CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 21226/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22484/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO; –intimato – avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Milano depositata il 16 gennaio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 gennaio 2021, il Giudice di pace di Milano ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Marocco, av- verso il decreto emesso il 28 aprile 2020, con cui il Prefetto di Milano aveva disposto l'espulsione dell'opponente dal territorio nazionale. Premesso che, come emergeva dal decreto impugnato, l'Agoudal, entrato in Italia il 1° gennaio 1998, risultava destinatario di un provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno, emesso dal Questore di Milano il 12 maggio 2010, il Giudice di pace ha ritenuto che l'espulsione fosse sorretta da ade- guata motivazione, essendo stati indicati il fatto contestato e la norma vio- lata. Rilevato inoltre che il provvedimento era stato adottato sulla base delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso opponente e riportate nel foglio notizie redatto a seguito dell'interrogatorio reso dinanzi all'[OSCURATO:PERSONA], Pre- venzione e Controllo della Questura, allequal i doveva riconoscersi valenza probatoria, non essendo l'Amministrazione tenuta a verificarne l'attendibilità, ha escluso laviolazione del principio di proporzionalità, osservando che, in presenza delle fattispecie previste dall'art. 13, comma secondo, lett. a)e b), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'emissione del decreto di espulsione ha carattere automatico, non godendo il Prefetto di alcuna discrezionalità, e pre- cisando che nella specie non era stato possibile concedere all'interessato un termine per la partenza volontaria, in quanto egli aveva dichiarato di non voler rientrare nel proprio Paese, non aveva offerto garanzie finanziarie pro- venienti da fonti lecite e non aveva dimostrato di svolgere alcuna attività lavorativa. Ha aggiunto che la condotta tenuta dall'opponente durante la per- manenza nel territorio dello Stato, irrispettosa delle leggi e delle regole di una civile convivenza, denotava la mancanza di una volontà d'integrazione nel tessuto sociale e una pericolosità per la convivenza civile, escludendo anche l'inosservanza della direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008, dal mo- mento che l'Amministrazione aveva scrupolosamente valutato la posizione dello straniero sia in relazione alla pericolosità sociale e al pericolo di fuga che in relazione alla sua situazione familiare. 3. Avverso la predetta ordinanza l'Agoudalha proposto ricorso per cas- sazione, affidato a un solo motivo. L'intimato non ha svolto attività difensiva.[OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, si rileva che il ricorso, avente ad oggetto l'impugna- zione di un'ordinanza del Giudice di pace che ha rigettato l'opposizione pro- posta dal ricorrente avverso un decreto di espulsione, non risulta proposto nei confronti del Prefetto di Milano, che ha emesso il provvedimento, ma ma nei confronti del Ministero dell'interno, e notificato presso l'Avvocatura di- strettuale dello Stato, anziché presso l'[OSCURATO:PERSONA] del Governo. Tali modalità di proposizione dell'impugnazione si pongono in contrasto con l'interpretazione dell'art. 13, comma ottavo,del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 18 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 fornita dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'opposizione al decreto di espulsione dello straniero dev'essere proposta nei confronti del Prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, cui spetta, ai sensi del comma quinto dell'art. 18 cit., una legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire, che si estende anche al giudizio di legittimità, con la conseguenza che il ri- corso per cassazione avverso l'ordinanza che abbia pronunciato sull'opposi- zione non dev'essere notificato al Ministero dell'interno, in qualità di Ammini- strazione centrale di cui il Prefetto è organo periferico, ma, a pena d'inam- missibilità dell'impugnazione,al Prefetto stesso, cui l'atto va notificato presso il suo ufficio, anziché presso l'Avvocatura dello Stato (cfr. Cass., Sez. I, 21/09/2022, n. 27555; Cass., Sez. VI, 11/08/2021, n. 22694; 30/07/2015, n. 16178). 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra prov- vedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell'intimato. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bisdello stesso art. 13 , se dovuto . Dispone che, in caso di riproduzione della presente ordinanza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità