vizio del consenso nella conclusione dell’accordo conciliativo non era mai stata dedotta in causa ad opera della società. Sostiene, tuttavia, che le domande svolte dal lavoratore trovavano fondamento nell’accordo conciliativo (“va infatti considerato che tutte le richieste avanzate in questa sede trovano fondamento nell'accordo conciliativo, che se viziato dall'insussistenza di un presupposto, non solo non impedisce al giudice il rilievo di tale carenza ma gli attribuisce il potere di trarne le debite conseguenze”, sentenza, p. 6, terzo cpv.); che la stessa impugnazione del lavoratore ha rimesso ai giudici di secondo grado il tema dell’accordo conciliativo; che da ciò discende il potere della Corte d’appello di “rilevare l’assenza di un elemento costitutivo del consenso prestato” (p. 6, terzultimo cpv.); che “La carenza originaria di un presupposto essenziale quale il possesso della patente di guida si pone come ragione di rigetto della pretesa di applicazione di uno ius variandi che non è neppure ipotizzabile a fronte del conclamato e previo inadempimento dell'appellante alle condizioni, anche implicite, della conciliazione” (p. 7, primo cpv.); che “ben ha fatto il primo giudice a rilevare l’assenza dell’elemento essenziale anche ed indipendentemente dall’attività assertiva delle parti” (p. 7, secondo cpv.). In tal modo la Corte di merito ha valicato, al pari del primo giudice, i limiti della domanda poiché la validità dell’accordo conciliativo non rientrava nella materia del contendere ma le domande del lavoratore e le difese della società ruotavano unicamente sulla condotta successiva alla reintegra, pacificamente avvenuta all’esito dell’accordo conciliativo, come è reso evidente dalla circostanza che la società ha sospeso il lavoratore dal servizio e dalla retribuzione, sul presupposto, appunto, di vigenza del rapporto di lavoro. Le questioni oggetto di causa in primo grado non involgevano la legittimità dell’accordo conciliativo ma partivano dal dato pacifico dell’essere stato ripristinato il rapporto di lavoro tra le parti in esecuzione di quell’accordo. Si discuteva della appurata impossibilità della prestazione di portalettere per mancanza della patente di guida e dell’obbligo del datore di adibire il dipendente ad altre mansioni compatibili, equivalenti o inferiori, e dell’adempimento o meno di tale obbligo. La decisione della Corte d’appello, che ha ritenuto insussistente tale obbligo datoriale in ragione del (rilevato d’ufficio) vizio del consenso per errore indotto nel datore al momento della conciliazione, viola l’art. 112 c.p.c. perché sposta l’oggetto del processo fuori dal recinto segnato dalle domande e eccezioni delle parti. In proposito, non è dubitabile che ivizi del consenso (errore, violenza, dolo) costituiscano cause non di nullità ma diannullamento del contratto e l'invalidità ad essi conseguente non è, pertanto, rilevabile d'ufficio ma deve essere fatta valere dalla parte il cuiconsenso è viziato, perché dato per errore o estorto con violenza o carpito con dolo (v. Cass. n. 772 del 1965; n. 3436 del 1969; n. 1910 del 1985 n. 20710 del 2025). 4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost., per avere la Corte di merito adottato una motivazione perplessa e inconciliabile anche su un altro aspetto; in particolare, per avere, da un lato, giudicato assorbite le censure mosse alla sentenza di primo grado che aveva escluso l’applicabilità dell’art. 1460 c.c. e dello ius variandie, dall’altro, giustificato la statuizione di assorbimento con la “assenza di un presupposto contrattualmente previsto nonché presupposto della conciliazione che rende viziata l’assunzione concordata per la posizione e figura professionale di portalettere senior”. Il ricorrente evidenzia, inoltre, la mancanza di logicità e concludenza in una serie di affermazioni contenute nella sentenza impugnata sul momento a cui risaliva la sospensione della patente e su quello in cui la società ne è venuta a conoscenza e con quali modalità. 5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1460, 1218, e 1256 c.c., per avere la Corte territoriale giudicato ultroneo, quindi superfluo o non pertinente, il secondo motivo di appello con cui il lavoratore aveva impugnato la sentenza di primo grado per violazione delle citate disposizioni. Il ricorrente ribadisce il carattere laconico e contraddittorio della motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto assorbita la censura di violazione dell’art. 1460 c.c. per l’assenza di un presupposto indispensabile ai fini della conciliazione, e quindi per vizio del consenso dell’accordo conciliativo, sebbene né il verbale di conciliazione e neppure la lettera di assunzione facessero cenno al fatto che le mansioni di portalettere dovevano essere svolte con l’impiego di un’auto o moto aziendale. Il ricorrente aggiunge che la declaratoria contrattuale (art. 20 ccnl) relativa al livello D, per il ruolo di “addetto senior” comprende, oltre al portalettere, altre quattro figure che svolgono mansioni non necessitanti della patente di guida; argomenta che tali mansioni equivalenti non sono state in alcun modo considerate dalla sentenza impugnata, in violazione del principi di legittimità enunciati in tema di impossibilità della prestazione, cui consegue l’obbligo datoriale di adibire il dipendente a mansioni equivalenti o inferiori (v. Cass. n. 14419 del 2019). 6. Con il sesto motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, concernente la disponibilità di postazioni di lavoro compatibili con la consegna a piedi o in bicicletta della corrispondenza, anche per il periodo successivo alla sospensione della retribuzione. 7. Con il settimo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., per avere la società errato nel giudicare contraria a buona fede la condotta del lavoratore, erroneamente supponendo che lo stesso avesse taciuto al momento della conciliazione la circostanza della sospensione della patente, là dove la mancanza di buona fede va addebitata alla società che ha illegittimamente sospeso la retribuzione rifiutandosi di accogliere le ripetute richieste formali del lavoratore di essere adibito a mansioni equivalenti o anche inferiori. 8. L’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso porta a giudicare assorbiti i restanti motivi. 9. Per il ragioni esposte, accolti il secondo e il terzo motivo, rigettato il primo e assorbiti i restanti, si cassa la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorb
Sentenza Cassazione n. 00649/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris