CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09855/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell'art. 581-bis cod. pen., eccependo, al contempo, l'incostituzionalità di detta disposizione sul presupposto di una sua applicazione retroattiva alle impugnazioni presentate prima della sua entrata in vigore è generico in quanto, entrambi gli aspetti dedotti risultano privi della necessaria articolazione, da un canto, per rendere palese quale sia l'oggetto della critica rispetto alla motivazione resa dall'ordinanza, dall'altra, non contiene nessun reale accenno alle motivazioni alla base dell'eccepita incostituzionalità, visto il dato che l'inammissibilità del gravame è avvenuta sulla base di canoni ermeneutici dettati, quanto a specificità dei motivi, alla sentenza delle Sezioni Unite Galtelli del 27 ottobre 2016, n. 8825, indirizzo precedente rispetto a quello che si assume essere incostituzionale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0