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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 21514/2025

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]contro [OSCURATO:PERSONA] culturale FUTURLAB in persona del LRPT nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss.

Cpp [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, accogliendo il riesame proposto dal terzo interessato [OSCURATO:PERSONA] culturale FuturLab, ha annullato il decreto di sequestro preventivo reso dal GIP del Tribunale di Milano l'1 dicembre 2024 ed eseguito il 16 dicembre 2024 avente ad oggetto l'autovettura Porsche modello Panamera.

La vicenda per cui è processo si inserisce in una complessa indagine che ha individuato l'esistenza di un'associazione alla commissione di truffe aggravate ai danni dell'Unione europea e dello Stato, consistenti nell'ottenere mutui con presentazione di bilanci e progetti falsi e nell'ottenere e commercializzare crediti fiscali inesistenti legati a bonus edilizi con conseguente autoriciclaggio e riciclaggio del profitto di tali reati.

In relazione a detti reati con ordinanza del 2 dicembre 2024 il GIP aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere e disposto il sequestro preventivo per equivalente in relazione a ingenti somme di denaro, frutto di truffa aggravata riciclaggio e autoriciclaggio nella sua disponibilità.

In esecuzione di questo provvedimento è stato disposto il sequestro dell'autovettura Porsche modello Panamera, intestata all'associazione culturale future Lab, ma ritenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Il pubblico ministero con il ricorso deduce: 2.1 Violazione degli artt. 644 e 648 quater cod.pen. e 322 cod.proc.pen. poiché, secondo un consolidato principio di diritto in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto a indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero.

A sostegno di tale assunto il ricorrente richiama alcune pronunzie di questa Corte in tema.

Ciò posto, l'annullamento del provvedimento del GIP di Milano da parte del Tribunale è errato, in quanto tale provvedimento non era affetto da alcun vizio.

Osserva inoltre il ricorrente che in caso di sequestro di bene intestato formalmente a soggetto diverso dall'indagato, il terzo interessato deve chiedere la revoca del sequestro preventivo al pubblico ministero ai sensi del comma 3 dell'art. 321 cod.proc.pen.; il pubblico ministero, qualora ritenga di non revocare il sequestro, trasmette l'istanza al GIP, la cui ordinanza può essere oggetto di appello da parte del terzo interessato.

E' vero che l'art. 322 cod.proc.pen. dispone che contro il decreto di sequestro possono proporre riesame l'imputato, il suo difensore e la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, ma questa norma è stata emanata in un periodo in cui non esisteva il sequestro preventivo per equivalente e si riferisce a tutti i casi in cui oggetto del sequestro è un bene specifico ed intestato a persona diversa dall'indagato.

Nel caso in esame invece il sequestro della Porsche intestato all'associazione culturale [OSCURATO:PERSONA] e in uso a [OSCURATO:PERSONA] non è stato emesso dal giudice, ma dalla Polizia giudiziaria in esecuzione del sequestro preventivo per equivalente, sicché il tribunale non avrebbe potuto annullare il provvedimento del GIP in quanto non prevedeva le modalità con cui eseguire il sequestro e l'identificazione dei beni da sottoporre a vincolo, che è avvenuta sulla base di un atto della Polizia giudiziaria.

Il Tribunale non cogliendo l'alterità tra i due atti, il provvedimento impositivo della cautela adottato dal giudice e il provvedimento di esecuzione del sequestro disposto dalla Polizia giudiziaria, ha annullato, per un ipotetico vizio della fase esecutiva, il decreto di sequestro disposto dal GIP.

Ha pertanto errato il Tribunale del riesame nel ritenere ammissibile la richiesta di riesame proposta dall'associazione culturale terza interessata. 2.2 Vizio della motivazione poiché il collegio osserva che proprio in ragione della posizione di terza interessata dell'associazione culturale, la difesa non può svolgere alcuna contestazione circa i presupposti per l'emissione del provvedimento di sequestro, fumus e periculum e annulla poi quel decreto di sequestro che ritiene non possa essere contestato dalla difesa che non presenta alcun difetto 2.3Nullità dell'udienza per la mancata partecipazione del Procuratore europeo delegato che ha chiesto di partecipare da remoto all'udienza di discussione del riesame dell'8 gennaio 2025 e violazione dell'articolo 309 comma 8 bis cod.proc.pen. .

Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del d.lgs. N. 9/2021 i Procuratori europei delegati esercitano le funzioni richieste sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla sede di assegnazione, ferme in ogni caso le regole sulla competenza del giudice.

L'articolo 9 del decreto legislativo citato definisce le loro competenze chiarendo che si occupano delle indagini e anche di sostenere l'accusa in giudizio, senza poter delegare tale funzione ai Procuratori nazionali, con la conseguenza che, dovendo partecipare a tutte le udienze, è inapplicabile la regola generale stabilita dall'art. 309 comma 8 bis cod.proc.pen. che prevede che l'udienza di riesame partecipi il pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perché generico e manifestamente infondato . 1.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo in relazione alla vettura citata, deducendo la propria legittimazione e il proprio concreto interesse a chiedere ea ottenere la restituzione della Porsche, siccome relativa proprietaria estranea al reato.

La società non aveva contestato la legittimità del provvedimento cautelare, bensì la non materiale eseguibilità nei suoi confronti .

Secondo consolidata giurisprudenza in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dell'indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne l'esclusiva titolarità o disponibilità è il giudizio di riesame, in quanto la disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura ma costituente presupposto di legittimità della stessa. (conf., Sez. 2, n. 20686 del 21/03/2016, non messa.) (Sez. 2, n. 20685 del 21/03/2017, Ventisette, Rv. 270066 – 01; Sez. 3, n.38512 del 22/06/2016 Rv. 268086) anche se la individuazione dei beni non è avvenuta nel decreto di sequestro, ma nella sede esecutiva: la disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura, ma deve essere valutata come presupposto di legittimità della stessa.

Ed infatti la confisca per equivalente (ed il sequestro ad essa finalizzato), attesa la sua natura sanzionatoria, non può riguardare beni di proprietà di terzi estranei al reato acquirenti in buona fede, ma solo beni del quali il reo abbia la disponibilità, sui quali, cioè, questi eserciti poteri corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà.

E' stato tuttavia precisato che in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato. (Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070 – 01) Sez. 3 , n. 23713 del 23/04/2024, Rv. 286439 - 01 Se, poi, gli elementi in base ai quali il terzo rivendica la proprietà sono sopravvenuti all'esecuzione del sequestro e/o non erano nemmeno noti al momento della sua adozione, lo stesso può chiederne la restituzione ai sensi dell'art. 321, comma 3, cod. proc. penna.

Del resto va rilevato che il provvedimento del tribunale del riesame non ha annullato il decreto di sequestro tout court , ma solo in relazione al vincolo sull'autovettura Porsche sopraindicata, accertando che non erano stati indicati elementi atti a dimostrare che il bene fosse nella disponibilità dell'indagato.

Nella sostanza il Tribunale del riesame ha deciso, nel solco tracciato dal ricorso della Futurlab, la non confiscabilità del bene, siccome di proprietà del terzo. 1.2 Il secondo motivo non è consentito poiché dedurre un preteso vizio della motivazione e l'impugnazione avverso misure reali è consentita solo per violazione di legge.

Va peraltro osservato che, a prescindere dal “titolo” indicato, con tale motivo il Procuratore tende a ribadire le argomentazioni già svolte nel motivo precedente, secondo cui il riesame da parte del terzo potrebbe essere proposto solo in caso di sequestro preventivo diretto di un bene e non anche in caso di sequestro per equivalente di bene individuato in sede esecutiva, per cui la contraddittorietà sussisterebbe con riguardo alle pronunce della Cassazione citate dal Tribunale del Riesame che riguarderebbero appunto ipotesi di confisca diretta e non anche per equivalente.

Come già esposto in relazione al primo motivo, l'associazione Futurlab non aveva contestato la sussistenza dei presupposti, ma la non confiscabilità del bene e questo rientra nei limiti della sua legittimazione e, al riguardo, si richiamano le argomentazioni già esposte. 1.3 La terza censura è manifestamente infondata poiché nel procedimento di riesame disciplinato dall'art. 324 cod.proc.pen., per il richiamo operato all'art. 127 stesso codice, non è ravvisabile alcuna nullità qualora il pubblico ministero, purché regolarmente avvisato, non partecipi all'udienza camerale.

La attività del pubblico ministero, quando si sostanzia in richieste o requisitorie, rientra infatti non nella nozione di inizio o di proseguimento dell'azione penale, ma in quella meramente consultiva, non necessaria ma soltanto utile a sollecitare dialetticamente il giudice. (Sez. 1, n. 4503 del 10/12/1990, dep. 1991, Rv. 186192 - 01) La circostanza che il pubblico ministero abbia chiesto di partecipare a distanza non gli attribuisce un diritto di partecipazione sanzionato con nullità, poiché la sua posizione non è equiparata a quella dell'indagato/imputato.

Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso che non si confronta con la sostanza del provvedimento impugnato, che ha riconosciuto la legittimazione del terzo interessato in ragione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]contro [OSCURATO:PERSONA] culturale FUTURLAB in persona del LRPT nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. Cpp [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, accogliendo il riesame proposto dal terzo interessato [OSCURATO:PERSONA] culturale FuturLab, ha annullato il decreto di sequestro preventivo reso dal GIP del Tribunale di Milano l'1 dicembre 2024 ed eseguito il 16 dicembre 2024 avente ad oggetto l'autovettura Porsche modello Panamera. La vicenda per cui è processo si inserisce in una complessa indagine che ha individuato l'esistenza di un'associazione alla commissione di truffe aggravate ai danni dell'Unione europea e dello Stato, consistenti nell'ottenere mutui con presentazione di bilanci e progetti falsi e nell'ottenere e commercializzare crediti fiscali inesistenti legati a bonus edilizi con conseguente autoriciclaggio e riciclaggio del profitto di tali reati. In relazione a detti reati con ordinanza del 2 dicembre 2024 il GIP aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere e disposto il sequestro preventivo per equivalente in relazione a ingenti somme di denaro, frutto di truffa aggravata riciclaggio e autoriciclaggio nella sua disponibilità. In esecuzione di questo provvedimento è stato disposto il sequestro dell'autovettura Porsche modello Panamera, intestata all'associazione culturale future Lab, ma ritenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Il pubblico ministero con il ricorso deduce: 2.1 Violazione degli artt. 644 e 648 quater cod.pen. e 322 cod.proc.pen. poiché, secondo un consolidato principio di diritto in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto a indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero. A sostegno di tale assunto il ricorrente richiama alcune pronunzie di questa Corte in tema. Ciò posto, l'annullamento del provvedimento del GIP di Milano da parte del Tribunale è errato, in quanto tale provvedimento non era affetto da alcun vizio. Osserva inoltre il ricorrente che in caso di sequestro di bene intestato formalmente a soggetto diverso dall'indagato, il terzo interessato deve chiedere la revoca del sequestro preventivo al pubblico ministero ai sensi del comma 3 dell'art. 321 cod.proc.pen.; il pubblico ministero, qualora ritenga di non revocare il sequestro, trasmette l'istanza al GIP, la cui ordinanza può essere oggetto di appello da parte del terzo interessato. E' vero che l'art. 322 cod.proc.pen. dispone che contro il decreto di sequestro possono proporre riesame l'imputato, il suo difensore e la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, ma questa norma è stata emanata in un periodo in cui non esisteva il sequestro preventivo per equivalente e si riferisce a tutti i casi in cui oggetto del sequestro è un bene specifico ed intestato a persona diversa dall'indagato. Nel caso in esame invece il sequestro della Porsche intestato all'associazione culturale [OSCURATO:PERSONA] e in uso a [OSCURATO:PERSONA] non è stato emesso dal giudice, ma dalla Polizia giudiziaria in esecuzione del sequestro preventivo per equivalente, sicché il tribunale non avrebbe potuto annullare il provvedimento del GIP in quanto non prevedeva le modalità con cui eseguire il sequestro e l'identificazione dei beni da sottoporre a vincolo, che è avvenuta sulla base di un atto della Polizia giudiziaria. Il Tribunale non cogliendo l'alterità tra i due atti, il provvedimento impositivo della cautela adottato dal giudice e il provvedimento di esecuzione del sequestro disposto dalla Polizia giudiziaria, ha annullato, per un ipotetico vizio della fase esecutiva, il decreto di sequestro disposto dal GIP. Ha pertanto errato il Tribunale del riesame nel ritenere ammissibile la richiesta di riesame proposta dall'associazione culturale terza interessata. 2.2 Vizio della motivazione poiché il collegio osserva che proprio in ragione della posizione di terza interessata dell'associazione culturale, la difesa non può svolgere alcuna contestazione circa i presupposti per l'emissione del provvedimento di sequestro, fumus e periculum e annulla poi quel decreto di sequestro che ritiene non possa essere contestato dalla difesa che non presenta alcun difetto 2.3Nullità dell'udienza per la mancata partecipazione del Procuratore europeo delegato che ha chiesto di partecipare da remoto all'udienza di discussione del riesame dell'8 gennaio 2025 e violazione dell'articolo 309 comma 8 bis cod.proc.pen. . Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del d.lgs. N. 9/2021 i Procuratori europei delegati esercitano le funzioni richieste sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla sede di assegnazione, ferme in ogni caso le regole sulla competenza del giudice. L'articolo 9 del decreto legislativo citato definisce le loro competenze chiarendo che si occupano delle indagini e anche di sostenere l'accusa in giudizio, senza poter delegare tale funzione ai Procuratori nazionali, con la conseguenza che, dovendo partecipare a tutte le udienze, è inapplicabile la regola generale stabilita dall'art. 309 comma 8 bis cod.proc.pen. che prevede che l'udienza di riesame partecipi il pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perché generico e manifestamente infondato . 1.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo in relazione alla vettura citata, deducendo la propria legittimazione e il proprio concreto interesse a chiedere ea ottenere la restituzione della Porsche, siccome relativa proprietaria estranea al reato. La società non aveva contestato la legittimità del provvedimento cautelare, bensì la non materiale eseguibilità nei suoi confronti . Secondo consolidata giurisprudenza in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dell'indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne l'esclusiva titolarità o disponibilità è il giudizio di riesame, in quanto la disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura ma costituente presupposto di legittimità della stessa. (conf., Sez. 2, n. 20686 del 21/03/2016, non messa.) (Sez. 2, n. 20685 del 21/03/2017, Ventisette, Rv. 270066 – 01; Sez. 3, n.38512 del 22/06/2016 Rv. 268086) anche se la individuazione dei beni non è avvenuta nel decreto di sequestro, ma nella sede esecutiva: la disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura, ma deve essere valutata come presupposto di legittimità della stessa. Ed infatti la confisca per equivalente (ed il sequestro ad essa finalizzato), attesa la sua natura sanzionatoria, non può riguardare beni di proprietà di terzi estranei al reato acquirenti in buona fede, ma solo beni del quali il reo abbia la disponibilità, sui quali, cioè, questi eserciti poteri corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà. E' stato tuttavia precisato che in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato. (Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070 – 01) Sez. 3 , n. 23713 del 23/04/2024, Rv. 286439 - 01 Se, poi, gli elementi in base ai quali il terzo rivendica la proprietà sono sopravvenuti all'esecuzione del sequestro e/o non erano nemmeno noti al momento della sua adozione, lo stesso può chiederne la restituzione ai sensi dell'art. 321, comma 3, cod. proc. penna. Del resto va rilevato che il provvedimento del tribunale del riesame non ha annullato il decreto di sequestro tout court , ma solo in relazione al vincolo sull'autovettura Porsche sopraindicata, accertando che non erano stati indicati elementi atti a dimostrare che il bene fosse nella disponibilità dell'indagato. Nella sostanza il Tribunale del riesame ha deciso, nel solco tracciato dal ricorso della Futurlab, la non confiscabilità del bene, siccome di proprietà del terzo. 1.2 Il secondo motivo non è consentito poiché dedurre un preteso vizio della motivazione e l'impugnazione avverso misure reali è consentita solo per violazione di legge. Va peraltro osservato che, a prescindere dal “titolo” indicato, con tale motivo il Procuratore tende a ribadire le argomentazioni già svolte nel motivo precedente, secondo cui il riesame da parte del terzo potrebbe essere proposto solo in caso di sequestro preventivo diretto di un bene e non anche in caso di sequestro per equivalente di bene individuato in sede esecutiva, per cui la contraddittorietà sussisterebbe con riguardo alle pronunce della Cassazione citate dal Tribunale del Riesame che riguarderebbero appunto ipotesi di confisca diretta e non anche per equivalente. Come già esposto in relazione al primo motivo, l'associazione Futurlab non aveva contestato la sussistenza dei presupposti, ma la non confiscabilità del bene e questo rientra nei limiti della sua legittimazione e, al riguardo, si richiamano le argomentazioni già esposte. 1.3 La terza censura è manifestamente infondata poiché nel procedimento di riesame disciplinato dall'art. 324 cod.proc.pen., per il richiamo operato all'art. 127 stesso codice, non è ravvisabile alcuna nullità qualora il pubblico ministero, purché regolarmente avvisato, non partecipi all'udienza camerale. La attività del pubblico ministero, quando si sostanzia in richieste o requisitorie, rientra infatti non nella nozione di inizio o di proseguimento dell'azione penale, ma in quella meramente consultiva, non necessaria ma soltanto utile a sollecitare dialetticamente il giudice. (Sez. 1, n. 4503 del 10/12/1990, dep. 1991, Rv. 186192 - 01) La circostanza che il pubblico ministero abbia chiesto di partecipare a distanza non gli attribuisce un diritto di partecipazione sanzionato con nullità, poiché la sua posizione non è equiparata a quella dell'indagato/imputato. Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso che non si confronta con la sostanza del provvedimento impugnato, che ha riconosciuto la legittimazione del terzo interessato in ragione
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