CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06996/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 30449/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato PEC ags.rm(ffilegalmail.avvocaturastato.it ); E ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato PEC ags.rmlegalmail.avvocaturastato.it ); - ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in fallimento, in persona del curatore pro tempore - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n. 728/07/20 depositata in data 24/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso una cartella di pagamento per l'anno 2008 con la quale l'[OSCURATO:PERSONA] contestava il mancato rispetto del piano di rateazione riguardante una precedente comunicazione di irregolarità relativa alle dichiarazioni mod. Unico 2009 e mod. 770 2009; la CTP accoglieva il ricorso; l'Ufficio appellava tal pronuncia; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'impugnazione; ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate congiuntamente al riscossore con atto affidato a due motivi; la società - medio tempore fallita - non ha svolto attività difensiva in questo giudizio di Legittimità; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, resa quindi in violazione degli artt. 36 c. 2 e 61 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e dell'art. 181 disp. Att. ne c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; - il motivo è fondato; - in effetti, la sentenza è viziata da anomalia motivazionale talmente grave da sfociare in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante: alla condivisione della sentenza di primo grado non è dato verificare che il giudice di appello sia pervenuto attraverso il vaglio critico dei motivi di appello dell'Amministrazione, neppure riportati nella scarna motivazione; - questa Corte ritiene (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. Ì 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. r/i Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale - qui in effetti sussistente - che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; il secondo motivo, alla luce della decisione che precede, è assorbito; non risultando necessari accertamenti ulteriori in fatto, la controversia può decidersi nel merito con il rigetto del ricorso originario della società contribuente; p.q.m. accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità. Cos