CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15865/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 21 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale cui era stato ammesso il condannato [OSCURATO:PERSONA] per l'espiazione delle condanne contenute nel provvedimento di unificazione pene concorrenti emesso dal Procuratore generale di Genova il 17 luglio 2019. Il Tribunale di sorveglianza ha revocato l'affidamento in quanto il condannato avrebbe più volte violato le prescrizioni dello stesso allontanandosi dalla comunità terapeutica presso cui aveva il domicilio, interrompendo il programma terapeutico e rendendosi per un periodo del tutto irreperibile. Pot, Nell'ultimo periodo della motivazione del provvedimento impugnato il Tribunale evidenzia che sussistono i presupposti per far retroagire la revoca al 29 ottobre 2020, data della violazione che ha determinato la sospensione della misura, e per questo motivo in dispositivo dichiara validamente espiata la pena soltanto fino al 29 ottobre 2020. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla retrodatazione della revoca al 29 ottobre 2020. In particolare, il ricorrente evidenzia che la retrodatazione della revoca dell'affidamento è frutto di un errore materiale contenuto nella ordinanza impugnata che avrebbe confuso la posizione del ricorrente con quella di altro condannato, perché nella ordinanza impugnata nessuna condotta è attribuita al ricorrente nella data del 29 ottobre 2020, ed anzi nello stesso provvedimento impugnato si dà atto che la prima violazione sarebbe avvenuta soltanto il 12 aprile 2021. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Con provvedimento del 28 settembre 2020 del magistrato di sorveglianza di Genova il condannato è stato ammesso provvisoriamente all'affidamento in prova, ed affidato in concreto alla comunità terapeutica dal 5 ottobre 2020. Con ordinanza del 25 febbraio 2021 n. 678 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha confermato il provvedimento provvisorio del magistrato di affidamento in prova. Con decreto del 12 aprile 2021 del magistrato di sorveglianza di Genova l'affidamento è stato sospeso una prima volta a seguito di segnalazione di violazione pervenuta lo stesso giorno dalla comunità terapeutica. Con ordinanza del 13 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha ratificato la decisione provvisoria del magistrato di sospensione, ma ha deciso di non revocare l'affidamento. pie Con ordinanza del 21 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza, a seguito di ulteriore segnalazione di violazione, ha emesso il provvedimento di revoca dell'affidamento oggi impugnato. Dalla lettura sia dell'ordinanza impugnata che dei provvedimenti, provvisori o di ratifica, che l'hanno preceduta emerge che la prima violazione commessa dal condannato risale a data anteriore e prossima al 12 aprile 2021. In nessuno di questi provvedimenti vi è traccia di violazioni commesse il 29 ottobre 2020. Al di là della possibilità adombrata in ricorso di un refuso all'interno del provvedimento impugnato, va osservato che in ogni caso la statuizione accessoria sulla determinazione della data fino alla quale la pena era da considerarsi validamente espiata non è sorretta da alcun tipo di motivazione. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata soltanto nella parte relativa alla statuizione accessoria sulla determinazione della data fino alla quale la pena era da considerarsi validamente espiata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della revoca della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza d