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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 settembre 1972

Cassazione n. 39189/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/09/1972 avverso l'ordinanza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 19 novembre 2020 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato l'indulto applicato, con diversi provvedimenti, a [OSCURATO:PERSONA], nella misura complessiva di anni tre di reclusione ed C 2.240 di multa, risultando lo stesso condannato, con sentenza pronunciata in data 12 dicembre 2016 dalla Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile in data 23 aprile 2018, alla pena di anni dieci di reclusione per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, accertato nell'anno 2010.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 1 legge 31 luglio 2006, n. 241, in quanto la condanna sopravvenuta era stata pronunciata per reato accertato nell'anno 2011, come desumibile dalla motivazione della sentenza di primo grado e dalla ordinanza cautelare.

La partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA] era stata accertata nel mese di marzo dell'anno 2011.

Con il secondo motivo viene denunciata la omessa motivazione in ordine a quanto dedotto con memoria difensiva depositata al giudice dell'esecuzione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso propone motivi generici e manifestamente infondati, e ne va perciò dichiarata la inammissibilità.

Con riguardo alla censura di omessa motivazione in relazione agli argomenti svolti con memoria difensiva, il secondo motivo è articolato genericamente in quanto non indica i temi, dedotti con la memoria, in ordine ai quali l'ordinanza impugnata non avrebbe dato risposta.

In relazione all'accertamento della data di consumazione del reato, la cui condanna aveva determinato la revoca dell'indulto, il primo motivo, che denuncia il travisamento della sentenza di condanna dalla quale risulterebbe una data di inizio della consumazione successiva a quella ritenuta dal primo giudice, è manifestamente infondato, in quanto viene prospettata una diversa data, che comunque non incide sulla sussistenza del presupposto della revoca.

A norma dell'art. 1 legge n. 241/2006 l'indulto, ove applicato, va revocato "se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore dèlla presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni".

Dunque, ai fini della revoca dell'indulto vengono in rilievo i delitti, per i quali sia inflitta una pena di almeno anni due di reclusione, commessi entro il 31 luglio 2011.

La prospettazione difensiva colloca l'inizio della consumazione del reato associativo nel marzo 2011, data compresa nel quinquennio dalla entrata in vigore della legge di concessione di indulto.

Il primo motivo di ricorso è, dunque, manifestamente infondato.

Si deve aggiungere che, in tema di reato permanente e indulto ai sensi della legge n. 241/2006, è consolidato l'orientamento secondo il quale, da una parte, il beneficio è applicabile solo se la permanenza del reato è cessata prima del 2 maggio 2006, non potendo essere applicato sulla porzione di pena riferibile alla condotta criminosa consumata sino a quella data (Sez. 3, n. 15587 del 24/03/2011, Pezzoni, Rv. 250149; Sez. 1, n. 18230 del 21/01/2015, Sedda, Rv. 263319), e, dall'altra, determina la revoca del beneficio la condanna a pena detentiva non inferiore a due anni per reato la cui permanenza sia iniziata ovvero si sia protratta dopo il 1° agosto 2006 (Sez. 1, n. 42384 del 28/05/2016, Leo, Rv. 268274).

Con riguardo al reato permanente non è, dunque, consentita l'operazione così detta di scissione, ritenuta, invece, ammissibile, ai fini della applicazione dell'indulto, per il reato continuato (Sez.

U, n. 21501 del 23/04/2009, Astone, Rv. 243380), Si tratta di orientamento che il collegio condivide, siccome coerente, da una parte, con la natura del reato continuato che è una figura di concorso materiale di reati da considerare unitariamente solo ai fini della commisurazione della pena (Sez.

U, n. 3286/2009 del 27/11/2008, Chiodi, Rv. 241755) dall'altra, con la natura del reato permanente, che, ai fini della tipicità, richiede che l'offesa al bene giuridico tutelato si protragga nel tempo e quindi, pur potendosi distinguere "tra commissione, intesa come realizzazione del fatto tipico, id est dell'azione prevista per la integrazione della soglia minima della fattispecie astratta, ed il protrarsi nel tempo della situazione antigiuridica realizzata che perdura fino all'azione consumativa ultima che esaurisce l'illecito e segna il momento nel quale la permanenza viene a cessare", non consente che il fatto, unitario, venga frazionato (Sez.

U, n. 11021 del 13/07/1998, Montanari, Rv. 211385).

5. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 luglio 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/09/1972 avverso l'ordinanza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 19 novembre 2020 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato l'indulto applicato, con diversi provvedimenti, a [OSCURATO:PERSONA], nella misura complessiva di anni tre di reclusione ed C 2.240 di multa, risultando lo stesso condannato, con sentenza pronunciata in data 12 dicembre 2016 dalla Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile in data 23 aprile 2018, alla pena di anni dieci di reclusione per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, accertato nell'anno 2010. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 1 legge 31 luglio 2006, n. 241, in quanto la condanna sopravvenuta era stata pronunciata per reato accertato nell'anno 2011, come desumibile dalla motivazione della sentenza di primo grado e dalla ordinanza cautelare. La partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA] era stata accertata nel mese di marzo dell'anno 2011. Con il secondo motivo viene denunciata la omessa motivazione in ordine a quanto dedotto con memoria difensiva depositata al giudice dell'esecuzione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso propone motivi generici e manifestamente infondati, e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. Con riguardo alla censura di omessa motivazione in relazione agli argomenti svolti con memoria difensiva, il secondo motivo è articolato genericamente in quanto non indica i temi, dedotti con la memoria, in ordine ai quali l'ordinanza impugnata non avrebbe dato risposta. In relazione all'accertamento della data di consumazione del reato, la cui condanna aveva determinato la revoca dell'indulto, il primo motivo, che denuncia il travisamento della sentenza di condanna dalla quale risulterebbe una data di inizio della consumazione successiva a quella ritenuta dal primo giudice, è manifestamente infondato, in quanto viene prospettata una diversa data, che comunque non incide sulla sussistenza del presupposto della revoca. A norma dell'art. 1 legge n. 241/2006 l'indulto, ove applicato, va revocato "se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore dèlla presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni". Dunque, ai fini della revoca dell'indulto vengono in rilievo i delitti, per i quali sia inflitta una pena di almeno anni due di reclusione, commessi entro il 31 luglio 2011. La prospettazione difensiva colloca l'inizio della consumazione del reato associativo nel marzo 2011, data compresa nel quinquennio dalla entrata in vigore della legge di concessione di indulto. Il primo motivo di ricorso è, dunque, manifestamente infondato. Si deve aggiungere che, in tema di reato permanente e indulto ai sensi della legge n. 241/2006, è consolidato l'orientamento secondo il quale, da una parte, il beneficio è applicabile solo se la permanenza del reato è cessata prima del 2 maggio 2006, non potendo essere applicato sulla porzione di pena riferibile alla condotta criminosa consumata sino a quella data (Sez. 3, n. 15587 del 24/03/2011, Pezzoni, Rv. 250149; Sez. 1, n. 18230 del 21/01/2015, Sedda, Rv. 263319), e, dall'altra, determina la revoca del beneficio la condanna a pena detentiva non inferiore a due anni per reato la cui permanenza sia iniziata ovvero si sia protratta dopo il 1° agosto 2006 (Sez. 1, n. 42384 del 28/05/2016, Leo, Rv. 268274). Con riguardo al reato permanente non è, dunque, consentita l'operazione così detta di scissione, ritenuta, invece, ammissibile, ai fini della applicazione dell'indulto, per il reato continuato (Sez. U, n. 21501 del 23/04/2009, Astone, Rv. 243380), Si tratta di orientamento che il collegio condivide, siccome coerente, da una parte, con la natura del reato continuato che è una figura di concorso materiale di reati da considerare unitariamente solo ai fini della commisurazione della pena (Sez. U, n. 3286/2009 del 27/11/2008, Chiodi, Rv. 241755) dall'altra, con la natura del reato permanente, che, ai fini della tipicità, richiede che l'offesa al bene giuridico tutelato si protragga nel tempo e quindi, pur potendosi distinguere "tra commissione, intesa come realizzazione del fatto tipico, id est dell'azione prevista per la integrazione della soglia minima della fattispecie astratta, ed il protrarsi nel tempo della situazione antigiuridica realizzata che perdura fino all'azione consumativa ultima che esaurisce l'illecito e segna il momento nel quale la permanenza viene a cessare", non consente che il fatto, unitario, venga frazionato (Sez. U, n. 11021 del 13/07/1998, Montanari, Rv. 211385). 5. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 luglio 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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