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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06845/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 25855_2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è manifestamente infondato.

La motivazione della sentenza sulle questioni poste in tema di recidiva e attenuanti generiche è congrua e non vi era alcun obbligo di specifica argomentazione sulla documentazione presentata in sede di conclusioni.

Del resto, non risulta neanche dedotto quali carenze o errori logici sarebbero derivati dal mancato apprezzamento di tale documentazione genericamente richiamata nel ricorso.

Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara irrmtissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p oce ali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma ft 24 vemlùe 2021 [OSCURATO:PERSONA] gIe stensore il Presi ente ìi DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 25855_2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è manifestamente infondato. La motivazione della sentenza sulle questioni poste in tema di recidiva e attenuanti generiche è congrua e non vi era alcun obbligo di specifica argomentazione sulla documentazione presentata in sede di conclusioni. Del resto, non risulta neanche dedotto quali carenze o errori logici sarebbero derivati dal mancato apprezzamento di tale documentazione genericamente richiamata nel ricorso. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara irrmtissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p oce ali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma ft 24 vemlùe 2021 [OSCURATO:PERSONA] gIe stensore il Presi ente ìi DE
Sentenza Cassazione n. 06845/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris