CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 gennaio 1978
Cassazione n. 05394/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 23/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con ordinanza del 23 settembre 2025, rigettava le istanze presentate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], volte ad ottenere la concessione dei benefici penitenziari della detezione domiciliare, della semilibertà e dell’affidamento in prova al servizio sociale. L’istante è detenuto in espiazione con fine pena il 28 dicembre 2026. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse formulabile una prognosi favorevole in ragione della molteplicità delle condotte illecite commesse, della loro vicinanza nel tempo, nonché della pendenza di un procedimento per un fatto analogo, commesso nel 2022;ha rilevato le note negative provenienti dalla Questura di Bari, nonché il fatto che il richiedente anche durante la carcerazioneaveva serbato una condotta non rispettosa, avendo commesso due illeciti disciplinari. Non viene, poi, indicata alcuna attività lavorativa o socialmente utile finalizzata al recuperodel condannato; la circostanza che egli abbia svolto attività di spaccio in luoghi di sua pertinenza non avrebbe consentito, poi, la concessione della misura della detenzione domiciliare. 2.Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato deducendo come unico motivo il vizio di motivazione e la violazione di legge. Il ricorrente rileva l’errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale nell’individuare un reato come commesso il 9 marzo 2022 e nonil 9 marzo 2021, data dell’arresto del [OSCURATO:PERSONA], e non sarebbe neppure corrispondente al vero che egli abbia commesso le condotte in luoghi di sua disponibilità; inoltreè stato completamente misconosciuto l’intrapreso percorso di recupero. Nonsarebbe poi determinante l’assenza di attività lavorativa ovvero socialmente utile. 3. Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono di per sé soli assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01 : in motivazione la Corte ha chiarito che il giudice deve valutare in concreto l'esistenza di elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo, valorizzando i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante). Dal provvedimento impugnato emerge che a carico del condannato vi sono una pluralità di precedenti per fatti di narcotraffico commessi fino al 9 marzo 2021, data del suo arresto; successivamente, con ordinanza del 28 settembre 2021 veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in costanza della quale commetteva un fatto analogo in data 9 marzo 2022. Al di là dell’accennato travisamento di un dato, costituito dalla data di commissione del reato successivo a quello per cui l’istante sta espiando la pena, di fatto il ricorrente sollecita una diversa valutazione degli elementi già considerati nel provvedimento impugnato. Vi sono però ulteriori elementi che hanno costituito l’ossatura del diniego con i quali il ricorrente non si confronta; ad esempio, la mancanza di attività lavorativa o socialmente utile che è elemento fondamentale in una prospettiva di risocializzazione, la commissione di due illeciti disciplinari, la molteplicità di segnalazioni di cui alla nota delle forze dell’ordine. In disparte quindi l’effettivo travisamento del dato relativo alla data di commissione del fatto successivo, è evidente che tale parametro è solo uno di quelli considerati dal Tribunale per rigettare l’istanzadi concessione della misura alternativa, posto che il diniego posa le sue ragioni anche sugli ulteriori elementi e dunque tale dato, asseritamente scorretto, è privo del carattere di decisività, tale da influenzare da solo la decisione definitiva. In questo senso si è affermato in tema di travisamento della prova cheil ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01) 2. Per le ragioni sopra esplicitate il ricorso deve essere rigetto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e