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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2024

Cassazione n. 16926/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE dì APPELLO dì MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 11 settembre 2024 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza emessa il 25 gennaio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato di tentata rapina aggravata in concorso e condannato alle pene di legge.2.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti [OSCURATO:PERSONA], addetto alla sicurezza del supermercato teatro della tentata rapina, e conseguentemente alla qualificazione giuridica del fatto, assumendo che la dichiarazione resa dal Napoletano non era chiara nell'attribuzione della condotta violenta all'imputato ovvero al correo che era riuscito a dileguarsi.

2.2. Con il secondo motivo deduceva mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen. e alla ritenuta recidiva, considerato che la Corte d'Appello aveva fatto solo un generico riferimento alla "gravità dell'episodio". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile.

Deve, invero, ritenersi che la Corte territoriale abbia reso una motivazione immune dai vizi denunciati in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dal testimone Napoletano, evidenziando che due testimoni (il Napoletano e tale [OSCURATO:PERSONA], entrambi addetti alla sicurezza del supermercato), avevano concordemente dichiarato che entrambi i soggetti che avevano tentato di uscire dai locali del punto vendita senza pagare la merce sottratta avevano reagito al tentativo degli addetti al controllo di bloccarli con spintoni e calci sulle gambe dei due sorveglianti; che il Napolitano aveva affermato che uno dei due soggetti (quello che era riuscito a dileguarsi) aveva ingaggiato una lieve colluttazione; che, infine, il medesimo testimone, sentito poco dopo a chiarimento, aveva precisato che l'aggressione fisica era stata posta in essere da entrambi i soggetti.

La Corte d'Appello ha ritenuto attendibile tale versione dei fatti, sia perché riferita concordemente da due testimoni, sia perché ritenuta congrua rispetto a un'azione di contenimento esercitata contemporaneamente da due sorveglianti, ciò che faceva ritenere ragionevolmente l'altrui aggressività fisica.

2. Diversamente, è fondato il secondo motivo.Quanto all'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. (l'avere cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità) si deve considerare che la Corte d'Appello, essendosi limitata a richiamare il valore complessivo della merce sottratta e "la quantità di pezzi (26 confezioni di tonno ...)", non si è confrontata adeguatamente con la corrispondente doglianza sollevata nell'atto di appello, con la quale la difesa dell'imputato aveva argomentato evidenziando che il valore complessivo della merce sottratta era pari a euro 104,92, e pertanto irrisorio, sia da un punto di vista oggettivo che in considerazione delle condizioni economiche della persona offesa, e che il riferimento al numero delle confezioni di tonno sottratte era del tutto incongruo rispetto alla valutazione della sussistenza dell'attenuante in discorso.

Per altro verso, osserva il Collegio che appare illogica l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale la sottrazione di ventisei confezioni di tonno farebbe presumere una finalità di lucro e non di sopravvivenza.

Quanto alla ritenuta recidiva, la Corte d'Appello ha ritenuto la "spiccata capacità a delinquere del reo", facendo richiamo ai plurimi precedenti penali per furti e rapine, in tal modo non confrontandosi, ancora una volta, con la corrispondente doglianza dedotta con l'atto di appello, con la quale la difesa del ricorrente aveva evidenziato che una maggior pericolosità sociale del reo non poteva essere ritenuta, avuto riguardo al lieve disvalore del fatto, e in particolare al modico valore dei beni sottratti e alla minima violenza esercitata, rilievi rispetto ai quali il provvedimento impugnato non argomenta in alcun modo.

In ragione delle considerazioni esposte la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e alla mancata esclusione della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sui punti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

Deve, infine, essere dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e alla mancata esclusione della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sui punti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

Dichiara irrevocabile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE dì APPELLO dì MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 11 settembre 2024 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza emessa il 25 gennaio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato di tentata rapina aggravata in concorso e condannato alle pene di legge.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti [OSCURATO:PERSONA], addetto alla sicurezza del supermercato teatro della tentata rapina, e conseguentemente alla qualificazione giuridica del fatto, assumendo che la dichiarazione resa dal Napoletano non era chiara nell'attribuzione della condotta violenta all'imputato ovvero al correo che era riuscito a dileguarsi. 2.2. Con il secondo motivo deduceva mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen. e alla ritenuta recidiva, considerato che la Corte d'Appello aveva fatto solo un generico riferimento alla "gravità dell'episodio". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. Deve, invero, ritenersi che la Corte territoriale abbia reso una motivazione immune dai vizi denunciati in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dal testimone Napoletano, evidenziando che due testimoni (il Napoletano e tale [OSCURATO:PERSONA], entrambi addetti alla sicurezza del supermercato), avevano concordemente dichiarato che entrambi i soggetti che avevano tentato di uscire dai locali del punto vendita senza pagare la merce sottratta avevano reagito al tentativo degli addetti al controllo di bloccarli con spintoni e calci sulle gambe dei due sorveglianti; che il Napolitano aveva affermato che uno dei due soggetti (quello che era riuscito a dileguarsi) aveva ingaggiato una lieve colluttazione; che, infine, il medesimo testimone, sentito poco dopo a chiarimento, aveva precisato che l'aggressione fisica era stata posta in essere da entrambi i soggetti. La Corte d'Appello ha ritenuto attendibile tale versione dei fatti, sia perché riferita concordemente da due testimoni, sia perché ritenuta congrua rispetto a un'azione di contenimento esercitata contemporaneamente da due sorveglianti, ciò che faceva ritenere ragionevolmente l'altrui aggressività fisica. 2. Diversamente, è fondato il secondo motivo.Quanto all'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. (l'avere cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità) si deve considerare che la Corte d'Appello, essendosi limitata a richiamare il valore complessivo della merce sottratta e "la quantità di pezzi (26 confezioni di tonno ...)", non si è confrontata adeguatamente con la corrispondente doglianza sollevata nell'atto di appello, con la quale la difesa dell'imputato aveva argomentato evidenziando che il valore complessivo della merce sottratta era pari a euro 104,92, e pertanto irrisorio, sia da un punto di vista oggettivo che in considerazione delle condizioni economiche della persona offesa, e che il riferimento al numero delle confezioni di tonno sottratte era del tutto incongruo rispetto alla valutazione della sussistenza dell'attenuante in discorso. Per altro verso, osserva il Collegio che appare illogica l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale la sottrazione di ventisei confezioni di tonno farebbe presumere una finalità di lucro e non di sopravvivenza. Quanto alla ritenuta recidiva, la Corte d'Appello ha ritenuto la "spiccata capacità a delinquere del reo", facendo richiamo ai plurimi precedenti penali per furti e rapine, in tal modo non confrontandosi, ancora una volta, con la corrispondente doglianza dedotta con l'atto di appello, con la quale la difesa del ricorrente aveva evidenziato che una maggior pericolosità sociale del reo non poteva essere ritenuta, avuto riguardo al lieve disvalore del fatto, e in particolare al modico valore dei beni sottratti e alla minima violenza esercitata, rilievi rispetto ai quali il provvedimento impugnato non argomenta in alcun modo. In ragione delle considerazioni esposte la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e alla mancata esclusione della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sui punti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Deve, infine, essere dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e alla mancata esclusione della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sui punti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Dichiara irrevocabile
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