CassazionesentenzaSezione UDecisione del 9 luglio 2024
Cassazione n. 29709/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22989/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] A RL, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. G. BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 6065/2024 depositata il 09/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per azioni a r.l., ha proposto ricorso per motivi di giurisdizione, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA] e Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], nonché Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese presso il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del 9 luglio 2024, con cui il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno – [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la statuizione del TAR della Lombardia - Brescia n. 87/2021 dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario sulla domanda spiegata in quella sede dalla odierna ricorrente. 2. ― Ministero delle imprese e del made in Italy e [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con distinti controricorsi. 3. ― La Prima Presidente ha formulato sul ricorso la seguente proposta di definizione anticipata ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.: «rilevato che il Consiglio di Stato ha accolto l’appello spiegato da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per la Lombardia, sezione distaccata di Brescia, n. 87/2021 ed ha dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario; rilevato che la causa ha ad oggetto la domanda avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’impugnazione di un provvedimento del Fondo di Garanzia per le Piccole e [OSCURATO:PERSONA] che, dopo era stata disposta l’ammissione a garanzia di un finanziamento, ha rilevato che sull’operazione finanziaria insisteva una garanzia reale, contrariamente a quanto previsto per le richieste di ammissione presentate secondo la procedura semplificata; rilevato che i giudici amministrativi di appello hanno evidenziato, a fondamento della declaratoria di difetto di giurisdizione, che l’atto contestato dalla [OSCURATO:PERSONA] ricorrente in primo grado – ovvero la dichiarazione di inefficacia della garanzia – attiene non alla fase di ammissione ai benefici previsti dalla l. n. 662 del 1996, quanto alla successiva fase di esecuzione del rapporto e, in particolare, di erogazione ed attivazione della garanzia, e, dunque, agli obblighi conseguenti e alle garanzie assunte dal gestore del fondo nel caso di inadempimento del mutuatario, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario; rilevato che il ricorso deduce la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo; rilevato che, secondo consolidato orientamento formatosi proprio in controversie inerenti alla restituzione di finanziamenti erogati con fondi pubblici a fini agevolativi a piccole o medie imprese, rimane attribuita alla cognizione del giudice ordinario ogni fattispecie che attenga al venir meno della concessa agevolazione, non già per ragioni attinenti a vizi dell'atto amministrativo, ma per l’accertamento della carenza dei requisiti di ammissione o per comportamenti posti in essere dallo stesso beneficiario nella fase attuativa dell'intervento agevolato, ormai concesso con il provvedimento iniziale, onde la causa riguarda l'inadempimento del beneficiario nel corso della fase di esecuzione, con coinvolgimento di posizioni di diritti e di obblighi (Cass. Sez. Un. n. 25577 del 20; n. 9826 del 2014); ritenuto che, nella specie, la dichiarazione di inefficacia della garanzia per l’operazione di finanziamento si è fondata sull’accertamento della carenza di un presupposto per la fruizione del beneficio, ponendosi il provvedimento amministrativo come meramente ricognitivo di tale carenza, senza implicare alcuna valutazione discrezionale; ritenuto, pertanto, che si ravvisa la manifesta infondatezza del ricorso». 4. ― [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per azioni a r.l. ha chiesto la fissazione dell’adunanza camerale, che è stata fissata, ed ha depositato memoria. 5. ― Memoria ha depositato anche [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. 6. ― Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 7. ― Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, 1 c.o., n. 1, cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per azioni a.r.l., chiede la riforma della sentenza del Consiglio di Stato n. 6065/2024 nella parte in cui, in accoglimento del primo motivo di ricorso in appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] centrale, ha riformato la sentenza di primo grado dichiarando la sussistenza della giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] a conoscere della controversia in esame. 8. ― Nella memoria la ricorrente ha evidenziato la ritenuta non pertinenza dei richiami giurisprudenziali contenuti nella proposta di definizione anticipata, aggiungendo essere «evidente che il provvedimento amministrativo che interviene ex post sulla sussistenza di requisiti di ammissione già positivamente valutati non può che appartenere al genus dei provvedimenti di secondo grado, con conseguente giurisdizione del Giudice amministrativo. Infatti, è proprio il sindacato relativo all’esercizio del potere discrezionale di valutazione delle condizioni per il mantenimento del beneficio (rectius l’ammissione al Fondo) che, nel caso di specie, radica la giurisdizione dinanzi al GA relativamente alla vicenda per cui è causa (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 25.08.2020 n. 5197). Del resto, ritenere, di contro, come affermato nell’ordinanza di codesta Ecc.ma Corte di Cassazione, che il provvedimento amministrativo di dichiarazione di inefficacia sia privo di alcuna discrezionalità, significherebbe escludere qualsivoglia spazio di discrezionalità in relazione a tutte le fasi della procedura: in quella di ammissione, perché meramente formale e priva di alcun apprezzamento circa l’an, il quid e il quomodo dell’operazione; in quella di revoca del beneficio perché “meramente ricognitiva di tale carenza”. Nel caso che ci occupa, peraltro, non può negarsi l’esercizio della discrezionalità nella valutazione della garanzia reale (polizza vita) sia nella fase di ammissione al beneficio che nella fase di annullamento in autotutela dello stesso, per rivalutazione dell’interesse pubblico, proprio in relazione alla predetta garanzia reale (polizza vita)». 9. ― Ma, come già rilevato nella proposta di definizione anticipata e ritenuto dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, «la dichiarazione di inefficacia della garanzia per l’operazione di finanziamento si è fondata sull’accertamento della carenza di un presupposto per la fruizione del beneficio, ponendosi il provvedimento amministrativo come meramente ricognitivo di tale carenza, senza implicare alcuna valutazione discrezionale». La controversia, difatti, concerne la decisione del Consiglio di gestione del Fondo che ha dichiarato l’inefficacia della garanzia ormai già concessa, sicché non viene in rilievo la fase di ammissione al beneficio, mentre il menzionato intervento è andato a collocarsi nella fase successiva, volta all’attivazione del beneficio mediante la liquidazione della garanzia, all’esito della necessaria istruttoria. Ed è dunque agevole rammentare che questa Corte ha precisato che in materia di finanziamenti erogati con fondi pubblici a fini agevolativi a piccole o medie imprese, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario tutte le volte in cui l’agevolazione concessa venga meno per l’accertamento della carenza dei requisiti di ammissione, oltre che per comportamenti posti in essere dallo stesso beneficiario nella fase attuativa dell'intervento agevolato, ormai concesso con il provvedimento iniziale, sicché la verifica si inscrive nel quadro della fase di esecuzione del rapporto (Sez. U., n. 1946 del 18/01/2024; Sez. 1 n. 23657 del 31/08/2021; Sez. U n. 15618 del 10/07/2006; Cass. Sez. Un. n. 25577 del 2020; n. 9826 del 2014). Trattandosi di una fase di esecuzione del rapporto in cui non viene in rilievo l’esercizio di un potere, ma l’applicazione della disciplina pattizia, da cui scaturiscono diritti ed obblighi, è evidente la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. 10. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per l’applicazione del terzo e quarto comma dell’articolo 96 c.p.c., ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., oltre che per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso e conferma la giurisdizione del giudice ordinario, condannando la ricorrente al rimborso, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto ad ognuno di essi, in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; condanna altresì la ricorrente al pagamento, a favore di ciascuno dei controricorrenti della somma di € 2.500,00, nonché della medesima somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara infine ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico de