CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 1984
Cassazione n. 37767/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • ZINGARI Marco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/03/1984 avverso la sentenza in data 27/11/2019 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 27/11/2019 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 24/10/2017 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di ricettazione di una somma di danaro in contanti, pari ad C 50.950,00, di provenienza delittuosa. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo con un unico motivo il vizio di motivazione ed il travisamento della prova nonché l'erronea applicazione dell'art.648 cod. pen. per la mancata specificazione del reato presupposto, privo di qualsiasi supporto probatorio; per altro verso, qualora si ritenesse, come sostenuto dalla corte territoriale, che il danaro fosse provento di delitti commessi dallo Zingari ex artt. 73 e 74 dpr. 309/90, non di meno la ricettazione doveva essere esclusa, avendo costui partecipato alla commissione del reato presupposto. 3. Con memoria depositata il 23/09/2021, il difensore ha eccepito la nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 23, comma 8 d.l. n.137/2020, a seguito della mancata notifica della requisitoria del Procuratore Generale, al fine di consentire alla difesa di formulare le proprie conclusioni. 3.1 Tale eccezione, di carattere processuale, è all'evidenza priva di pregio, posto che la normativa richiamata ha cessato di avere efficacia per i profili d'interesse (trattazione cartolare del procedimento) in data 31.07.2021. È pur vero che il di. n. 105/2021 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021, includendo tutte le misure per la giustizia civile e penale; ha stabilito tuttavia che le disposizioni cui all'art. 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del d.l. 137/2020 non si applicano ai procedimenti - come quello in esame - per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 10 agosto 2021 e il 30 settembre 2021. Il procedimento pertanto deve essere trattato con il contraddittorio orale, secondo le regole generali del codice di rito. 4. Ciò precisato, il motivo di ricorso è infondato. E' appena il caso di ribadire che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il vizio di travisamento della prova - denunciato dal ricorrente - può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso, come quello in oggetto, di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (ex multis, di recente Cass. sez. 4, sent. n. 35963 del 03/12/2020 - dep. 16/12/2020 - Rv. 280155).La tenuta motivazionale della sentenza impugnata va pertanto esaminata secondo il parametro della illogicità manifesta ossia della incongruenza evidente fra i dati istruttori e il giudizio di responsabilità per il reato contestato, posto che anche la denunciata violazione di legge - per erronea applicazione della norma penale incriminatrice - si traduce in vizio della motivazione circa la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della ricettazione (la provenienza illecita del danaro; l'estraneità dell'imputato alla commissione del reato presupposto). 4. Ciò precisato, gli snodi argomentativi dei giudici di merito sono immuni da censura, avendo la corte territoriale confermato la provenienza delittuosa della ingente somma rinvenuta nella disponibilità dello Zingari sulla base di una serie di indizi, precisi ed univoci, che costituiscono non già ipotesi investigativa ma prova della affermata responsabilità (l'imputato, inserito nel traffico illegale di sostanze stupefacenti, è stato arrestato mentre tentava di darsi alla fuga con il denaro in suo possesso, in mancanza di qualsiasi plausibile giustificazione circa la legittima acquisizione di quel contante, essendosi rilevate inconsistenti tutte le versioni, tra loro discordanti, fornite a riguardo; i fogli rinvenuti, inoltre, attestano l'attività di collettore di danaro, ricevuto da vari soggetti, anche in stato di detenzione, annotazioni contabili che confermano non solo l'origine degli incrementi patrimoniali, al di fuori di qualsiasi circuito legale, ma l'acquisizione da terzi delle somme). La motivazione è quindi coerente - alla stregua del quadro probatorio esaminato - con il principio di diritto secondo cui in materia di delitto ex art. 648 cod. pen., per l'affermazione della responsabilità non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del reato presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice della ricettazione affermarne l'esistenza attraverso prove logiche. 5. Va considerato altresì che il ricorrente reitera censure in fatto, per profili estranei al giudizio di legittimità, sulla base di una rilettura alternativa e frammentaria delle acquisizioni istruttorie; non ha indicato infine gli elementi dai quali desumere la sua eventuale partecipazione alla commissione del reato presupposto, eccezione prospettata solo in sede di legittimità e che, oltre a richiedere un accertamento in fatto, è stata implicitamente disattesa dalla corte territoriale nella parte in cui ha sottolineato il ruolo di collettore del danaro di provenienza delittuosa da parte di terzi. 6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso va rigettato; segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 29 settembre 2021 Il Consigliere estensore t [OSCURATO:PERSONA] !i [OSCURATO:PERSONA] ro Mes