CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11612/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
afino-ricorrente-[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.3459/2022 depositata il 26/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 3459/2022 depositata in data 26/07/2022, laCommissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4707/2023Numero sezionale 3300/2026Numero di raccolta generale 11612/2026Data pubblicazione 28/04/2026Gennaro Matacena, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (deceduta nel corsodel giudizio), nella qualità di eredi con beneficio di inventario di ElioMatacena, avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diRoma n. 29443/2016, che aveva respinto il ricorso del de cuius ElioMatacena avverso l’avviso di liquidazione n.2010/003/SC/000001279/0/007 relativo all’imposta di registro dovuta inrelazione alla sentenza n. 1279/2010 emessa dal Tribunale civile di Roma,con cui il Matacena, insieme alle altre parti in causa risultate soccombentinel giudizio relativo ad un’azione di responsabilità sociale, era statocondannato al risarcimento dei danni in favore della [OSCURATO:PERSONA] diAssicurazione S.p.a..Il giudice d’appello confermava l’infondatezza della censura relativa aldifetto di motivazione dell’atto per mancata allegazione della sentenzaoggetto di tassazione e rigettava la censura relativa alla (corretta)applicazione alla predetta sentenza dell’aliquota del 3% anzichédell’aliquota dell’1%, richiesta dal contribuente senza specificarne laragione. La CTR ribadiva altresì l’infondatezza dell’assunto sostenuto dagliappellanti secondo cui l’imposta di registro avrebbe dovuto essererichiesta ai coobbligati “pro quota sulla base del singolo rapporto giuridicooggetto della sentenza”, trattandosi di un obbligo gravante solidalmentesulle parti in causa, ex art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131/1986. Riteneva,infine, infondata la dedotta erroneità della sentenza impugnata per nonessersi la CTP avveduta che la sentenza tassata era stata riformata consentenza della Corte d’Appello di Roma n. 757/17, confermata dallasentenza della Corte di Cassazione n. 13397/2019, sicchè l’avviso diliquidazione emesso non corrispondeva più alla somma oggetto dicondanna, sostenendo, invece, che “le successive pronunce non incidonosull’avviso di liquidazione e costituiscono titolo autonomo per il diritto alconguaglio o al rimborso”.Numero registro generale 4707/2023Numero sezionale 3300/2026Numero di raccolta generale 11612/2026Data pubblicazione 28/04/20262. Avverso la sentenza n. 3459/2022 proponevano ricorso percassazione Gennaro ed [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoriaillustrativa.3. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deducono “violazione e/o falsa applicazionedell’art. 37 DPR 131/86 e dell’art. 53 Costituzione, in relazione all’art. 360,comma 1, n.3), c.p.c.”, per avere la CTR “errato nel rigettare l’eccezionedi parte circa la riduzione della pretesa erariale per imposta di registro,alla luce della riforma ottenuta con la decisione della Corte d’Appello diRoma n. 758/17, confermata, poi, dalla Suprema Corte di Cassazione,Sez. I^ Civ, n. 13397/2019, con la conseguenza che quanto richiestooriginariamente con l’avviso di liquidazione d’imposta principale diregistro, non corrispondeva più all’effettiva e definitiva condanna in sedecivile”.richiamando giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6752/2022, Cass. n.16700/2022), i ricorrenti ritengono che la CTR, “in mancanza diqualsivoglia versamento afferente l’impugnato atto liquidativo, avrebbedovuto correttamente riproporzionare l’imposta di registro sull’effettivovalore di condanna rinveniente dalla sentenza di Cassazione oramaidivenuta definitiva, come, tra l’altro, si era già avuto modo di dimostrarenel corso del giudizio di merito tributario di secondo grado”. A sostegnodell’assunto vengono dedotti precedenti di questa Corte, i quali, laddovel’Amministrazione finanziaria non abbia ancora provveduto allariscossione, escludono che l’imposta di registro continui ad essere dovutain conseguenza della definitiva riforma dell’atto tassato.2. Con il secondo motivo si deducono “violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 7 L .n 212 del 2000, in relazione all’art. 360, c.1,n.34 c.p.c.”, in quanto l’avviso di liquidazione impugnato n.Numero registro generale 4707/2023Numero sezionale 3300/2026Numero di raccolta generale 11612/2026Data pubblicazione 28/04/20262010/003/SC/000001279/0/007, facendo riferimento ad altro atto (lasentenza di condanna), avrebbe dovuto allegare tale atto, non potendo ilcontribuente essere costretto ad un’attività di ricerca che comprimerebbeil suo diritto di difesa, laddove, come nel caso di specie, l’atto non forniscatutte le indicazioni necessarie a far comprendere al contribuente quale siail presupposto impositivo.3. La controricorrente, oltre a dedurre l’inammissibilità el’infondatezza dei motivi di ricorso, ha rappresentato che, nelle more, aseguito della definitiva riforma parziale della sentenza tassata, conconseguente riduzione delle statuizioni di condanna, il coobbligatoGianfranco Balestra aveva versato l’imposta di registro “dovuta per ilprimo dei due residui capi di condanna”, sicchè, alla data del controricorso(3/4/2023), “la debenza tributaria relativa al definitivo capo di condanna acarico del de cuius [OSCURATO:PERSONA], pari complessivamente a E21.589.769,13, corrisponde ad una imposta di registro di E 647.693,07”,precisando inoltre, che, relativamente alla quota parte di impostaimputabile alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], deceduta nel corso del giudiziod’appello, si era formato il giudicato interno, “dovendo applicarsi, in temadi responsabilità degli eredi del debitore principale dell’imposta di registro,la regola generale della ripartizione dei debiti pro quota, ai sensi degli artt.752 e 1295 c.c., non sussistendo alcun principio che imponga lasolidarietà tributaria tra gli stessi (Cass. 7768/2020; Cass.18451/2016)”.4. Con la memoria illustrativa, i contribuenti, pur insistendonell’accoglimento del ricorso, hanno dedotto la “totale insussistenza dellapretesa tributaria afferente l’Avviso di Liquidazione impugnato”,rappresentando che - a seguito di impugnazione della cartella dipagamento emessa nelle more, successivamente all’iscrizione a ruolo delleimposte richieste con l’avviso di liquidazione impugnato – eranointervenuti provvedimenti di sgravio dell’intera imposta di registrorichiesta, producendo copia della cartella, nonchè provvedimento diNumero registro generale 4707/2023Numero sezionale 3300/2026Numero di raccolta generale 11612/2026Data pubblicazione 28/04/2026sgravio in data 15/11/2023 per un importo rettificato pari ad euro233.950,74 (così rideterminati gli importi dovuti, a seguito di riduzione adeuro 647.693,07 dell’imposta, per effetto della parziale riforma dellasentenza tassata n. 1279/10 del Tribunale di Roma, con sentenza n.758/17 della Corte d’Appello di Roma, definitivamente confermata dallasentenza della Corte di Cassazione n. 13397/19, nonchè del pagamentodell’importo di euro 647.693,07 da parte di altro coobbligato, rimanendodovuti i soli interessi su tale importo non versati da quest’ultimo) esuccessivo provvedimento di sgravio in data 14/12/2023, attestantel’assolvimento da parte di altro coobbligato, ai sensi dell’art. 1, comma231 e ss, l. 197/2022, della residua pretesa impositiva, per l’ulterioresuddetto importo sgravato di euro 233.950,74.Va preliminarmente rilevato che il debito tributario, rideterminato ineuro 647.693,07 a seguito della definitiva riforma della sentenza tassata,si è prima parzialmente estinto, limitatamente al predetto importo, perpagamento da parte di altro coobbligato e si è quindi integralmenteestinto per assolvimento della residua pretesa impositiva, sempre da partedi altro coobbligato, per l’importo residuo di euro 233.950,74, ai sensidell’art. 1, comma 231 e ss., l. 197/2022.Non v’è dubbio, infatti, che sia nel primo che nel secondo casol’effetto estintivo della pretesa tributaria si sia esteso anche nei confrontidel dante causa dei ricorrenti, come peraltro documentato dai dueprovvedimenti di sgravio emessi proprio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Quanto al primo caso, va rilevato che la solidarietà dell'obbligazionetributaria in questione, ex art. 57 d.P.R. n. 131/1986, comporta, per ildisposto dell'art. 1292 c.c., che l'adempimento da parte di uno deicondebitori liberi anche gli altri. In presenza di una eadem res debita, ilpagamento incide sulla prestazione dovuta dai condebitori d'impostaoggettivamente e non soggettivamente, beneficiandone tuttiNumero registro generale 4707/2023Numero sezionale 3300/2026Numero di raccolta generale 11612/2026Data pubblicazione 28/04/2026indifferenziatamente (v., tra le altre, Cass. n. 9155/2026; Cass., n.7273/2026 e da ultimo, Cass. S.U. n. 5889/2026).Quanto al secondo caso, come chiarito dalle Sezioni Unite conspecifico riferimento alla “rottamazione quater” (sentenza n. 5889/2026),il medesimo effetto liberatorio si produce anche nei confronti delcoobbligato che non abbia aderito alla suddetta procedura, con l’avvenutadefinizione, da parte di un altro coobbligato in solido, della posizionedebitoria verso il Fisco.Ne è conseguita, nel presente giudizio, la cessazione della materia delcontendere, relativamente alla parte di tributo (sorte capitale) estinta conil pagamento del coobbligato, non residuando, con riferimento a taleimporto, alcun interesse ad agire – il cui difetto è rilevabile d’ufficio in ognistato e grado del processo (v. Cass. n.3330/02; Cass., n. 19268/16;Cass., S.U., n. 24172/25) - in capo al condebitore non adempiente, poichéil pagamento elimina, in tutto o in parte, il motivo di contesa conl’amministrazione finanziaria (v. Cass., n. 9155/2026; Cass., n.7273/2026; Cass., n. 28684/2024) e potendo il condebitore nonadempiente opporsi, nella debita sede, all'azione di regresso o di rivalsaeventualmente promossa nei suoi confronti, la quale ha una connotazionemeramente privatistica, non attenendo al rapporto con il fisco, ma conl’altro soggetto obbligato che ha pagato (vedi, tra le tante, Cass., n.9155/2026; Cass., n. 7273/2026; Cass., n. 28684/2024, che richiamaCass. n. 4047/2007 e Cass. n. 15005/2014; Cass. n. 2165/2020; Cass. n.19965/2019).Il giudizio si è infine integralmente estinto per effettodell’assolvimento della residua pretesa impositiva, da parte di altrocoobbligato, ai sensi dell’art. 1, comma 231 e ss., l. 197/2022. Comeprecisato dalle Sezioni Unite (sent. n. 5889/2026) la estinzione delgiudizio, conseguente al venir meno della res litigiosa, rilevabile d’ufficioin ogni stato e grado del processo, si produce anche nei confronti delNumero registro generale 4707/2023Numero sezionale 3300/2026Numero di raccolta generale 11612/2026Data pubblicazione 28/04/2026coobbligato non aderente, considerato che la finalità pubblicistica sottesaalla procedura in questione verrebbe ad essere chiaramente frustrataqualora la definizione del debito da parte di un coobbligato “lasciasseintatto ed ancora contendibile il rapporto impositivo (basato, si ripete,sugli stessi presupposti di quello definito) nei confronti di altri soggetti purtenuti in solido con il primo”, “la cui tutela (nell’ipotesi di contestazionedella opportunità e convenienza dell’adesione) si sposta all’interno delrapporto di regresso ex art. 1299 cod. civ., senza più poter impegnarel’Amministrazione”. (vedi Cass. S.U. cit.).L’esito del giudizio, estintosi in forza di una procedura agevolativasopravvenuta, preceduta da un adempimento parziale di un coobbligatodeterminante una precedente parziale cessazione della materia delcontendere, a seguito della rideterminazione dell’imposta derivante dallariforma parziale dell’atto tassato, la quale ha comportato solo unariduzione dell’imposta (e non la estinzione della pretesa impositiva,avvenuta invece integralmente, solo a seguito del pagamento delcoobbligato prima e della “rottamazione” poi) giustifica la integralecompensazione delle spese del giudizio, .Non ricorrono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale,ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, considerata la integraleestinzione del giudizio conseguente ad un procedimento di definizioneagevolata e la inapplicabilità in via estensiva del disposto dell’art. 13,comma 1 quater, del citato d.P.R, avente carattere eccezionale in quantodi natura sanzionatoria (vedi Cass., n. 13636/2015; Cass., n.14782/2018; Cass., n. 20697/2021). P.Q.Mdichiara estinto il giudizio;Numero registro generale 4707/2023Numero sezionale 3300/2026Numero di raccolta generale 11612/2026Data pubblicazione 28/04/2026compensa le spese del giudizio.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.4.2026IL [OSCURATO:PERSONA]