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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19536/2026

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ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 1297/01/2021, depositata in data 31/03/2021, nonnotificata;Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 27650/2021Numero sezionale 4676/2026Numero di raccolta generale 19536/2026Data pubblicazione 12/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]La contribuente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a seguito di controllo,impugnava l’avviso di accertamento IVA 2013 con cui l’Ufficioriqualificava come operazioni esenti (e non escluse) i riaddebiti aiconcessionari dei premi relativi alle polizze “perdite pecuniarie”, conconseguente rideterminazione del pro-rata e recupero di IVA indetrazione.La CTP accoglieva il ricorso; l’Agenzia delle Entrate proponevaappello, mentre la contribuente proponeva appello incidentale sulladedotta carenza di motivazione dell’avviso.La CTR Lombardia rigettava sia l’appello principale sia l’incidentalee confermava la decisione di primo grado, ritenendo infondatal’eccezione di difetto di motivazione e affermando che i rimborsi dianticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente rientravanonell’art. 15 d.P.R. n. 633 del 1972 (operazioni escluse) e non nell’art. 10del medesimo d.P.R. (operazioni esenti), con conseguente illegittimitàdella ripresa fondata sulla diversa qualificazione e sui correlati calcoli delpro-rata; statuiva, infine, sulle spese processuali nei termini indicati indispositivo.Ricorre a questa Corte l’Amministrazione finanziaria con un motivodi doglianzaResiste con controricorso la contribuente; la stessa propone anchericorso incidentale condizionato articolato in un unico motivoRagioni della decisioneVa preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilitàformulata dalla controricorrente, fondata sul principio della cosiddetta“doppia conforme”; sostiene la contribuente che sia il giudice di primogrado sia quello d’appello hanno deciso in modo identico sullaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 27650/2021Numero sezionale 4676/2026Numero di raccolta generale 19536/2026Data pubblicazione 12/06/2026ricostruzione dei fatti, qualificando le somme oggetto di controversiacome meri rimborsi di anticipazioni escluse dall’IVA ai sensi dell’art. 15del d.P.R. 633 del 1972.

In tale prospettiva, si sostiene che l’Ufficio, purdenunciando formalmente una violazione di legge, in realtà mira aottenere una nuova valutazione del merito, operazione non consentitain sede di Legittimità, con la conseguenza che il motivo di ricorso deveritenersi inammissibile.L’eccezione, come anticipato, è infondata.La sola censura dedotta infatti propone e articola nel concreto unavera e propria doglianza in diritto, che è quindi scrutinabile.Con l’unico motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.15, comma 1, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 1742 c.c.,censurando la sentenza impugnata per avere ricondotto all’area dellesomme escluse dalla base imponibile IVA, quali rimborsi di anticipazionieffettuati in nome e per conto della controparte, gli importi relativi aipremi assicurativi “perdite pecuniarie” anticipati dall’agente e poiriaddebitati ai concessionari.

Assume che tali somme non integranomere “partite di giro” ex art. 15 del ridetto d.P.R., atteso chel’anticipazione/incasso dei premi si colloca nell’ambito dell’attività diagenzia assicurativa svolta per la compagnia mandante e presentacarattere accessorio rispetto all’operazione principale di assicurazione,con conseguente applicazione del regime di esenzione di cui all’art. 10,comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972; richiama, inoltre, la disciplinae la prassi sull’accessorietà e deduce che l’incasso dei premi rileva ancheai fini provvigionali in base alla lettera di nomina, sicché la CTR, nelqualificare gli importi come esclusi, fa malgoverno dei principi in temadi base imponibile IVA e dei rapporti di agenzia, chiedendosil’annullamento della decisione nei limiti del motivo.Il motivo è infondato.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 27650/2021Numero sezionale 4676/2026Numero di raccolta generale 19536/2026Data pubblicazione 12/06/2026Si evince dalla sentenza impugnata – a seguito dell’accertamentoin fatto operato dal giudice di merito e compiutamente esposto inmotivazione - che tra i soggetti coinvolti intercorrono due distintirapporti giuridici, ciascuno con una propria autonomia funzionale edeconomica.Anzitutto, il rapporto tra la odierna controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Warranty (nel prosieguo: MW) e la Compagnia spagnola MapfreAsistencia [OSCURATO:PERSONA] Y REaseguros SA (nel prosieguo:MA) è qualificato come un tipico contratto di agenzia in ambitoassicurativo.La società MW opera in Italia come agente della società spagnolaMA, occupandosi della vendita delle polizze assicurative di quest’ultimae, se del caso, anche della riscossione dei premi per suo conto.

L’attivitàsvolta rientra quindi nell’intermediazione assicurativa in senso proprio etrova la sua remunerazione nel riconoscimento di provvigioni, chevengono regolarmente fatturate in regime di esenzione IVA come perlegge.Tale rapporto resta confinato nell’ambito della mediazioneassicurativa: in particolare, per alcune polizze (quelle per “perditepecuniarie”) MW non è parte del contratto assicurativo, non ha rapportidiretti con i clienti finali, non assume il rischio assicurativo e nonpercepisce premi.

Tali elementi confermano che, in questo segmento,MW non opera come soggetto assicuratore né come contraente, maconserva il ruolo di intermediario (o, talvolta, è del tutto estranea alrapporto contrattuale).Diversa e più articolata è invece la relazione tra MW e iconcessionari di essa clienti che la sentenza qualifica come un vero eproprio contratto di servizi.

In virtù di tale accordo, MW non si limita afungere da intermediario, ma assume una serie complessa di obblighigestionali a favore dei concessionari.

In primo luogo, essa cura l’interaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 27650/2021Numero sezionale 4676/2026Numero di raccolta generale 19536/2026Data pubblicazione 12/06/2026gestione operativa delle garanzie post-vendita associate alle polizze:dall’attivazione del sinistro alla gestione dei rapporti con le officine, dallapredisposizione dei preventivi fino al pagamento delle riparazioni, salvopoi ottenere il rimborso di tali costi da parte del concessionario.A ciò si aggiunge un ulteriore profilo: nell’ambito dello stessocontratto di servizi, i concessionari conferiscono a MW anche unmandato con rappresentanza, che le consente di gestire per loro contoi rapporti con le compagnie assicurative.

Questo include la gestione e ilcoordinamento delle polizze aggiuntive (le cosiddette “polizze perditepecuniarie”) stipulate direttamente dai concessionari con le compagnieassicurative.

Un elemento particolarmente rilevante, oggetto specificodella controversia, è rappresentato dalla circostanza che, nell’ambito ditale rapporto di servizio, MW può anche anticipare il pagamento deipremi assicurativi dovuti dai concessionari alle compagnie (tra cui MA).In questo caso, la provvista finanziaria parte da MW, che paga il premioper conto del cliente, per poi essere successivamente rimborsata dalconcessionario.Da un punto di vista economico-contabile, la sentenza di meritoevidenzia come le fatture emesse da MW nei confronti dei concessionaririflettano questa duplice dimensione del rapporto.

Da un lato, vi è ilcorrispettivo per i servizi resi, che costituisce la remunerazionedell’attività gestionale e viene assoggettato a IVA secondo l’aliquotaordinaria, trattandosi di prestazioni di servizi generiche.

Dall’altro lato,compare una voce distinta relativa al rimborso dei premi anticipati, chenon rappresenta un compenso ma la mera restituzione di somme pagateper conto del cliente; per tale ragione, essa viene qualificata comeoperazione esclusa dall’IVA.La sentenza impugnata, in forza di quanto accertato in fatto comesopra descritto, ha ritenuto che le attività svolte da MW per conto di MA(intermediazione assicurativa) e quelle svolte per conto deiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 27650/2021Numero sezionale 4676/2026Numero di raccolta generale 19536/2026Data pubblicazione 12/06/2026concessionari (prestazione di servizi) appartengono a piani distinti e nonsovrapponibili, né possono configurarsi come accessorie l’una all’altra.In particolare, l’anticipazione dei premi non può essere assorbitanell’attività assicurativa né qualificata come operazione accessoria adessa, poiché deriva direttamente dal contratto di servizi con iconcessionari ed è effettuata in nome e per conto di questi ultimi.In questa prospettiva, la sentenza ribadisce che occorremantenere separate le diverse componenti del rapporto; da un latol’attività di agenzia per MA, remunerata con provvigioni esenti IVA;dall’altro l’attività di servizi per i concessionari, remunerata concorrispettivi soggetti a IVA ordinaria.In tale contesto, conclude la pronuncia di appello, le anticipazionidi spese (premi assicurativi), che danno luogo a meri rimborsi dianticipazioni ex art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, sono come tali esclusidall’imposta.Orbene, a fronte di tale ricostruzione in fatto, va rilevato cheeffettivamente il rapporto contrattuale tra la società e i concessionariprevede la prestazione di servizi remunerati con corrispettivi imponibiliIVA, cui si affianca l’attività di anticipazione dei premi assicurativi svoltain nome e per conto dei concessionari in forza di un mandato conrappresentanza; dall’altro lato, il rapporto tra la società e la compagniaassicurativa si configura come rapporto di agenzia, nel quale laremunerazione consiste nella provvigione, correttamente assoggettataal regime di esenzione IVA.

Ne consegue che i premi assicurativi noncostituiscono corrispettivo della società, ma sono somme dovute allacompagnia e semplicemente anticipate dalla società e poi rimborsate daiconcessionari.Alla luce di ciò i rimborsi dei premi in argomento rientranocorrettamente, quindi, nella previsione dell’art. 15 del d.P.R. n. 633 delCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 27650/2021Numero sezionale 4676/2026Numero di raccolta generale 19536/2026Data pubblicazione 12/06/20261972 in quanto rappresentano anticipazioni effettuate in nome e perconto della controparte e pertanto restano estranee alla base imponibile.In diritto, rileva innanzitutto quanto chiarito dalla Corte Unionale,secondo la quale le esenzioni dall’IVA vanno interpretaterestrittivamente poiché derogano al principio generale secondo il qualel’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo onerosoda un soggetto passivo (CGUE, sentenza 17 gennaio 2013, BGZ Leasing,C-224/11).Ancora, va ricordato che il quadro normativo dell'Unione, di cuialla Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, inmateria di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativealle imposte sulla cifra di affari - sistema comune di imposta sul valoreaggiunto (art. 13, parte B), ora contenuto nella direttiva 2006/112/CEdel Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comuned’imposta sul valore aggiunto (art. 135, paragrafo 1, lettera a) prevedeche “fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membriesonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta esemplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ognipossibile frode, evasione ed abuso: a) le operazioni di assicurazione e diriassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a detteoperazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari diassicurazione”.Secondo ulteriore giurisprudenza della Corte di giustizia (CGUE, 9marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA], C-42/22, punto 28), le esenzioni di cuiall’art. 135, paragrafo 1, della direttiva IVA costituiscono nozioniautonome del diritto dell’Unione, che mirano a evitare divergenzenell’applicazione del sistema dell’IVA da uno Stato membro all’altro(CGUE, 25 luglio 2018, DPAS, causa C 5/17, punto 28 e giurisprudenzaivi citata), che devono pertanto essere interpretate in modo uniformenel territorio di tutti gli Stati membri.

Peraltro, i termini con i quali sonoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 27650/2021Numero sezionale 4676/2026Numero di raccolta generale 19536/2026Data pubblicazione 12/06/2026state designate le esenzioni di cui all’art. 135 della direttiva IVA devonoessere interpretati – il che qui interessa - restrittivamente, dato chequeste ultime costituiscono deroghe al principio generale secondo cuil’IVA è riscossa per ogni cessione di beni e per ogni prestazione di servizieffettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo.Va anche ricordato che spetta al giudice della controversiaaccertare, alla luce di questi elementi d’interpretazione, se l’operazionecontroversa debba essere considerata ai fini dell’IVA, come un’unicaprestazione, ovvero come costituita da prestazioni indipendenti, vale adire una prestazione assicurativa esente da imposta e una prestazioneimponibile che integra un diverso servizio sotto il profilo economico, ose una di dette due prestazioni sia la prestazione principale della qualel’altra è accessoria, di modo che a questa si applica la stessa disciplinatributaria della prestazione principale (CGUE sentenza 16 aprile 2015,[OSCURATO:PERSONA] w Warszawie, C-42/14, punti 31 e 32,secondo la quale «si tratta di un’operazione unica, in particolare, quandodue o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono strettamenteconnessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazioneeconomica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattereartificioso.

Ciò accade anche nel caso in cui una o più prestazionicostituiscano una prestazione principale, mentre la o le altre prestazionicostituiscono una o più prestazioni accessorie cui si applica la stessadisciplina tributaria della prestazione principale.

In particolare, unaprestazione dev’essere considerata accessoria e non principale quandonon costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo perfruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore»).È stato quindi rimarcato che, al fine di stabilire se le prestazionifornite costituiscano più prestazioni indipendenti o una prestazioneunica, occorre individuare gli elementi caratteristici che concretamentequalificano l’operazione di cui trattasi.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 27650/2021Numero sezionale 4676/2026Numero di raccolta generale 19536/2026Data pubblicazione 12/06/2026Orbene, la sentenza di appello ha sostanzialmente seguito i criteriinterpretativi indicati dalla CGUE sopra esposti, volti a considerare nonsolo il contenuto delle singole prestazioni ma la loro idoneità ad integrareun unico servizio sotto il profilo economico, idoneità che ha escluso nonpotendo qualificarle sul piano fiscale come un unicum.In altre pronunce (Cass. n. 28285/2013; conf.Cass. n. 19158/2019) questa Corte ha poi distinto nettamente – quantoalla tipologia di rapporto contrattuale in essere e alla conseguenterilevanza tributaria delle somme in forza di esso versate - tra mandatocon e senza rappresentanza, affermando che solo nel primo caso ilrimborso può essere escluso dall’IVA mentre nel mandato senzarappresentanza tali somme concorrono alla base imponibile.Il principio che emerge è che l’esclusione dall’IVA è stata quiritenuta ove sostenuta dalla prova della “contemplatio domini”, cioèdell’operare in nome del mandante.

Il mandato senza rappresentanzariceve ai fini Iva una particolare disciplina, che si traduce nelriconoscimento di autonoma rilevanza dei passaggi di servizi tra ilmandatario ed il mandante rispetto a quelli tra il mandatario ed i terzi:i rapporti per quel che concerne l'iva perdono la loro neutralità,assurgendo ad autonomi presupposti per l'applicazione del tributo.In questa chiave, il d.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma3 stabilisce che le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatarisenza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche neirapporti tra il mandante e il mandatario, in piena corrispondenza conl'art. 6, paragrafo 4, della sesta direttiva, secondo cui "qualora unsoggetto passivo che agisca a proprio nome, ma per conto di altripartecipi ad una prestazione di servizi, si riterrà che egli abbia ricevutoo fornito tali servizi a titolo proprio".

Coerentemente, la base imponibiledel tributo, a norma dell'art. 13, comma 2, lett. b) del decreto iva, èfissata per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senzaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 27650/2021Numero sezionale 4676/2026Numero di raccolta generale 19536/2026Data pubblicazione 12/06/2026rappresentanza, di cui all'art. 3, comma 3, rispettivamente dal prezzo difornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito dellaprovvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dalmandatario, aumentato della provvigione.La norma finisce quindi con l'attrarre nel campo di applicazione deltributo IVA, nei passaggi tra il mandatario ed il mandante, non già lasola provvigione (ovvero la remunerazione dell'opera svolta), ma ancheil costo del servizio che forma oggetto del mandato.

E ciò in quanto, haprecisato la Corte di giustizia, la disciplina in questione crea la finzionegiuridica di due prestazioni di servizi identiche fornite consecutivamente.In forza di tale finzione, con riguardo al mandatario che sostiene il costo,anticipandolo, si valuta che egli abbia in un primo tempo ricevutoidentica prestazione dal soggetto per conto del quale agisce, per poiprocedere personalmente ad eseguirla nei confronti del cliente (in tema,vedi anche Cass. n. 24002/2013).Dunque, in virtù della finzione giuridica delle due prestazioni diservizi identiche fornite consecutivamente, si conclude che, per quel checoncerne il rapporto giuridico tra mandante e mandatario, "...il loro ruolorispettivo di prestatore di servizi e di pagatore è artificialmente invertitoai fini dell'IVA" (CGUE, sentenza 14 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA]BelgeS.A., C-464/10, punto 35, resa a proposito dei rapporti fra uncommittente ed un commissionario).Viceversa, la ratio della esclusione delle somme ex art. 15 deld.P.R. n. 633 del 1972 dal computo della base imponibile è evidente,trattandosi - per queste - di semplici partite di giro, che, come tali, nonhanno natura di corrispettivo per la prestazione del servizio (intermini, Cass. n. 13324/2011).

E che siano mere partite di giro, lo sievince dalla circostanza che il congegno della spendita del nome,espressamente evocato dalla norma, fissa un criterio d'imputazionesoggettiva degli atti e, in particolare, dei negozi giuridici: la regola,Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 27650/2021Numero sezionale 4676/2026Numero di raccolta generale 19536/2026Data pubblicazione 12/06/2026fissata dall'art. 1705 c.c., comma 1, è che gli effetti diretti dell'atto siproducono nella sfera giuridica del soggetto il cui nome sia dichiaratonella conclusione del negozio.

È in applicazione di questa regola che ilmandatario, il quale agisca in nome proprio, acquista i diritti e assumegli obblighi derivanti dal negozio gestorio.

Nel caso in questione, invece,è indubitabile, secondo il contenuto della scrittura riportata in sentenzadi merito, che nei rapporti tra le concessionarie e la società il potere dianticipare i premi assicurativi trova origine in un mandato conrappresentanza conferito nell’ambito del contratto di servizi.In particolare, viene qui rilevato che le concessionarie, oltre adaffidare alla società la gestione complessiva dei servizi connessi aiprogrammi di garanzia, le attribuiscono uno specifico mandato conrappresentanza per la gestione dei rapporti con le compagnieassicurative, inclusa l’attività di pagamento dei premi relativi alle polizze“perdite pecuniarie”.Su tale base, la Corte regionale precisa che l’anticipazione deipremi è effettuata in nome e per conto delle concessionarie, e che talequalificazione deriva direttamente dall’assetto contrattuale e non da ungenerico rapporto di intermediazione assicurativa.

Di conseguenza, lasentenza afferma che il mandato conferito dalle concessionarie integrail presupposto tipico richiesto dall’art. 15 d.P.R. 633 del 1972, cosicchéi relativi rimborsi non costituiscono corrispettivo, ma rappresentanorestituzione di somme anticipate nell’esercizio di un mandato conrappresentanza con conseguente esclusione dalla base imponibile IVA.Scrive infatti il giudice di appello che “la MW stipula con leconcessionarie […] dei contratti di servizi in forza dei quali è affidata allaMW tutta la gestione dei rapporti che conseguono alla eventualericeve un corrispettivo regolarmente fatturato con applicazione di IVAordinaria essendo sempre stato, quel corrispettivo, qualificato dalle partiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 27650/2021Numero sezionale 4676/2026Numero di raccolta generale 19536/2026Data pubblicazione 12/06/2026come remunerazione per la prestazione di servizi generici; nell'ambitodi questo contratto di prestazione di servizi a favore delle Concessionarierientrava anche la gestione (per la quale le Concessionarie attribuisconoa MW anche uno specifico mandato con rappresentanza) delle relazionicon le [OSCURATO:PERSONA] […] e, in questo ambito di gestione equindi nell'ambito dei servizi resi in forza del contratto remunerato concorrispettivo regolarmente e ordinariamente 'ivato', rientrava anchel'anticipo, per conto del cliente concessionaria, del premio dovuto allaCompagnia Assicurativa”.

Ancora, si precisa che “il servizio offerto aiclienti in termini di anticipazione del pagamento dei premi dovuti alleCompagnie di Assicurazione […] faceva evidentemente parte dei serviziprevisti dal contratto più generale stipulato con le Concessionarie eadeguatamente remunerato con regime IVA ordinaria”; inoltre,“l'anticipo del pagamento del premio per conto del cliente […]presuppone che la provvista parta da MW (che appunto) la anticipa perconto del cliente a MA e che poi MW si faccia rimborsare dal cliente (ein ciò è rinvenibile sia il servizio prestato in forza del contratto, il cuicorrispettivo deve essere ivato in regime ordinario come è avvenuto, siail rimborso del premio anticipato, escluso dall'IVA)”.La conclusione qui raggiunta risulta, specularmente sul pianologico oltre che giuridico, confermata se si ha presente che nei casi incui questa Corte ha delimitato l’ambito delle operazioni esenti ex art. 10del d.P.R. n. 63 del 1972 (tra tutte, Cass. n. 1425/2026) si è premuratadi chiarire che la qualificazione dell’operazione come intermediazioneassicurativa (esente) dipende proprio dal contenuto concreto dell’attivitàe non dalla mera qualifica soggettiva del prestatore.Allo stesso modo, si è (Cass. n. 29886/2025) esclusal’applicazione dell’esenzione IVA per attività che, pur connesse al settoreassicurativo, non presentano i caratteri tipici dell’intermediazione,sottolineando la necessità di una verifica sostanziale delle prestazioniCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12Numero registro generale 27650/2021Numero sezionale 4676/2026Numero di raccolta generale 19536/2026Data pubblicazione 12/06/2026rese, non limitata alle forme contrattuali.

Ne deriva un orientamentorestrittivo dell’esenzione, utile per sostenere che non ogni attivitàconnessa alla gestione dei premi può essere qualificata come operazioneassicurativa.In sintesi, se da un lato, l’esclusione IVA dei rimborsi richiede uneffettivo mandato con rappresentanza e la prova di un’anticipazione insenso tecnico, dall’altro lato, l’ambito delle operazioni assicurative esentiè interpretato in modo restrittivo, sulla base della natura concretadell’attività e non del suo solo collegamento funzionale al settoreassicurativo.La pronuncia impugnata, quindi, risulta esente dal viziodenunciato dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] finanziaria e va pertantoconfermata.In via subordinata, è poi formulato da parte della contribuente unsolo motivo di ricorso incidentale condizionato con cui si deduce la nullitàdell’avviso di accertamento per difetto di motivazione.

Si evidenzia comel’atto impositivo non esponga adeguatamente i presupposti di fatto e leragioni giuridiche della pretesa, limitandosi ad affermare in modoapodittico che, trattandosi di operazioni connesse ad attivitàassicurative, i relativi importi sarebbero esenti da IVA.

La circostanzache il contribuente abbia comunque potuto difendersi non è ritenutaidonea a sanare il vizio, in quanto la sufficienza della motivazione deveessere valutata ex ante, in relazione alla capacità dell’atto di renderecomprensibile la pretesa fiscale e consentire l’esercizio del diritto didifesa.

Ne deriva che, ove fosse accolto il ricorso principale, dovrebbecomunque essere dichiarata la nullità dell’avviso per carenzamotivazionale.Tale doglianza è assorbita, alla luce dell’esito del ricorso principale.In conclusione, va quindi rigettato quindi il ricorso principale eassorbita l’impugnazione incidentale.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 13Numero registro generale 27650/2021Numero sezionale 4676/2026Numero di raccolta generale 19536/2026Data pubblicazione 12/06/2026Le spese di lite sono liquidate in dispositivo secondo lasoccombenza P.Q.Mrigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentalecondizionato; condanna parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro15.000,00 oltre a euro 200,00 per esborsi, 15% per spese generali, CPAe iva come per legge.Così deciso in Roma, il 28 maggio 2026.Il PresidenteCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 1297/01/2021, depositata in data 31/03/2021, nonnotificata;Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 27650/2021Numero sezionale 4676/2026Numero di raccolta generale 19536/2026Data pubblicazione 12/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]La contribuente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a seguito di controllo,impugnava l’avviso di accertamento IVA 2013 con cui l’Ufficioriqualificava come operazioni esenti (e non escluse) i riaddebiti aiconcessionari dei premi relativi alle polizze “perdite pecuniarie”, conconseguente rideterminazione del pro-rata e recupero di IVA indetrazione.La CTP accoglieva il ricorso; l’Agenzia delle Entrate proponevaappello, mentre la contribuente proponeva appello incidentale sulladedotta carenza di motivazione dell’avviso.La CTR Lombardia rigettava sia l’appello principale sia l’incidentalee confermava la decisione di primo grado, ritenendo infondatal’eccezione di difetto di motivazione e affermando che i rimborsi dianticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente rientravanonell’art. 15 d.P.R. n. 633 del 1972 (operazioni escluse) e non nell’art. 10del medesimo d.P.R. (operazioni esenti), con conseguente illegittimitàdella ripresa fondata sulla diversa qualificazione e sui correlati calcoli delpro-rata; statuiva, infine, sulle spese processuali nei termini indicati indispositivo.Ricorre a questa Corte l’Amministrazione finanziaria con un motivodi doglianzaResiste con controricorso la contribuente; la stessa propone anchericorso incidentale condizionato articolato in un unico motivoRagioni della decisioneVa preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilitàformulata dalla controricorrente, fondata sul principio della cosiddetta“doppia conforme”; sostiene la contribuente che sia il giudice di primogrado sia quello d’appello hanno deciso in modo identico sullaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 27650/2021Numero sezionale 4676/2026Numero di raccolta generale 19536/2026Data pubblicazione 12/06/2026ricostruzione dei fatti, qualificando le somme oggetto di controversiacome meri rimborsi di anticipazioni escluse dall’IVA ai sensi dell’art. 15del d.P.R. 633 del 1972. In tale prospettiva, si sostiene che l’Ufficio, purdenunciando formalmente una violazione di legge, in realtà mira aottenere una nuova valutazione del merito, operazione non consentitain sede di Legittimità, con la conseguenza che il motivo di ricorso deveritenersi inammissibile.L’eccezione, come anticipato, è infondata.La sola censura dedotta infatti propone e articola nel concreto unavera e propria doglianza in diritto, che è quindi scrutinabile.Con l’unico motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.15, comma 1, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 1742 c.c.,censurando la sentenza impugnata per avere ricondotto all’area dellesomme escluse dalla base imponibile IVA, quali rimborsi di anticipazionieffettuati in nome e per conto della controparte, gli importi relativi aipremi assicurativi “perdite pecuniarie” anticipati dall’agente e poiriaddebitati ai concessionari. Assume che tali somme non integranomere “partite di giro” ex art. 15 del ridetto d.P.R., atteso chel’anticipazione/incasso dei premi si colloca nell’ambito dell’attività diagenzia assicurativa svolta per la compagnia mandante e presentacarattere accessorio rispetto all’operazione principale di assicurazione,con conseguente applicazione del regime di esenzione di cui all’art. 10,comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972; richiama, inoltre, la disciplinae la prassi sull’accessorietà e deduce che l’incasso dei premi rileva ancheai fini provvigionali in base alla lettera di nomina, sicché la CTR, nelqualificare gli importi come esclusi, fa malgoverno dei principi in temadi base imponibile IVA e dei rapporti di agenzia, chiedendosil’annullamento della decisione nei limiti del motivo.Il motivo è infondato.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 27650/2021Numero sezionale 4676/2026Numero di raccolta generale 19536/2026Data pubblicazione 12/06/2026Si evince dalla sentenza impugnata – a seguito dell’accertamentoin fatto operato dal giudice di merito e compiutamente esposto inmotivazione - che tra i soggetti coinvolti intercorrono due distintirapporti giuridici, ciascuno con una propria autonomia funzionale edeconomica.Anzitutto, il rapporto tra la odierna controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Warranty (nel prosieguo: MW) e la Compagnia spagnola MapfreAsistencia [OSCURATO:PERSONA] Y REaseguros SA (nel prosieguo:MA) è qualificato come un tipico contratto di agenzia in ambitoassicurativo.La società MW opera in Italia come agente della società spagnolaMA, occupandosi della vendita delle polizze assicurative di quest’ultimae, se del caso, anche della riscossione dei premi per suo conto. L’attivitàsvolta rientra quindi nell’intermediazione assicurativa in senso proprio etrova la sua remunerazione nel riconoscimento di provvigioni, chevengono regolarmente fatturate in regime di esenzione IVA come perlegge.Tale rapporto resta confinato nell’ambito della mediazioneassicurativa: in particolare, per alcune polizze (quelle per “perditepecuniarie”) MW non è parte del contratto assicurativo, non ha rapportidiretti con i clienti finali, non assume il rischio assicurativo e nonpercepisce premi. Tali elementi confermano che, in questo segmento,MW non opera come soggetto assicuratore né come contraente, maconserva il ruolo di intermediario (o, talvolta, è del tutto estranea alrapporto contrattuale).Diversa e più articolata è invece la relazione tra MW e iconcessionari di essa clienti che la sentenza qualifica come un vero eproprio contratto di servizi. In virtù di tale accordo, MW non si limita afungere da intermediario, ma assume una serie complessa di obblighigestionali a favore dei concessionari. In primo luogo, essa cura l’interaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 27650/2021Numero sezionale 4676/2026Numero di raccolta generale 19536/2026Data pubblicazione 12/06/2026gestione operativa delle garanzie post-vendita associate alle polizze:dall’attivazione del sinistro alla gestione dei rapporti con le officine, dallapredisposizione dei preventivi fino al pagamento delle riparazioni, salvopoi ottenere il rimborso di tali costi da parte del concessionario.A ciò si aggiunge un ulteriore profilo: nell’ambito dello stessocontratto di servizi, i concessionari conferiscono a MW anche unmandato con rappresentanza, che le consente di gestire per loro contoi rapporti con le compagnie assicurative. Questo include la gestione e ilcoordinamento delle polizze aggiuntive (le cosiddette “polizze perditepecuniarie”) stipulate direttamente dai concessionari con le compagnieassicurative. Un elemento particolarmente rilevante, oggetto specificodella controversia, è rappresentato dalla circostanza che, nell’ambito ditale rapporto di servizio, MW può anche anticipare il pagamento deipremi assicurativi dovuti dai concessionari alle compagnie (tra cui MA).In questo caso, la provvista finanziaria parte da MW, che paga il premioper conto del cliente, per poi essere successivamente rimborsata dalconcessionario.Da un punto di vista economico-contabile, la sentenza di meritoevidenzia come le fatture emesse da MW nei confronti dei concessionaririflettano questa duplice dimensione del rapporto. Da un lato, vi è ilcorrispettivo per i servizi resi, che costituisce la remunerazionedell’attività gestionale e viene assoggettato a IVA secondo l’aliquotaordinaria, trattandosi di prestazioni di servizi generiche. Dall’altro lato,compare una voce distinta relativa al rimborso dei premi anticipati, chenon rappresenta un compenso ma la mera restituzione di somme pagateper conto del cliente; per tale ragione, essa viene qualificata comeoperazione esclusa dall’IVA.La sentenza impugnata, in forza di quanto accertato in fatto comesopra descritto, ha ritenuto che le attività svolte da MW per conto di MA(intermediazione assicurativa) e quelle svolte per conto deiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 27650/2021Numero sezionale 4676/2026Numero di raccolta generale 19536/2026Data pubblicazione 12/06/2026concessionari (prestazione di servizi) appartengono a piani distinti e nonsovrapponibili, né possono configurarsi come accessorie l’una all’altra.In particolare, l’anticipazione dei premi non può essere assorbitanell’attività assicurativa né qualificata come operazione accessoria adessa, poiché deriva direttamente dal contratto di servizi con iconcessionari ed è effettuata in nome e per conto di questi ultimi.In questa prospettiva, la sentenza ribadisce che occorremantenere separate le diverse componenti del rapporto; da un latol’attività di agenzia per MA, remunerata con provvigioni esenti IVA;dall’altro l’attività di servizi per i concessionari, remunerata concorrispettivi soggetti a IVA ordinaria.In tale contesto, conclude la pronuncia di appello, le anticipazionidi spese (premi assicurativi), che danno luogo a meri rimborsi dianticipazioni ex art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, sono come tali esclusidall’imposta.Orbene, a fronte di tale ricostruzione in fatto, va rilevato cheeffettivamente il rapporto contrattuale tra la società e i concessionariprevede la prestazione di servizi remunerati con corrispettivi imponibiliIVA, cui si affianca l’attività di anticipazione dei premi assicurativi svoltain nome e per conto dei concessionari in forza di un mandato conrappresentanza; dall’altro lato, il rapporto tra la società e la compagniaassicurativa si configura come rapporto di agenzia, nel quale laremunerazione consiste nella provvigione, correttamente assoggettataal regime di esenzione IVA. Ne consegue che i premi assicurativi noncostituiscono corrispettivo della società, ma sono somme dovute allacompagnia e semplicemente anticipate dalla società e poi rimborsate daiconcessionari.Alla luce di ciò i rimborsi dei premi in argomento rientranocorrettamente, quindi, nella previsione dell’art. 15 del d.P.R. n. 633 delCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 27650/2021Numero sezionale 4676/2026Numero di raccolta generale 19536/2026Data pubblicazione 12/06/20261972 in quanto rappresentano anticipazioni effettuate in nome e perconto della controparte e pertanto restano estranee alla base imponibile.In diritto, rileva innanzitutto quanto chiarito dalla Corte Unionale,secondo la quale le esenzioni dall’IVA vanno interpretaterestrittivamente poiché derogano al principio generale secondo il qualel’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo onerosoda un soggetto passivo (CGUE, sentenza 17 gennaio 2013, BGZ Leasing,C-224/11).Ancora, va ricordato che il quadro normativo dell'Unione, di cuialla Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, inmateria di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativealle imposte sulla cifra di affari - sistema comune di imposta sul valoreaggiunto (art. 13, parte B), ora contenuto nella direttiva 2006/112/CEdel Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comuned’imposta sul valore aggiunto (art. 135, paragrafo 1, lettera a) prevedeche “fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membriesonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta esemplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ognipossibile frode, evasione ed abuso: a) le operazioni di assicurazione e diriassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a detteoperazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari diassicurazione”.Secondo ulteriore giurisprudenza della Corte di giustizia (CGUE, 9marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA], C-42/22, punto 28), le esenzioni di cuiall’art. 135, paragrafo 1, della direttiva IVA costituiscono nozioniautonome del diritto dell’Unione, che mirano a evitare divergenzenell’applicazione del sistema dell’IVA da uno Stato membro all’altro(CGUE, 25 luglio 2018, DPAS, causa C 5/17, punto 28 e giurisprudenzaivi citata), che devono pertanto essere interpretate in modo uniformenel territorio di tutti gli Stati membri. Peraltro, i termini con i quali sonoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 27650/2021Numero sezionale 4676/2026Numero di raccolta generale 19536/2026Data pubblicazione 12/06/2026state designate le esenzioni di cui all’art. 135 della direttiva IVA devonoessere interpretati – il che qui interessa - restrittivamente, dato chequeste ultime costituiscono deroghe al principio generale secondo cuil’IVA è riscossa per ogni cessione di beni e per ogni prestazione di servizieffettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo.Va anche ricordato che spetta al giudice della controversiaaccertare, alla luce di questi elementi d’interpretazione, se l’operazionecontroversa debba essere considerata ai fini dell’IVA, come un’unicaprestazione, ovvero come costituita da prestazioni indipendenti, vale adire una prestazione assicurativa esente da imposta e una prestazioneimponibile che integra un diverso servizio sotto il profilo economico, ose una di dette due prestazioni sia la prestazione principale della qualel’altra è accessoria, di modo che a questa si applica la stessa disciplinatributaria della prestazione principale (CGUE sentenza 16 aprile 2015,[OSCURATO:PERSONA] w Warszawie, C-42/14, punti 31 e 32,secondo la quale «si tratta di un’operazione unica, in particolare, quandodue o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono strettamenteconnessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazioneeconomica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattereartificioso. Ciò accade anche nel caso in cui una o più prestazionicostituiscano una prestazione principale, mentre la o le altre prestazionicostituiscono una o più prestazioni accessorie cui si applica la stessadisciplina tributaria della prestazione principale. In particolare, unaprestazione dev’essere considerata accessoria e non principale quandonon costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo perfruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore»).È stato quindi rimarcato che, al fine di stabilire se le prestazionifornite costituiscano più prestazioni indipendenti o una prestazioneunica, occorre individuare gli elementi caratteristici che concretamentequalificano l’operazione di cui trattasi.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 27650/2021Numero sezionale 4676/2026Numero di raccolta generale 19536/2026Data pubblicazione 12/06/2026Orbene, la sentenza di appello ha sostanzialmente seguito i criteriinterpretativi indicati dalla CGUE sopra esposti, volti a considerare nonsolo il contenuto delle singole prestazioni ma la loro idoneità ad integrareun unico servizio sotto il profilo economico, idoneità che ha escluso nonpotendo qualificarle sul piano fiscale come un unicum.In altre pronunce (Cass. n. 28285/2013; conf.Cass. n. 19158/2019) questa Corte ha poi distinto nettamente – quantoalla tipologia di rapporto contrattuale in essere e alla conseguenterilevanza tributaria delle somme in forza di esso versate - tra mandatocon e senza rappresentanza, affermando che solo nel primo caso ilrimborso può essere escluso dall’IVA mentre nel mandato senzarappresentanza tali somme concorrono alla base imponibile.Il principio che emerge è che l’esclusione dall’IVA è stata quiritenuta ove sostenuta dalla prova della “contemplatio domini”, cioèdell’operare in nome del mandante. Il mandato senza rappresentanzariceve ai fini Iva una particolare disciplina, che si traduce nelriconoscimento di autonoma rilevanza dei passaggi di servizi tra ilmandatario ed il mandante rispetto a quelli tra il mandatario ed i terzi:i rapporti per quel che concerne l'iva perdono la loro neutralità,assurgendo ad autonomi presupposti per l'applicazione del tributo.In questa chiave, il d.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma3 stabilisce che le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatarisenza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche neirapporti tra il mandante e il mandatario, in piena corrispondenza conl'art. 6, paragrafo 4, della sesta direttiva, secondo cui "qualora unsoggetto passivo che agisca a proprio nome, ma per conto di altripartecipi ad una prestazione di servizi, si riterrà che egli abbia ricevutoo fornito tali servizi a titolo proprio". Coerentemente, la base imponibiledel tributo, a norma dell'art. 13, comma 2, lett. b) del decreto iva, èfissata per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senzaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 27650/2021Numero sezionale 4676/2026Numero di raccolta generale 19536/2026Data pubblicazione 12/06/2026rappresentanza, di cui all'art. 3, comma 3, rispettivamente dal prezzo difornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito dellaprovvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dalmandatario, aumentato della provvigione.La norma finisce quindi con l'attrarre nel campo di applicazione deltributo IVA, nei passaggi tra il mandatario ed il mandante, non già lasola provvigione (ovvero la remunerazione dell'opera svolta), ma ancheil costo del servizio che forma oggetto del mandato. E ciò in quanto, haprecisato la Corte di giustizia, la disciplina in questione crea la finzionegiuridica di due prestazioni di servizi identiche fornite consecutivamente.In forza di tale finzione, con riguardo al mandatario che sostiene il costo,anticipandolo, si valuta che egli abbia in un primo tempo ricevutoidentica prestazione dal soggetto per conto del quale agisce, per poiprocedere personalmente ad eseguirla nei confronti del cliente (in tema,vedi anche Cass. n. 24002/2013).Dunque, in virtù della finzione giuridica delle due prestazioni diservizi identiche fornite consecutivamente, si conclude che, per quel checoncerne il rapporto giuridico tra mandante e mandatario, "...il loro ruolorispettivo di prestatore di servizi e di pagatore è artificialmente invertitoai fini dell'IVA" (CGUE, sentenza 14 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA]BelgeS.A., C-464/10, punto 35, resa a proposito dei rapporti fra uncommittente ed un commissionario).Viceversa, la ratio della esclusione delle somme ex art. 15 deld.P.R. n. 633 del 1972 dal computo della base imponibile è evidente,trattandosi - per queste - di semplici partite di giro, che, come tali, nonhanno natura di corrispettivo per la prestazione del servizio (intermini, Cass. n. 13324/2011). E che siano mere partite di giro, lo sievince dalla circostanza che il congegno della spendita del nome,espressamente evocato dalla norma, fissa un criterio d'imputazionesoggettiva degli atti e, in particolare, dei negozi giuridici: la regola,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 27650/2021Numero sezionale 4676/2026Numero di raccolta generale 19536/2026Data pubblicazione 12/06/2026fissata dall'art. 1705 c.c., comma 1, è che gli effetti diretti dell'atto siproducono nella sfera giuridica del soggetto il cui nome sia dichiaratonella conclusione del negozio. È in applicazione di questa regola che ilmandatario, il quale agisca in nome proprio, acquista i diritti e assumegli obblighi derivanti dal negozio gestorio. Nel caso in questione, invece,è indubitabile, secondo il contenuto della scrittura riportata in sentenzadi merito, che nei rapporti tra le concessionarie e la società il potere dianticipare i premi assicurativi trova origine in un mandato conrappresentanza conferito nell’ambito del contratto di servizi.In particolare, viene qui rilevato che le concessionarie, oltre adaffidare alla società la gestione complessiva dei servizi connessi aiprogrammi di garanzia, le attribuiscono uno specifico mandato conrappresentanza per la gestione dei rapporti con le compagnieassicurative, inclusa l’attività di pagamento dei premi relativi alle polizze“perdite pecuniarie”.Su tale base, la Corte regionale precisa che l’anticipazione deipremi è effettuata in nome e per conto delle concessionarie, e che talequalificazione deriva direttamente dall’assetto contrattuale e non da ungenerico rapporto di intermediazione assicurativa. Di conseguenza, lasentenza afferma che il mandato conferito dalle concessionarie integrail presupposto tipico richiesto dall’art. 15 d.P.R. 633 del 1972, cosicchéi relativi rimborsi non costituiscono corrispettivo, ma rappresentanorestituzione di somme anticipate nell’esercizio di un mandato conrappresentanza con conseguente esclusione dalla base imponibile IVA.Scrive infatti il giudice di appello che “la MW stipula con leconcessionarie […] dei contratti di servizi in forza dei quali è affidata allaMW tutta la gestione dei rapporti che conseguono alla eventualericeve un corrispettivo regolarmente fatturato con applicazione di IVAordinaria essendo sempre stato, quel corrispettivo, qualificato dalle partiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 27650/2021Numero sezionale 4676/2026Numero di raccolta generale 19536/2026Data pubblicazione 12/06/2026come remunerazione per la prestazione di servizi generici; nell'ambitodi questo contratto di prestazione di servizi a favore delle Concessionarierientrava anche la gestione (per la quale le Concessionarie attribuisconoa MW anche uno specifico mandato con rappresentanza) delle relazionicon le [OSCURATO:PERSONA] […] e, in questo ambito di gestione equindi nell'ambito dei servizi resi in forza del contratto remunerato concorrispettivo regolarmente e ordinariamente 'ivato', rientrava anchel'anticipo, per conto del cliente concessionaria, del premio dovuto allaCompagnia Assicurativa”. Ancora, si precisa che “il servizio offerto aiclienti in termini di anticipazione del pagamento dei premi dovuti alleCompagnie di Assicurazione […] faceva evidentemente parte dei serviziprevisti dal contratto più generale stipulato con le Concessionarie eadeguatamente remunerato con regime IVA ordinaria”; inoltre,“l'anticipo del pagamento del premio per conto del cliente […]presuppone che la provvista parta da MW (che appunto) la anticipa perconto del cliente a MA e che poi MW si faccia rimborsare dal cliente (ein ciò è rinvenibile sia il servizio prestato in forza del contratto, il cuicorrispettivo deve essere ivato in regime ordinario come è avvenuto, siail rimborso del premio anticipato, escluso dall'IVA)”.La conclusione qui raggiunta risulta, specularmente sul pianologico oltre che giuridico, confermata se si ha presente che nei casi incui questa Corte ha delimitato l’ambito delle operazioni esenti ex art. 10del d.P.R. n. 63 del 1972 (tra tutte, Cass. n. 1425/2026) si è premuratadi chiarire che la qualificazione dell’operazione come intermediazioneassicurativa (esente) dipende proprio dal contenuto concreto dell’attivitàe non dalla mera qualifica soggettiva del prestatore.Allo stesso modo, si è (Cass. n. 29886/2025) esclusal’applicazione dell’esenzione IVA per attività che, pur connesse al settoreassicurativo, non presentano i caratteri tipici dell’intermediazione,sottolineando la necessità di una verifica sostanziale delle prestazioniCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12Numero registro generale 27650/2021Numero sezionale 4676/2026Numero di raccolta generale 19536/2026Data pubblicazione 12/06/2026rese, non limitata alle forme contrattuali. Ne deriva un orientamentorestrittivo dell’esenzione, utile per sostenere che non ogni attivitàconnessa alla gestione dei premi può essere qualificata come operazioneassicurativa.In sintesi, se da un lato, l’esclusione IVA dei rimborsi richiede uneffettivo mandato con rappresentanza e la prova di un’anticipazione insenso tecnico, dall’altro lato, l’ambito delle operazioni assicurative esentiè interpretato in modo restrittivo, sulla base della natura concretadell’attività e non del suo solo collegamento funzionale al settoreassicurativo.La pronuncia impugnata, quindi, risulta esente dal viziodenunciato dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] finanziaria e va pertantoconfermata.In via subordinata, è poi formulato da parte della contribuente unsolo motivo di ricorso incidentale condizionato con cui si deduce la nullitàdell’avviso di accertamento per difetto di motivazione. Si evidenzia comel’atto impositivo non esponga adeguatamente i presupposti di fatto e leragioni giuridiche della pretesa, limitandosi ad affermare in modoapodittico che, trattandosi di operazioni connesse ad attivitàassicurative, i relativi importi sarebbero esenti da IVA. La circostanzache il contribuente abbia comunque potuto difendersi non è ritenutaidonea a sanare il vizio, in quanto la sufficienza della motivazione deveessere valutata ex ante, in relazione alla capacità dell’atto di renderecomprensibile la pretesa fiscale e consentire l’esercizio del diritto didifesa. Ne deriva che, ove fosse accolto il ricorso principale, dovrebbecomunque essere dichiarata la nullità dell’avviso per carenzamotivazionale.Tale doglianza è assorbita, alla luce dell’esito del ricorso principale.In conclusione, va quindi rigettato quindi il ricorso principale eassorbita l’impugnazione incidentale.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 13Numero registro generale 27650/2021Numero sezionale 4676/2026Numero di raccolta generale 19536/2026Data pubblicazione 12/06/2026Le spese di lite sono liquidate in dispositivo secondo lasoccombenza P.Q.Mrigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentalecondizionato; condanna parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro15.000,00 oltre a euro 200,00 per esborsi, 15% per spese generali, CPAe iva come per legge.Così deciso in Roma, il 28 maggio 2026.Il PresidenteCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 14
Sentenza Cassazione n. 19536/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris