CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02892/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 25117/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 336- 635 cod. pen), Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi, quanto a [OSCURATO:PERSONA], al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla sussistenza della esimente, anche in forma putativa, prevista dall'art. 393 bis cod. pen., alla violazione del bis in idem per essere stato l'imputato condannato in sede disciplinare per gli stessi fatti per cui si procede (in tal senso si chiede di sollevare, eventualmente, questione di legittimità costituzionale) e, quanto a Schirippa, al giudizio di responsabilità; Ritenuti i motivi inammissibili perché reiterativi di censure già adeguatamente valutate e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (quanto al tema del bis in idem, il motivo è generico non essendo stato chiarito se e in che termini, secondo i principi dettati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non vi siano nella specie le condizioni per il cumulo di sanzioni e sia stato violato il principio di proporzionalità); Ritenuto, pertanto, che i ricorso devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicem