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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 21109/2023

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[OSCURATO:PERSONA].

FATTO 1.La Corte d'Appello diMilano, previa riunione, respingeva gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] avverso le sentenze con cui il Tribunale di Monza aveva rigettato le domande dal medesimo proposte contro l’

2. La Corte territoriale riteneva che nelle suddette procedure non erano risultati violati i principi di trasparenza ed imparzialità.3.

Riteneva legittima la valutazione espressa attraverso un voto numerico, che sintetizza il giudizio tecnico discrezionale delle Commissioni esaminatrici, risultando dai verbali che le medesime avevano tenuto conto dei criteri previsti dal Regolamento aziendale approvato con delibera n. 397 del 31.10.2013 per la valutazione dei curricula e del colloquio.

4. All’esito dell’istruttoria orale, considerava indimostrato che fosse stato impedito a persone estranee di assistere alle prove di esame; escludeva che la mancata estrazione a sorte delle domande avesse determinato la lesione dei principi di trasparenza ed imparzialità, a fronte delle concrete modalità di svolgimento della prova.

5. In ordine all’omessa pronuncia del Tribunale sul motivo aggiunto nella memoria depositata in data 20.10.2014, e riguardante l’errata valutazione del curriculum della controinteressata Mormoro, precisava che assegnando le note per l’udienza di discussione, ilprimo giudice aveva inteso riferirsi a quelle di cui all’art. 429 cod. proc. civ., nelle quali non è consentito formulare nuove censure e motivi aggiunti.

6. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di cinquemotivi, illustrato da memoria.

7. L’Agenzia di tutela della Salute della Brianza ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

DIRITTO 1.Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] che la Corte territoriale non ha posto a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] l’onere di dimostrare la circostanza, dalla medesima eccepita, che fosse consentito il libero ingresso nell’aula in cui si svolgevano le prove orali ai candidati e ai terziestranei.Evidenzia l’irriducibile contrasto tra le affermazioni della sentenza impugnata secondo cui la seduta era da considerarsi pubblica e secondo cui era legittima la proposizione di identiche domande a tutti i candidati, rimarcando come la circostanza che i candidati, nell’attesa di essere chiamati, siano rimasti in una stanza di fianco all’aula della prova confermi la natura riservata della prova.

2. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] denuncia

3. Con la terza censura, [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 9 dell’art. 9 Torna a sostenere che la proposizione di domande identiche a tutti i candidati collide in modo inconciliabile con la natura pubblica della prova.

4. Con il quarto mezzo, [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 420 e 429, comma 2, cod. proc. civ.

Sostiene che il deposito del curriculum della Mormoro da parte della ASL costituiva una nuova prova che aveva consentito la formulazione di nuovi motivi di ricorso, finalizzati all’accoglimento delle domande proposte, e lamenta l’erroneo rigetto del motivo di appello sull’omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado in ordine ai medesimi.

5. Con il quinto motivo, [OSCURATO:PERSONA] denunciaviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul motivo di appello con cui era stata eccepita la violazione dell’art. 7 del Regolamento aziendale, relativo alla mancata predisposizione di domande idonee a verificare la preparazione scientifica dei candidati.

6. In applicazione della giurisprudenza di questa Corte, avuto riguardo al principio di ragionevole durata del processo (Cass. n. 34703/2021), il Collegio non ritiene di disporre la rinnovazione della notifica nei confronti della controinteressata Mormoro (rispetto al la quale non vi è prova del perfezionamento della notifica), in quanto avrebbe il solo effetto di ritardare la definizione di un ricorso comunque infondato.

7. Sono innanzitutto infondati il primo ed il terzo motivo , da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica.

Va infatti evidenziato che il ricorrente ha agito in g iudizio lamentando la mancata pubblicità delle prove orali,e che pertanto, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., gravava sul medesimo l’onere di dimostrare i fatti costitutivi della sua domanda, ivi compresala circostanza che l’accesso alle aule in cui si sono svolti i colloquifosse inibito a persone estranee.

Ciò premesso, il giudice di appello ha accertato in fatto che i candidati nell’attesa di essere chiamati dalla Commissione sono rimasti in una sala di attesa a fianco dell’aula della prova, che ai medesimi sono state poste identiche domande e che la prova è durata un’ora per la procedura del mattino(nella quale c’erano altre due candidate oltre al ricorrente) e 45 minuti per la p rocedura pomeridiana(nella quale c’era un’altra candidata oltre al ricorrente).

Considerato chel’accesso all’aula delle prove non era inibito a terzi estranei e chei candidati nel breve lasso di tempo in cui si sono svolte le prove non hanno avuto contatti con l’esterno, deve ritenersi corretta la statuizionedella sentenza impugnata secondo cui nel caso di specie non sono stati lesi i principi di imparzialità e trasparenza.

Fermo restandoche trova applicazione il disposto di cui all’art. 348 - ter c.p .c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta essersi in alcun modo distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez.

L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019 ; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016 - ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014), il fatto c he dai verbali non risultino il tempo ed i l modo della predeterminazione delle domande è del tutto irrilevanteai fini della pubblicità e della trasparenza delle procedure.

8. Sono infondati anche ilsecondo ed il quinto motivo di ricorso , da esaminars i congiuntamente per ragioni di connessione logica.

In ordine alla dedotta violazione dell’art. 97 Cost, nonché degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, deve rammentarsi che nel pubblico impiego contrattualizzato gli atti e i procedimenti posti in essere dall’Amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinati dei dipendenti devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro, in base ad una precisa scelta legislativa (nel senso d ell’adozione di moduli privatistici dell’azione amministrativa), che la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al principio di buon andamento dell’Amministrazione di cui all’art. 97 Cost. (sentenze n. 275 del 2001 e n. 11 del 2002) sicché, esclusa la presenza di procedimenti e atti amministrativi, non possono trovare applicazione i principi e le regole proprie di questi, ed in particolare, le disposizioni dettate dalla legge n. 241/1990 (si vedano, per tutte: Cass.

S.U. n. 21744/2009; Cass. n. 3360/2005; Cass. n. 25761/2008; Cass. n. 22056/2022).

Quantoalle censure relative all’omessa motivazione sulla dedotta violazione dell’art. 7 del Regolamento aziendale e al carattere apparente della medesima in ordine al richiamo e alla considerazione, da parte delle C ommissioni esaminatrici, dei criteri previsti dal medesimo Regolamento per la valutazione del curriculum e del colloquio, deve rammentarsi che questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).

Nessuna dellesuddette carenze estreme risulta ravvisabile nella motivazione della decisione impugnata, la quale si è pronunciata sul rispetto del Regolamento aziendale approvato con delibera n. 397 del 31.10.2013 da parte delle [OSCURATO:PERSONA],evidenziando che dai verbali risulta che le medesime hanno richiamato e tenuto conto dei criteri per la valutazione del curriculum previsti dal suddetto Regolamento e non può pertanto ritenersi tautologica, né contiene clausole di stile.

Peraltro, a seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisit o essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

La censura proposta con il quintomotivo non è comunque autosufficiente, in quanto non trascrive lo specifico motivo di appello cui fa riferimento e che qualifica come privo di collegamenti congli altri motivi di ricorso, né chiarisce se il ricorso di primo grado aveva lamentato la mancata proposizione di domande volte a verificare il livello di preparazione scientifica dei candidati, in violazione dell’art.7 del Regolamento aziendale.

Talecensura non puòcomunque essere ricondotta alla violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in quanto il suddetto Regolamento non è una norma di diritto.

9. E’ infondato anche ilquarto motivo.

L’originaria domanda del Ferullo va riqualificata come domanda di accertamento della nullità delle procedure, considerato che la richiesta di disapplicazione è impropria in relazione alla delibera n. 464 del 29.11.2013, in quanto atto gestionale del rapporto di lavoro, e che il ricorrente ha chiesto il conferimento delle funzioni di coordinamento e la ripetizione delle suddette procedure.

Ciò premesso, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 26242/2014 hanno chiarito che la domanda dinullità contrattuale riguarda un diritto autodeterminato, e risulta dunque individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto.

Nella citata pronuncia le Sezioni Unite hanno infatti affermato il principio secondo cui «i l giudice innanzi al qua le sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l’esistenza di una causa di quest’ultima diversa da quella allegata dall’istante», ravvisando la ratio del rilievo officioso della più grave tra le patologie dell’atto negozialenella tutela di interessi generali sovra-individuali, anche nel caso delle nullità “di protezione virtuale” (in difformità dalla precedente pronuncia del 2012), in quanto «il potere del giudice di rilevarle tout courtappare essenziale al perseguimento diinteressi pur sempre generali sottesi alla tutela di una data classe di contraenti (consumatori, risparmiatori, investitori): interessi che possono addirittura coincidere con valori costituzionalmente rilevanti -quali il corretto funzionamento del mercato, ex art.41 Cost., e l’uguaglianza non solo formale tra contraenti in posizione asimmetrica-, con l’unico limite di riservare il rilievo officioso delle nullità di protezione al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l’azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall’orbita della tutela» (Cass. Sez.

U, n. 26242 del 2014, cit., par.3.13.3).

Rispetto ai diritti autodeterminati, l’indicazione del titolo che ne costituisce la fonte rappresenta dunque una mera integrazione delle difese ( v.

Cass. n. 21641/2019 e Cass. n. 40/2015).

La deduzione di un diverso profilo dinullità delle procedure per l’attribuzione della funzione di coordinamento costituisce pertanto una mera argomentazione difensiva, rispetto alla quale non è configurabile l’omessa pronuncia, dovendo essere corretta in tale senso la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.

10. Il ricorso va pertanto rigettato.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge, in favore dell’Azienda di tutela della Salute della Brianza; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulterior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1.La Corte d'Appello diMilano, previa riunione, respingeva gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] avverso le sentenze con cui il Tribunale di Monza aveva rigettato le domande dal medesimo proposte contro l’ 2. La Corte territoriale riteneva che nelle suddette procedure non erano risultati violati i principi di trasparenza ed imparzialità.3. Riteneva legittima la valutazione espressa attraverso un voto numerico, che sintetizza il giudizio tecnico discrezionale delle Commissioni esaminatrici, risultando dai verbali che le medesime avevano tenuto conto dei criteri previsti dal Regolamento aziendale approvato con delibera n. 397 del 31.10.2013 per la valutazione dei curricula e del colloquio. 4. All’esito dell’istruttoria orale, considerava indimostrato che fosse stato impedito a persone estranee di assistere alle prove di esame; escludeva che la mancata estrazione a sorte delle domande avesse determinato la lesione dei principi di trasparenza ed imparzialità, a fronte delle concrete modalità di svolgimento della prova. 5. In ordine all’omessa pronuncia del Tribunale sul motivo aggiunto nella memoria depositata in data 20.10.2014, e riguardante l’errata valutazione del curriculum della controinteressata Mormoro, precisava che assegnando le note per l’udienza di discussione, ilprimo giudice aveva inteso riferirsi a quelle di cui all’art. 429 cod. proc. civ., nelle quali non è consentito formulare nuove censure e motivi aggiunti. 6. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di cinquemotivi, illustrato da memoria. 7. L’Agenzia di tutela della Salute della Brianza ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. DIRITTO 1.Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] che la Corte territoriale non ha posto a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] l’onere di dimostrare la circostanza, dalla medesima eccepita, che fosse consentito il libero ingresso nell’aula in cui si svolgevano le prove orali ai candidati e ai terziestranei.Evidenzia l’irriducibile contrasto tra le affermazioni della sentenza impugnata secondo cui la seduta era da considerarsi pubblica e secondo cui era legittima la proposizione di identiche domande a tutti i candidati, rimarcando come la circostanza che i candidati, nell’attesa di essere chiamati, siano rimasti in una stanza di fianco all’aula della prova confermi la natura riservata della prova. 2. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] denuncia 3. Con la terza censura, [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 9 dell’art. 9 Torna a sostenere che la proposizione di domande identiche a tutti i candidati collide in modo inconciliabile con la natura pubblica della prova. 4. Con il quarto mezzo, [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 420 e 429, comma 2, cod. proc. civ. Sostiene che il deposito del curriculum della Mormoro da parte della ASL costituiva una nuova prova che aveva consentito la formulazione di nuovi motivi di ricorso, finalizzati all’accoglimento delle domande proposte, e lamenta l’erroneo rigetto del motivo di appello sull’omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado in ordine ai medesimi. 5. Con il quinto motivo, [OSCURATO:PERSONA] denunciaviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul motivo di appello con cui era stata eccepita la violazione dell’art. 7 del Regolamento aziendale, relativo alla mancata predisposizione di domande idonee a verificare la preparazione scientifica dei candidati. 6. In applicazione della giurisprudenza di questa Corte, avuto riguardo al principio di ragionevole durata del processo (Cass. n. 34703/2021), il Collegio non ritiene di disporre la rinnovazione della notifica nei confronti della controinteressata Mormoro (rispetto al la quale non vi è prova del perfezionamento della notifica), in quanto avrebbe il solo effetto di ritardare la definizione di un ricorso comunque infondato. 7. Sono innanzitutto infondati il primo ed il terzo motivo , da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica. Va infatti evidenziato che il ricorrente ha agito in g iudizio lamentando la mancata pubblicità delle prove orali,e che pertanto, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., gravava sul medesimo l’onere di dimostrare i fatti costitutivi della sua domanda, ivi compresala circostanza che l’accesso alle aule in cui si sono svolti i colloquifosse inibito a persone estranee. Ciò premesso, il giudice di appello ha accertato in fatto che i candidati nell’attesa di essere chiamati dalla Commissione sono rimasti in una sala di attesa a fianco dell’aula della prova, che ai medesimi sono state poste identiche domande e che la prova è durata un’ora per la procedura del mattino(nella quale c’erano altre due candidate oltre al ricorrente) e 45 minuti per la p rocedura pomeridiana(nella quale c’era un’altra candidata oltre al ricorrente). Considerato chel’accesso all’aula delle prove non era inibito a terzi estranei e chei candidati nel breve lasso di tempo in cui si sono svolte le prove non hanno avuto contatti con l’esterno, deve ritenersi corretta la statuizionedella sentenza impugnata secondo cui nel caso di specie non sono stati lesi i principi di imparzialità e trasparenza. Fermo restandoche trova applicazione il disposto di cui all’art. 348 - ter c.p .c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta essersi in alcun modo distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019 ; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016 - ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014), il fatto c he dai verbali non risultino il tempo ed i l modo della predeterminazione delle domande è del tutto irrilevanteai fini della pubblicità e della trasparenza delle procedure. 8. Sono infondati anche ilsecondo ed il quinto motivo di ricorso , da esaminars i congiuntamente per ragioni di connessione logica. In ordine alla dedotta violazione dell’art. 97 Cost, nonché degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, deve rammentarsi che nel pubblico impiego contrattualizzato gli atti e i procedimenti posti in essere dall’Amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinati dei dipendenti devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro, in base ad una precisa scelta legislativa (nel senso d ell’adozione di moduli privatistici dell’azione amministrativa), che la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al principio di buon andamento dell’Amministrazione di cui all’art. 97 Cost. (sentenze n. 275 del 2001 e n. 11 del 2002) sicché, esclusa la presenza di procedimenti e atti amministrativi, non possono trovare applicazione i principi e le regole proprie di questi, ed in particolare, le disposizioni dettate dalla legge n. 241/1990 (si vedano, per tutte: Cass. S.U. n. 21744/2009; Cass. n. 3360/2005; Cass. n. 25761/2008; Cass. n. 22056/2022). Quantoalle censure relative all’omessa motivazione sulla dedotta violazione dell’art. 7 del Regolamento aziendale e al carattere apparente della medesima in ordine al richiamo e alla considerazione, da parte delle C ommissioni esaminatrici, dei criteri previsti dal medesimo Regolamento per la valutazione del curriculum e del colloquio, deve rammentarsi che questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). Nessuna dellesuddette carenze estreme risulta ravvisabile nella motivazione della decisione impugnata, la quale si è pronunciata sul rispetto del Regolamento aziendale approvato con delibera n. 397 del 31.10.2013 da parte delle [OSCURATO:PERSONA],evidenziando che dai verbali risulta che le medesime hanno richiamato e tenuto conto dei criteri per la valutazione del curriculum previsti dal suddetto Regolamento e non può pertanto ritenersi tautologica, né contiene clausole di stile. Peraltro, a seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisit o essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). La censura proposta con il quintomotivo non è comunque autosufficiente, in quanto non trascrive lo specifico motivo di appello cui fa riferimento e che qualifica come privo di collegamenti congli altri motivi di ricorso, né chiarisce se il ricorso di primo grado aveva lamentato la mancata proposizione di domande volte a verificare il livello di preparazione scientifica dei candidati, in violazione dell’art.7 del Regolamento aziendale. Talecensura non puòcomunque essere ricondotta alla violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in quanto il suddetto Regolamento non è una norma di diritto. 9. E’ infondato anche ilquarto motivo. L’originaria domanda del Ferullo va riqualificata come domanda di accertamento della nullità delle procedure, considerato che la richiesta di disapplicazione è impropria in relazione alla delibera n. 464 del 29.11.2013, in quanto atto gestionale del rapporto di lavoro, e che il ricorrente ha chiesto il conferimento delle funzioni di coordinamento e la ripetizione delle suddette procedure. Ciò premesso, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 26242/2014 hanno chiarito che la domanda dinullità contrattuale riguarda un diritto autodeterminato, e risulta dunque individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto. Nella citata pronuncia le Sezioni Unite hanno infatti affermato il principio secondo cui «i l giudice innanzi al qua le sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l’esistenza di una causa di quest’ultima diversa da quella allegata dall’istante», ravvisando la ratio del rilievo officioso della più grave tra le patologie dell’atto negozialenella tutela di interessi generali sovra-individuali, anche nel caso delle nullità “di protezione virtuale” (in difformità dalla precedente pronuncia del 2012), in quanto «il potere del giudice di rilevarle tout courtappare essenziale al perseguimento diinteressi pur sempre generali sottesi alla tutela di una data classe di contraenti (consumatori, risparmiatori, investitori): interessi che possono addirittura coincidere con valori costituzionalmente rilevanti -quali il corretto funzionamento del mercato, ex art.41 Cost., e l’uguaglianza non solo formale tra contraenti in posizione asimmetrica-, con l’unico limite di riservare il rilievo officioso delle nullità di protezione al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l’azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall’orbita della tutela» (Cass. Sez. U, n. 26242 del 2014, cit., par.3.13.3). Rispetto ai diritti autodeterminati, l’indicazione del titolo che ne costituisce la fonte rappresenta dunque una mera integrazione delle difese ( v. Cass. n. 21641/2019 e Cass. n. 40/2015). La deduzione di un diverso profilo dinullità delle procedure per l’attribuzione della funzione di coordinamento costituisce pertanto una mera argomentazione difensiva, rispetto alla quale non è configurabile l’omessa pronuncia, dovendo essere corretta in tale senso la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ. 10. Il ricorso va pertanto rigettato. 11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge, in favore dell’Azienda di tutela della Salute della Brianza; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulterior
Sentenza Cassazione n. 21109/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris