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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 1974

Cassazione n. 49018/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/01/1974 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Venezia che, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni uno, mesi sette, giorni venti di reclusione ed euro 333,00 di multa la pena inflitta per vari episodi di furto nonché per il reato di cui all'art. 489, cod. pen. commessi nel mese di ottobre 2019; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, che lamenta la mancata valutazione di "eventuali" cause di non punibilità di cui all'art. :L29 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità intrinseca, poiché neppure indica quale sarebbe la causa in rilievo nella specie (peraltro prospettate in via di mera "ipotesi"), escluso, all'evidenza, il decorso del termine di prescrizione dei reati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/01/1974 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Venezia che, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni uno, mesi sette, giorni venti di reclusione ed euro 333,00 di multa la pena inflitta per vari episodi di furto nonché per il reato di cui all'art. 489, cod. pen. commessi nel mese di ottobre 2019; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, che lamenta la mancata valutazione di "eventuali" cause di non punibilità di cui all'art. :L29 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità intrinseca, poiché neppure indica quale sarebbe la causa in rilievo nella specie (peraltro prospettate in via di mera "ipotesi"), escluso, all'evidenza, il decorso del termine di prescrizione dei reati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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