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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:308
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 30 aprile 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 197/24 [Šiľarský] ( i ) AK contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mestský súd Bratislava IV (Tribunale municipale di Bratislava IV, Slovacchia)] « Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Nozione di “impresa” – Nozione di “transazione commerciale” – Direttiva 93/13/CEE – Contratto di fornitura di servizi legali per la costituzione di una società commerciale – Articolo 267 TFUE – Competenza della Corte – Ricevibilità – Nozione di “consumatore” – Persona fisica che si è avvalsa dei servizi di un avvocato in vista della costituzione di una società commerciale » Introduzione

1. Nell’ambito di un contratto di prestazione di servizi legali concluso da un cliente con il suo avvocato, in vista della costituzione di una società commerciale di cui tale cliente doveva diventare amministratore e uno dei due fondatori e soci, detto cliente, persona fisica, è già un’impresa o ancora un consumatore? Tale è la questione sollevata, in sostanza, dalla presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

Nella controversia di cui al procedimento principale relativo al pagamento degli onorari dell’avvocato, il giudice del rinvio chiede, infatti, quale normativa, civile o commerciale, debba essere applicata.

2. Tale causa offre quindi alla Corte l’opportunità di chiarire, in un tale contesto, la nozione di «impresa», ai sensi della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ( 2 ) (prima questione pregiudiziale), e quella di «consumatore», ai sensi della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( 3 ) (seconda questione pregiudiziale).

Essa offre inoltre l’opportunità di interrogarsi sulla competenza della Corte a rispondere a tale seconda questione quando la controversia di cui al procedimento principale non riguarda, in quanto tale, una clausola contrattuale, nonché sulla ricevibilità di detta questione.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione

3. Il considerando 8 della direttiva 2011/7 prevede segnatamente che l’ambito di applicazione di tale direttiva dovrebbe essere limitato ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale e che detta direttiva non dovrebbe disciplinare le transazioni con i consumatori né gli interessi relativi ad altri pagamenti.

4. Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2011/7, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione»: «1.

Lo scopo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle [piccole e medie imprese].

2. La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. (...)».

5. L’articolo 2 di tale direttiva così prevede: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: 1) “transazioni commerciali”: transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo; (...) 3) “impresa”: ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona; (...)».

6. L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell’articolo 3 o 4 della medesima direttiva, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di EUR 40.

7. Al suo dodicesimo considerando, la direttiva 93/13 prevede «(…) tuttavia (…) che per le legislazioni nazionali nella loro forma attuale è concepibile solo un’armonizzazione parziale; che, in particolare, sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziate individualmente; che pertanto occorre lasciare agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di garantire, nel rispetto del trattato, un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della presente direttiva».

8. L’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva enuncia quanto segue: «La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore».

9. L’articolo 2, lettera b), di detta direttiva così dispone: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (...)

b) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale; (...)».

10. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 enuncia che una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

11. L’articolo 4 di tale direttiva prevede quanto segue: «1.

Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.

2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».

12. L’articolo 8 di detta direttiva così prevede: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».

Diritto slovacc o Codice di commercio

13. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), dello zákon č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník (legge n. 513/1991, recante il codice di commercio; in prosieguo: il «codice di commercio»), del 5 novembre 1991 (n. 98/1991 Zb.), un imprenditore è una persona iscritta nel registro delle imprese.

14. L’articolo 57, paragrafo 1, del codice di commercio prevede che, salvo disposizione contraria di tale codice, una società è costituita con un contratto sottoscritto da tutti i fondatori.

Le firme dei fondatori devono essere ufficialmente autenticate.

15. L’articolo 62, paragrafo 1, del codice di commercio enuncia che una società è costituita alla data della sua iscrizione nel registro delle imprese.

16. L’articolo 369c, paragrafo 1, di tale codice, che recepisce nel diritto slovacco l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, prevede che «[l]a mora del debitore fa sorgere in capo al creditore, oltre ai diritti di cui agli articoli 369, 369a e 369b, il diritto a un rimborso forfettario delle spese legate al recupero del credito, senza che sia necessario un avvertimento specifico. (...)».

Codice civile

17. L’articolo 52 dello zákon č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník (legge n. 40/1964 che istituisce il codice civile), nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), dispone quanto segue: «(1) Si intende per contratto concluso con un consumatore un contratto stipulato, a prescindere dalla forma giuridica, tra un professionista e un consumatore. (2) Le disposizioni concernenti le clausole di un contratto concluso con un consumatore, come anche ogni altra disposizione che disciplini un rapporto giuridico nel quale un consumatore è parte, si applicano sempre in senso favorevole al consumatore che lo ha stipulato.

Sono nulli ogni altra convenzione o accordo di natura contrattuale il cui contenuto o il cui scopo sia di eludere la presente norma.

A tutti i rapporti giuridici di cui un consumatore è parte si applicano sempre, in via prioritaria, le disposizioni del codice civile, anche quando dovrebbero altrimenti applicarsi le norme di diritto commerciale. (3) Si intende per professionista la persona che, per la stipula e l’esecuzione di un contratto di consumo, agisce nell’ambito della sua attività commerciale o di altra attività economica organizzata. (4) Si intende per consumatore ogni persona fisica che, per la stipula e l’esecuzione di un contratto di consumo, non agisce nell’ambito della sua attività commerciale o di altra attività economica organizzata».

Legge sulla professione di avvocato

18. L’articolo 18, paragrafo 4, dello zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, del 4 dicembre 2003 (n. 239/2003 Z. z.) [legge n. 586/2003 sulla professione di avvocato e che integra e modifica la legge n. 455/1991 sull’esercizio d’impresa (legge sull’autorizzazione all’esercizio di impresa), come modificata (in prosieguo: la «legge sulla professione di avvocato»)] enuncia che, «[q]uando fornisce un servizio legale, l’avvocato è tenuto a informare il cliente consumatore del servizio legale sull’importo del compenso per tale prestazione prima che proceda alla stessa prestazione legale, altrimenti il compenso non è dovuto. (...)».

Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

19. La controversia di cui al procedimento principale trae origine da un’azione intentata da AK, una società di avvocati ( 4 ), ricorrente nel procedimento principale, contro [OSCURATO:PERSONA], persona fisica convenuta nel procedimento principale.

Oggetto della controversia è il pagamento degli onorari della società di avvocati per prestazioni di servizi legali di un importo pari a EUR 3 250, maggiorato degli interessi di mora a partire dal 18 gennaio 2023, nonché il pagamento delle spese connesse al recupero del suo credito.

20. AK sostiene di essere stata contattata «a fine marzo/inizio aprile 2022» da RU, che desiderava costituire una società a responsabilità limitata di diritto slovacco.

RU doveva esercitare le funzioni di amministratore di tale società e diventarne uno dei due fondatori e soci.

AK e RU avrebbero quindi stipulato un contratto di mandato orale con cui AK si sarebbe impegnata a prestare servizi legali per un compenso forfettario concordato.

21. AK ha inviato a RU un progetto di atto costitutivo e altra documentazione, nonché la fattura per i suoi servizi, che non è stata pagata alla data della sua scadenza, vale a dire il 17 gennaio 2023.

Secondo AK, si tratta di una controversia disciplinata dalle disposizioni di diritto commerciale e chiede pertanto il pagamento di una somma forfettaria di EUR 40 a titolo di rimborso delle spese connesse al recupero del suo credito, ai sensi dell’articolo 369c, paragrafo 1, del codice di commercio, che recepisce l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7.

22. Da parte sua, RU contesta di aver stipulato un contratto di fornitura di servizi legali con AK.

Secondo RU, non è stato raggiunto alcun accordo sul compenso e AK gli ha inviato l’atto costitutivo nonché altra documentazione senza esserne richiesta.

RU sostiene di essere un consumatore e che la controversia non è disciplinata dalle disposizioni di diritto commerciale.

23. In tali circostanze, il Mestský súd Bratislava IV (Tribunale municipale di Bratislava IV, Slovacchia), nutrendo dubbi sulla questione se il convenuto nel procedimento principale debba essere considerato un’impresa, ai sensi della direttiva 2011/7, o un consumatore, ai sensi della direttiva 93/13, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 1, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 1 e 3, e con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [2011/7], debba essere interpretato nel senso che si considera (i) “impresa” una persona fisica che, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, si avvalga dei servizi legali di un avvocato al fine di costituire una società commerciale di cui diventerà amministratore e uno dei due fondatori e soci, e (ii) “transazione commerciale” una transazione che, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, comporti la prestazione dei servizi di un avvocato a una tale persona fisica volti alla costituzione di una società commerciale. 2) In caso di risposta in senso negativo alla prima questione, se la nozione di “consumatore” di cui all’articolo 2, lettera b), della direttiva [93/13], in combinato disposto con l’articolo 8 di tale direttiva, debba essere interpretata nel senso che, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, essa include una persona fisica nei confronti della quale viene avanzata una domanda di credito derivante da un contratto di prestazione di servizi legali, quando l’oggetto [di tale] contratto era costituito da servizi per la costituzione di una società commerciale e [tale persona fisica] doveva essere il suo amministratore e uno dei due fondatori e soci».

24. [OSCURATO:PERSONA] e il governo slovacco hanno presentato osservazioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] prima questione

25. Con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio domanda alla Corte se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/7, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 1 e 3, e con l’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che una persona fisica che non è un «imprenditore» ai sensi del diritto slovacco, in quanto non è ancora stata costituita alcuna società, e che si è avvalsa dei servizi di un avvocato al fine di costituire una società commerciale, di cui deve diventare amministratore e uno dei due fondatori e soci, debba essere considerata come un’«impresa» ai sensi di detta direttiva.

Si tratta quindi di stabilire se la prestazione di servizi in questione costituisca una «transazione commerciale» in ragione del fatto che tale persona ha richiesto servizi legali ai fini di una futura attività professionale.

Secondo il giudice del rinvio, la risposta a tale questione è necessaria per determinare se la ricorrente abbia diritto al rimborso di una somma forfettaria ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, come recepito dall’articolo 369c, paragrafo 1, del codice di commercio slovacco. 26.

A tal proposito va ricordato innanzitutto che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/7, questa si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una «transazione commerciale».

Tale nozione è definita all’articolo 2, paragrafo 1, della stessa direttiva che prevede due condizioni cumulative.

In primo luogo, essa deve avvenire tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni e, in secondo luogo, essa deve comportare la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo ( 5 ).

27. Nel caso di specie, solo la prima condizione, relativa alla possibilità di considerare RU un’«impresa», è oggetto degli interrogativi sollevati dal giudice del rinvio.

28. Ricordiamo che dall’imperativo tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza discende che, in assenza di un richiamo dell’articolo 2, punti 1 e 3, della direttiva 2000/35 ( 6 ) al diritto nazionale, le nozioni di «transazione commerciale» e di «impresa» devono essere oggetto di un’interpretazione autonoma e uniforme ( 7 ).

Ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7, per «impresa» si intende ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona.

29. A tal proposito, la direttiva 2011/7, che mira a lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle piccole e medie imprese, non è applicabile a tutti i contratti che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo, in particolare a tutti quelli puntualmente conclusi tra soggetti privati nella quotidianità ( 8 ).

Pertanto, non basta che una persona concluda un contratto riguardante un’attività economica per rientrare nella nozione di «impresa» e perché detto contratto sia qualificato come «transazione commerciale» ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva.

È inoltre necessario che detta persona operi quale soggetto che esercita una tale attività o una libera professione ( 9 ).

30. Tale requisito implica, da un lato, che detto soggetto, qualunque sia la sua forma e natura giuridica in diritto nazionale, eserciti l’attività di cui trattasi in modo strutturato e continuativo, attività che pertanto non può limitarsi ad una prestazione puntuale ed isolata, e, dall’altro, che il contratto in questione s’inserisca nell’ambito di tale attività.

Per contro, l’attività in questione non deve necessariamente essere l’attività economica o professionale principale del soggetto interessato o essere connessa a quest’ultima attività ( 10 ).

31. Preciso, tuttavia, che per quanto riguarda la nozione di «soggetto organizzato», tale requisito di svolgere l’attività in modo strutturato e continuativo non implica necessariamente una struttura organizzata di mezzi quali locali propri, personale e strumenti o attrezzature destinati a tale attività ( 11 ).

32. Occorre pertanto prendere in considerazione tutte le circostanze del caso per stabilire se una persona agisca in qualità di «impresa» ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7 e se, quindi, le transazioni da essa concluse abbiano carattere commerciale ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva.

33. Nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale, RU, convenuto nel procedimento principale, è una persona fisica e nessun’altra circostanza relativa al suo status o alla sua attività che possa giustificare la sua qualifica come «soggetto organizzato che agisce nell’ambito della sua attività economica o professionale indipendente» è stata evocata dal giudice del rinvio.

Non risulta infatti da alcun elemento fornito dal giudice del rinvio che RU svolgesse un’attività economica o professionale indipendente in modo strutturato e continuativo, e nulla indica che la transazione in questione rientri nell’ambito di una tale attività.

Nessuna delle due condizioni per stabilire l’esistenza di un’impresa, menzionate al paragrafo 30 delle presenti conclusioni, è pertanto soddisfatta nel caso di specie.

34. Il giudice del rinvio evoca al riguardo la possibilità di prendere in considerazione il carattere futuro di un’attività professionale oggetto di un contratto.

Il governo slovacco, da parte sua, sostiene che occorre prendere in considerazione la natura, l’oggetto e la finalità della transazione in questione.

A suo avviso, le persone fisiche che partecipano al processo di costituzione di una società commerciale e che agiscono in connessione con l’attività economica prevista da tale società possono essere considerate un’«impresa» e i requisiti al riguardo dovrebbero essere esaminati in relazione alla società commerciale di cui è stata prevista la costituzione, conformemente all’obiettivo della direttiva 2011/7 di lottare contro i ritardi di pagamento.

Esso ne deduce che RU ha agito con l’intenzione di esercitare sistematicamente un’attività economica o professionale e che deve essere considerato come un’impresa che ha concluso una transazione commerciale.

35. Tale argomentazione non mi convince.

36. Infatti, se è vero che l’oggetto della transazione in questione può, se del caso, essere uno dei vari elementi da prendere in considerazione per valutare l’applicabilità della direttiva 2011/7 ( 12 ), esso non può, più dell’intenzione della persona interessata, essere di per sé sufficiente a qualificare tale persona come «impresa» nell’ambito della conclusione della transazione stessa.

37. Ricordo che, per delimitare la portata di una disposizione di diritto dell’Unione, occorre tener conto, allo stesso tempo, del suo tenore letterale, del suo contesto e delle sue finalità ( 13 ).

38. In primo luogo, dalla formulazione dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7 risulta che per «impresa» si intende un soggetto organizzato che «agisce nell’ambito di un’attività economica», il che va nel senso dell’esistenza di tale impresa al momento della conclusione della transazione di cui trattasi.

Se l’intenzione futura di svolgere una tale attività economica fosse stata prevista dal legislatore come un elemento della definizione della nozione di «impresa», ciò sarebbe risultato, a mio avviso, esplicitamente dal testo ( 14 ), in quanto ne deriverebbe un significativo ampliamento dell’ambito di applicazione di tale direttiva.

39. In secondo luogo, mi sembra che l’interpretazione contestuale avalli tale interpretazione testuale.

Infatti, la direttiva 2011/7 si applica, ratione materiae , ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo di una «transazione commerciale», nella misura in cui essa comporta la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo.

L’ampiezza di tale nozione di «transazione commerciale» è tuttavia limitata dal fatto che essa è definita, ratione personae , come qualsiasi transazione tra «imprese», il che presuppone che si esamini se la transazione sia stata conclusa o meno in qualità di «impresa» ( 15 ).

Di conseguenza, a mio avviso, la possibilità che l’interessato possa acquisire in seguito la qualità di «impresa» non cambia la constatazione che esso non lo era ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7 al momento della conclusione della transazione.

La possibilità di un futuro cambiamento del suo status al riguardo non mi sembra un elemento rilevante per valutare la natura della transazione in questione, anche se tale cambiamento fosse una conseguenza della transazione ( 16 ).

Aggiungerei che, per essere «commerciale», la transazione di cui trattasi deve realizzarsi «nell’ambito» dell’attività interessata del soggetto in questione ( 17 ).

Pertanto, nel valutare l’applicabilità della direttiva 2011/7 alla luce della qualità delle parti, la Corte guarda al momento in cui la transazione in questione è stata conclusa ( 18 ).

40. In terzo luogo, per quanto riguarda la finalità della direttiva 2011/7, occorre ricordare che, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, essa mira a lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle piccole e medie imprese.

Tuttavia, sono del parere che l’obiettivo di tutelare efficacemente i creditori contro i ritardi di pagamento non può portare a modificare l’ambito di applicazione ratione personae di tale direttiva al punto di includervi una persona fisica che non si qualifica come «impresa» al momento della conclusione della transazione.

41. Orbene, nel caso di specie, all’epoca in cui è stata conclusa la transazione in questione, non risulta da alcun elemento fornito dal giudice del rinvio che RU esercitasse un’attività economica o professionale indipendente, né che si fosse presentato ad AK come impegnato in una tale attività.

Inoltre, è pacifico che RU non fosse ancora amministratore o socio della società, non ancora costituitasi nel diritto slovacco e che, dal fascicolo, non risulta essere stata mai creata.

Inoltre, la transazione in questione tra le parti nel procedimento principale riguardava la fornitura di una prestazione di servizi legali e, sebbene il contenuto di tale consulenza legale riguardasse la costituzione di una società commerciale (redazione di un progetto di atto costitutivo, preparazione di altra documentazione ed esame di questioni relative alla costituzione della società e alla partecipazione personale dei futuri fondatori), nulla indica che vi fosse una reale intenzione di creare tale società, tanto più che il giudice del rinvio ha esposto che RU ha contestato di aver dato ad AK mandato di prestare tale consulenza legale.

42. Inoltre, i dubbi sollevati dal giudice del rinvio alla luce delle sentenze

[OSCURATO:PERSONA]

( 19 ) e Česká spořitelna ( 20 ) devono, a mio avviso, essere accantonati.

Infatti, i rinvii pregiudiziali in tali cause erano diretti, in particolare, a determinare quali fossero gli organi giurisdizionali competenti.

Nei sistemi della Convenzione di Bruxelles e del regolamento n. 44/2001, la nozione di «consumatore» presiede alla determinazione delle norme sulla competenza giurisdizionale e, in particolare, consente a un attore «consumatore» di citare il convenuto dinanzi a giudici diversi da quelli dello Stato nel cui territorio il convenuto è domiciliato.

Orbene, come ha sottolineato la Corte, poiché consente di derogare alle norme di principio sulla competenza dei giudici, in tale particolare contesto l’interpretazione di tale nozione di «consumatore» deve essere restrittiva.

Per questo la Corte ha considerato che, nel contesto di tali disposizioni relative alle norme sulla competenza ( 21 ), la protezione particolare connessa alla qualità di «consumatore», prevista da dette disposizioni, non era giustificata nel caso di contratti aventi come scopo un’attività professionale, anche se tale attività era prevista per il futuro ( 22 ).

Di conseguenza, in tali cause, il fatto che la persona fisica interessata fosse impegnata in un’attività professionale non attuale ma futura è stato preso in considerazione per concludere che essa non era un «consumatore» ai sensi delle disposizioni pertinenti della Convenzione di Bruxelles e del regolamento n. 44/2001 ( 23 ).

43. Tuttavia, sebbene un tale ragionamento sia comprensibile nel contesto della determinazione del giudice competente nel momento in cui questi è adito, esso non mi sembra trasponibile nell’ambito della presente controversia.

44. Infatti, tale interpretazione restrittiva della nozione di «consumatore», in cui la finalità professionale del contratto, la futura attività professionale o lo sviluppo del rapporto contrattuale costituiscono elementi rilevanti per negare a una persona la sua qualità di «consumatore», è giustificata nel contesto specifico delle norme sulla competenza.

Inoltre, rilevo che sia l’articolo 13 della Convenzione di Bruxelles che l’articolo 15 del regolamento n. 44/2001 definiscono il consumatore facendo riferimento a una persona che conclude un contratto «per un uso» che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, nozione questa di «uso» che è assente dalla definizione di impresa di cui all’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7.

45. Per contro, alla luce delle considerazioni che precedono relative alla lettera, al contesto e all’obiettivo della direttiva 2011/7 ( 24 ), non appare giustificato adottare un’accezione particolarmente ampia della nozione di «transazione commerciale» al punto da considerare l’oggetto e la finalità della transazione come criteri decisivi per l’applicazione ratione personae di tale direttiva ( 25 ).

Pertanto, nel caso di specie, è al momento della conclusione della transazione avente per oggetto la prestazione di servizi legali che deve essere valutata la qualità di «impresa» del debitore RU, a prescindere dal fatto che la società oggetto della consulenza legale venga infine costituita o meno.

46. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/7, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 1 e 3, e con l’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che, fatta salva l’esistenza di altre circostanze dalle quali si possa desumere che una persona fisica abbia agito nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, strutturata e continuativa, la cui verifica spetta al giudice del rinvio, il fatto che tale persona si sia avvalsa dei servizi di un avvocato al fine di costituire una società commerciale, di cui doveva diventare amministratore e uno dei due fondatori e soci, non è sufficiente, di per sé, a qualificare tale persona come «impresa» e, di conseguenza, a qualificare la transazione conclusa con l’avvocato come «commerciale».

Sull a seconda questione

47. In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio solleva la seconda questione pregiudiziale al fine di sapere, in sostanza, se l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 8 di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che una persona fisica che si è avvalsa dei servizi di un avvocato per la costituzione di una società commerciale, di cui doveva diventare amministratore e uno dei due fondatori e soci, debba essere considerata un consumatore ai sensi di tale disposizione.

48. Ritengo necessario esaminare, innanzitutto, la competenza della Corte a rispondere a tale seconda questione, e poi la ricevibilità di detta questione, prima di rispondere, infine, nel merito. [OSCURATO:PERSONA] competenza della Corte

49. Occorre ricordare che la direttiva 93/13 si applica solo alle clausole che non sono state oggetto di un negoziato individuale (articolo 3 di tale direttiva) e alle clausole diverse da quelle relative alla definizione dell’oggetto principale del contratto o alla perequazione tra il prezzo e la prestazione (articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva).

50. Orbene, nel caso di specie, come indicato dal giudice del rinvio e come sottolineato dal governo slovacco, la causa di cui al procedimento principale non verte su una clausola , abusiva o meno, contenuta nel contratto in questione (orale, nella fattispecie), ma sulla definizione del «consumatore» contenuta nell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13.

Inoltre, rilevo che, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, la ricorrente nel procedimento principale si sarebbe impegnata a fornire servizi legali per un compenso forfettario «concordato», il che lascia intendere che abbia avuto luogo un negoziato individuale sugli onorari.

51. Di conseguenza, la direttiva 93/13, che concerne «le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori», non è applicabile in quanto tale al merito della controversia di cui al procedimento principale.

52. Si pone pertanto la questione del collegamento della controversia di cui al procedimento principale con il diritto dell’Unione e, di conseguenza, della competenza della Corte a rispondere alla seconda questione pregiudiziale: se la Corte sia competente a interpretare una nozione (quella di «consumatore») contenuta in un atto di diritto derivato (la direttiva 93/13), anche se tale atto non è applicabile alla controversia di cui al procedimento principale.

53. La giurisprudenza relativa alla competenza della Corte in materia è stata oggetto di sviluppi che sono stati analizzati, sistematizzati e riassunti in modo brillante e pertinente da numerosi avvocati generali ( 26 ) nonché dalla dottrina ( 27 ).

La Corte stessa ha chiarito il suo metodo di analisi in particolare nella sentenza Ullens de Schooten ( 28 ).

In tale sentenza, dopo aver dichiarato la propria competenza a rispondere alla questione dell’interpretazione del principio della responsabilità extracontrattuale dello Stato, in quanto principio inerente all’ordinamento giuridico dell’Unione, la Corte ha esaminato, nel merito, se il regime della responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro fosse applicabile in una causa in cui tutti gli elementi erano circoscritti all’interno di uno Stato membro, nonostante che le disposizioni dei trattati relative alle libertà fondamentali in questione (di stabilimento, di libera prestazione dei servizi e di libera circolazione dei capitali) non si applichino, in linea di principio, in una tale situazione «puramente interna».

Ai punti da 50 a 53 di detta sentenza, la Corte ha indicato le quattro ipotesi in cui occorreva procedere all’interpretazione di tali disposizioni perfino in una tale situazione e ha quindi sistematizzato i casi in cui il diritto dell’Unione può essere invocato (o interpretato), nel senso che si ritiene giustificato che un ricorrente lo faccia valere dinanzi al proprio giudice nazionale e che quest’ultimo interroghi la Corte sulla sua portata, ancorché la situazione non rientri nell’ambito di applicazione della norma invocata.

54. Nel caso di specie, la quarta ipotesi formulata nella sentenza Ullens de Schooten appare particolarmente rilevante, in quanto si riferisce ai casi in cui, benché i fatti della causa principale non rientrino nella sfera di applicazione diretta del diritto dell’Unione, le disposizioni di tale diritto sono state rese applicabili dalla normativa nazionale, la quale si è uniformata, per le soluzioni date a situazioni i cui elementi sono tutti collocati all’interno di un solo Stato membro, a quelle adottate dal diritto dell’Unione ( 29 ).

55. In tali casi, infatti, la Corte mantiene la propria competenza facendo prevalere l’interesse a un’interpretazione uniforme delle disposizioni del diritto dell’Unione, al fine di assicurare un trattamento identico a tali situazioni e a quelle che rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

Pertanto, un’interpretazione, da parte della Corte, delle disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni puramente interne si giustifica per il fatto che dette disposizioni sono state rese applicabili dal diritto nazionale in modo diretto ed incondizionato, al fine di assicurare un trattamento identico alle situazioni interne e a quelle disciplinate dal diritto dell’Unione ( 30 ).

56. In un tale contesto, spetta al giudice del rinvio indicare in che modo la controversia pendente dinanzi a sé presenti un elemento di collegamento con le disposizioni del diritto dell’Unione in questione che rende l’interpretazione pregiudiziale richiesta necessaria alla soluzione di tale controversia, conformemente a quanto prescrive l’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte ( 31 ).

57. Nel caso di specie, in primo luogo, il giudice del rinvio ci chiede di interpretare una «nozione», nella fattispecie la nozione di «consumatore», come definita all’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13.

A tal proposito, la Corte ha interpretato in modo ampio l’oggetto della sua competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, paragrafo 1, lettere a) e b), TFUE, competenza che si estende altresì alle «nozioni riprese dal diritto dell’Unione».

Esiste, infatti, un interesse certo, per evitare future divergenze d’interpretazione, a che le nozioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate ( 32 ).

58. In secondo luogo, mi chiedo in che misura la nozione di «consumatore» presente nella direttiva 93/13 sia stata resa applicabile in modo «diretto e incondizionato», dalle disposizioni slovacche citate, a situazioni interne quale quella del caso di specie e se, nonostante l’assenza di una clausola – che sia abusiva o meno – invocata, la Corte sia competente a pronunciarsi sull’interpretazione richiesta della nozione di «consumatore».

59. Ricordo che, in sostanza, un rinvio è «diretto» quando è specifico e non generico e che è «incondizionato» quando le disposizioni dell’Unione cui si fa riferimento sono «applicabili senza limiti alla fattispecie di cui alla causa principale» ( 33 ), il che implica che al giudice del rinvio non è consentito scostarsi dall’interpretazione fornita dalla Corte ( 34 ), altrimenti la risposta alla questione pregiudiziale rischierebbe di essere priva di ogni legame con la controversia di cui al procedimento principale e, pertanto, puramente ipotetica ( 35 ).

60. Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha precisato che la nozione di «consumatore» di cui all’articolo 52, paragrafo 4, del codice civile slovacco recepisce la nozione definita all’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 e che, con l’articolo 18, paragrafo 4, della legge sulla professione d’avvocato, la Repubblica slovacca «[ha] inteso applicare la nozione di consumatore al settore della remunerazione degli avvocati per la prestazione di servizi legali».

Tale giudice ne deduce, in sostanza, che una risposta affermativa alla sua seconda questione pregiudiziale gli consentirebbe quindi, applicando il combinato disposto di tali disposizioni, di risolvere la controversia di cui al procedimento principale.

61. Invero, il riferimento al diritto dell’Unione non compare esplicitamente nella disposizione di diritto nazionale in questione e il giudice non fornisce alcun elemento concreto (ad esempio lavori preparatori) al riguardo.

Tuttavia, solo il giudice del rinvio è competente a interpretare il diritto nazionale nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria istituito dall’articolo 267 TFUE.

Inoltre, il governo slovacco non contesta che la nozione di «consumatore» di cui si chiede l’interpretazione sia applicabile nel caso di specie, anche se suggerisce di interpretare tale nozione piuttosto alla luce dell’obbligo di fornire informazioni e quindi alla luce dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 4, della direttiva 2011/83 sui diritti dei consumatori.

62. Inoltre, l’articolo 52 del codice civile, citato dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, verte, al suo paragrafo 2, sulle clausole dei contratti conclusi con un consumatore, prevedendo in particolare che le disposizioni concernenti tali contratti si applichino, in sostanza, in senso favorevole al consumatore, previa nullità di ogni convenzione o accordo di contenuto o finalità contrari, il che ci rimanda alla direttiva 93/13 sulle clausole abusive e avvalora l’indicazione del giudice del rinvio secondo la quale l’articolo 52 del codice civile slovacco recepisce la nozione di «consumatore» di cui alla direttiva 93/13.

63. Infine, non vedo alcun motivo per dubitare che il giudice del rinvio si consideri vincolato dall’interpretazione della Corte, dal momento che esso sottolinea che la risposta della Corte gli consentirà di risolvere la controversia di cui al procedimento principale.

64. Di conseguenza, si deve ritenere che il legislatore slovacco abbia inteso fare un riferimento diretto e incondizionato alla nozione di «consumatore» ai sensi della direttiva 93/13, di modo che la medesima nozione di «consumatore» si applichi alle situazioni interne disciplinate da tale disposizione del codice civile slovacco e a situazioni disciplinate dalla direttiva 93/13.

65. Ne consegue che il fatto che la situazione di cui trattasi nella controversia di cui al procedimento principale non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 non impedisce alla Corte di riconoscere la propria competenza, in quanto si può ritenere che il legislatore slovacco abbia deciso di applicare tale nozione di «consumatore» ( 36 ).

66. In terzo luogo, ritengo che vi sia un interesse dell’Unione a preservare un’uniformità concettuale della nozione di «consumatore» nell’ambito di contesti nazionali ed europei «giuridicamente e funzionalmente comparabili» ( 37 ), il che avviene quando essi perseguono le stesse finalità e riguardano lo stesso oggetto, come nel caso di specie.

67. Invero, non esiste una definizione unica di «consumatore» nel diritto dell’Unione ( 38 ) e ogni direttiva contiene una propria definizione di «consumatore» che è rilevante ai fini di tale atto ( 39 ).

Inoltre, tale nozione di «consumatore» è interpretata in modo più o meno ampio a seconda degli atti di diritto derivato in questione ( 40 ).

68. Pertanto, la nozione di «consumatore» ai sensi di una direttiva può essere «estratta» solo con cautela dall’ambito di applicazione dell’atto dell’Unione per il quale è definita.

69. Tuttavia, la direttiva 93/13 si riferisce a cause riguardanti la normativa dell’Unione che armonizza negli [OSCURATO:PERSONA] membri uno specifico settore del diritto.

Di conseguenza, le disposizioni contenute in tale normativa si applicano a prescindere dalla natura puramente interna della fattispecie in discussione nel procedimento principale.

Esse si applicano anche alle situazioni che non presentano alcun elemento transfrontaliero ( 41 ).

70. Inoltre, il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 si basa sul fatto che il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista.

Orbene, tale ipotesi ricorre anche in altre direttive europee sui consumatori ( 42 ).

Pertanto, in presenza di formulazioni che non comportano differenze sostanziali, la Corte interpreta le nozioni in modo convergente e ha già avuto modo di sottolineare la determinazione del legislatore dell’Unione a conferire una portata orizzontale alla definizione di «consumatore» ( 43 ).

71. Di conseguenza, ritengo che, nelle circostanze specifiche del caso di specie, che consentono di constatare che i contesti, nazionali ed europei, invocati dal giudice del rinvio sono «giuridicamente e funzionalmente comparabili», vi sia un interesse dell’Unione a un’interpretazione uniforme della Corte della nozione di «consumatore» contenuta nella direttiva 93/13, al fine di evitare il rischio di interpretazioni divergenti al riguardo nell’ambito delle disposizioni nazionali applicabili.

72. In tali circostanze, ritengo che la Corte sia competente a pronunciarsi sulla seconda questione sottoposta dal giudice del rinvio. [OSCURATO:PERSONA] ricevibilità della seconda questione pregiudiziale

73. Nella misura in cui dal riferimento del governo slovacco all’ordinanza Rozhlas a televízia Slovenska del 28 aprile 2022 ( 44 ) si possa dedurre che esso invoca l’irricevibilità della seconda questione pregiudiziale, ricorderò brevemente che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione beneficiano di una presunzione di rilevanza.

Il rigetto da parte della Corte di una domanda presentata da un giudice nazionale è dunque possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le vengono sottoposte.

Risulta parimenti da una costante giurisprudenza, la quale trova ormai riconoscimento nell’articolo 94 del regolamento di procedura, che la necessità di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale esige che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni da lui sollevate o che esso, quanto meno, spieghi le ipotesi di fatto sulle quali tali questioni sono fondate.

La decisione di rinvio deve, inoltre, indicare le ragioni precise che hanno indotto il giudice nazionale a interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessario sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale ( 45 ).

La ratio del rinvio pregiudiziale non risiede nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia ( 46 ).

74. Orbene, nel caso di specie, mi sembra che il giudice del rinvio abbia sufficientemente soddisfatto tali requisiti tenuto conto degli elementi forniti, riassunti in particolare al paragrafo 60 delle presenti conclusioni.

75. In primo luogo, infatti, il giudice del rinvio ha precisato le ragioni per le quali tale interpretazione è richiesta e l’importanza che essa rivestirà per la controversia di cui al procedimento principale ( 47 ).

Pertanto, benché, come indicato in precedenza, la controversia di cui al procedimento principale non sembri riguardare una clausola contrattuale e quindi non rientri, nel merito, nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13, l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta risponde a una necessità oggettiva per stabilire come dirimere la controversia di cui al procedimento principale e, pertanto, non sembra essere manifestamente priva di collegamento con la realtà effettiva o l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale.

76. In secondo luogo, dalle precisazioni fornite dal giudice del rinvio emerge che la questione non è di natura ipotetica.

Rilevo che tali precisazioni hanno peraltro consentito al governo slovacco nonché alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare il diritto, conferito loro dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, di presentare osservazioni.

77. In terzo luogo, mi sembra che la Corte disponga anche degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte.

78. Ritengo pertanto che il giudice del rinvio abbia soddisfatto i requisiti previsti dall’articolo 94 del regolamento di procedura, cosicché la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 8 della stessa

79. Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 8 di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che una persona fisica che si è avvalsa dei servizi di un avvocato al fine di costituire una società commerciale, di cui doveva diventare amministratore e uno dei due fondatori e soci, debba essere considerata un «consumatore» ai sensi di tale disposizione.

80. Ricordo che la qualità di «consumatore» della persona interessata deve essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale di cui trattasi rientri nell’ambito di attività estranee all’esercizio di una professione ( 48 ).

Inoltre, la Corte ha già riconosciuto che un’interpretazione estensiva della nozione di «consumatore» è necessaria per garantire la tutela di tutte le persone fisiche che si trovino in una situazione di inferiorità rispetto al professionista ( 49 ).

81. Nel caso di specie, ritengo che tanto la lettera della definizione di «consumatore», formulata al tempo presente ( 50 ), quanto il contesto e l’obiettivo di tutela del consumatore perseguito dalla direttiva 93/13 sembrino indicare che il convenuto nel procedimento principale, in quanto persona fisica che non ha ancora intrapreso l’attività per la quale aveva dichiarato all’avvocato di essere interessato ai suoi servizi legali, deve essere considerato un «consumatore».

Infatti, nulla lascia supporre che il convenuto nel procedimento principale esercitasse già un’attività professionale nel cui ambito si inserirebbe tale contratto di prestazione di servizi legali.

Inoltre, tale valutazione, che spetta al giudice del rinvio, avviene al momento della conclusione del contratto di prestazione di servizi legali, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e conformemente all’obiettivo di tutelare i consumatori quando stipulano un contratto con un professionista ( 51 ).

A tal proposito, nell’ambito della sua valutazione il giudice nazionale deve tenere conto di tutte le circostanze del caso per stabilire se la persona fisica interessata abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o per fini estranei a tale attività ( 52 ).

82. Pertanto, la qualità di «consumatore» dell’interessato non viene valutata in funzione del suo obiettivo di diventare, se del caso, un operatore economico, ma in funzione della risposta alla questione se, al momento della conclusione del contratto in questione, esso agisca o meno nell’ambito della sua attività professionale.

83. Alla luce degli elementi contenuti nella domanda di pronuncia pregiudiziale e con riserva di verifica al riguardo da parte del giudice del rinvio, la qualità di «consumatore» deve, a mio avviso, essere riconosciuta nel caso di specie.

Lo stesso varrebbe, peraltro, a mio avviso, per la nozione di «consumatore» ai sensi della direttiva 2011/83.

84. I dubbi del giudice del rinvio, tenuto conto della sentenza Gruber ( 53 ), devono, a mio avviso, essere rimossi, per le medesime ragioni, mutatis mutandis , esposte ai paragrafi da 42 a 45 delle presenti conclusioni relativamente alle sentenze del 3 luglio 1997, [OSCURATO:PERSONA] (C‑269/95, EU:C:1997:337), e del 14 marzo 2013, Česká spořitelna (

C‑419/11, EU:C:2013:165

) .

Infatti, come la Corte ha già dichiarato, l’interpretazione restrittiva della nozione di «consumatore» adottata in tale sentenza Gruber, ai fini della determinazione della portata delle regole di competenza derogatorie previste agli articoli da 13 a 15 della Convenzione di Bruxelles in caso di contratto a duplice scopo, non può essere estesa, per analogia, alla nozione di «consumatore» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 ( 54 ).

85. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale che la nozione di «consumatore» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 8 di tale direttiva, deve essere interpretata nel senso che riveste la qualità di «consumatore» una persona fisica che ha concluso un contratto avente ad oggetto servizi legali al fine di costituire una società di cui tale persona fisica doveva diventare amministratore e uno dei due fondatori e soci, fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio in merito alle circostanze del caso e dirette, in particolare, a valutare se la persona fisica interessata abbia agito o meno nell’ambito della sua attività professionale.

Conclusione

86. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dal Mestský súd Bratislava IV (Tribunale municipale di Bratislava IV, Slovacchia): 1) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, come rettificata, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 1 e 3, e con l’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: fatta salva l’esistenza di altre circostanze dalle quali si possa desumere che una persona fisica abbia agito nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, strutturata e continuativa, la cui verifica spetta al giudice del rinvio, il fatto che tale persona si sia avvalsa dei servizi di un avvocato al fine di costituire una società commerciale, di cui doveva diventare amministratore e uno dei due fondatori e soci, non è sufficiente, di per sé, a qualificare tale persona come «impresa» e, di conseguenza, a qualificare la transazione conclusa con l’avvocato come «commerciale». 2) La nozione di «consumatore» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, come modificata dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in combinato disposto con l’articolo 8 della stessa, deve essere interpretata nel senso che: essa include una persona fisica che ha concluso un contratto avente ad oggetto servizi legali al fine di costituire una società di cui tale persona fisica doveva diventare amministratore e uno dei due fondatori e soci, fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio in merito alle circostanze del caso e dirette, in particolare, a valutare se la persona fisica interessata abbia agito o meno nell’ambito della sua attività professionale. 1 Lingua originale: il francese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 (GU 2011, L 48, pag. 1, e rettifica GU 2012, L 233, pag. 3).

Tale direttiva ha abrogato, con effetto dal 16 marzo 2013, e sostituito la direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2000, L 200, pag. 35). 3 Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993 (GU 1993, L 95, pag. 29), come modificata dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori (GU 2011, L 304, pag. 64) (in prosieguo: la «direttiva 93/13»). 4 La creditrice originaria è un avvocato, diventata amministratrice della società ricorrente nel procedimento principale, alla quale ha ceduto il proprio credito. 5 Come rilevato dal giudice del rinvio, la nozione di «transazione commerciale» è ampia e non coincide necessariamente con la nozione di «contratto» [v., per quanto riguarda le forniture di merci o servizi in successione nell’ambito di uno stesso contratto, sentenza del 1º dicembre 2022, X (Forniture di prodotti medici) (C‑419/21, EU:C:2022:948, punti 22 e 25)].

Infatti, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/7 dispone che essa «si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale», indipendentemente da se tali transazioni corrispondano a un contratto specifico.

Analogamente, è sufficiente che la transazione «dia luogo» alla fornitura di merci o servizi [v., per analogia, sentenza del 18 novembre 2020, Techbau (C‑299/19, EU:C:2020:937, punto 44)].

La questione dell’esistenza della transazione stessa (nel caso di specie di un contratto orale tra AK e RU) rientra, invece, nella valutazione del giudice nazionale. 6 Direttiva abrogata dalla direttiva 2011/7. 7 V., per analogia relativamente alla direttiva 2000/35, sostituita dalla direttiva 2011/7 di cui trattasi nel caso di specie, sentenza del 15 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] (C‑256/15; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2016:954, punto 38). 8

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 32). 9

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 33). 10

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 34 e 35).

In tale sentenza, il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato un contratto di locazione con l’associazione dei pompieri volontari di [OSCURATO:PERSONA] (Slovenia), ai sensi del quale egli dava in locazione all’associazione una cisterna per il trasporto di acqua nei periodi di siccità.

Si è considerato che il contratto in questione nel procedimento principale era relativo ad un’attività economica e comportava il rilascio di una fattura e che, benché non rientrasse nell’ambito delle attività del sig. [OSCURATO:PERSONA] (artigiano autonomo per la tornitura di parti meccaniche e la saldatura), si poteva ritenere che egli avesse agito come «impresa» che aveva concluso una «transazione commerciale» se tale transazione, pur non essendo connessa all’attività oggetto della sua autorizzazione all’esercizio, rientrava nell’esercizio di un’attività economica o professionale indipendente, strutturata e continuativa, la cui verifica spettava al giudice del rinvio alla luce di tutte le circostanze del caso. 11

V. sentenza del 14 novembre 2024, Agenciart – [OSCURATO:PERSONA] (C‑643/23, EU:C:2024:959, punto 33). 12 V., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, RL (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento) (C‑199/19, EU:C:2020:548, punto 26), in cui la Corte ha dichiarato che dalla decisione di rinvio non emergeva chiaramente se J.M., concludendo il contratto di locazione di un locale professionale con la RL, avesse agito in qualità di soggetto organizzato nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente e, pertanto, avesse del pari la qualità di «impresa».

La Corte ha precisato che il fatto che il locale oggetto del contratto di locazione fosse per uso professionale forniva un’indicazione in tal senso, ma che spettava tuttavia al giudice del rinvio effettuare le necessarie verifiche al riguardo. 13 V., ad esempio, sentenza del 12 dicembre 2024, Tusnia (C‑725/23, EU:C:2024:1015, punto 20). 14 Rilevo, ad esempio, che per definire il consumatore, la direttiva 93/13 indica che si tratta di qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto di tale direttiva, «agisce per fini» che non rientrano nel quadro della sua attività professionale.

Lo stesso vale per la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22), che definisce il consumatore e il professionista tenendo esplicitamente conto delle finalità delle loro rispettive azioni.

Ciò non avviene per la nozione di «impresa» nella direttiva 2011/7 in questione nel caso di specie. 15 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 43): «(...) il giudice del rinvio deve determinare se il sig. [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, abbia concluso il contratto di cui al procedimento principale in qualità di “impresa” ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2000/35».

Corsivo mio. 16 V., per analogia, nel diverso contesto della direttiva 93/13, sentenza del 20 marzo 2025, Arce (C‑365/23, EU:C:2025:192, punti da 47 a 51), in cui la Corte ha dichiarato, seguendo al riguardo le conclusioni dell’avvocato generale Rantos nella stessa causa (C‑365/23, EU:C:2024:865, paragrafi da 55 a 57), che la qualità di «consumatore» di una persona dev’essere valutata al momento della conclusione del contratto di cui trattasi.

Di conseguenza, un minore che, alla data di conclusione di un contratto di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera, non esercitava, a titolo professionistico, l’attività sportiva in questione non perde la qualità di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, per il fatto di essere divenuto un atleta professionista nel corso dell’esecuzione del contratto. 17

V. paragrafi 29 e 30 delle presenti conclusioni. 18 V., ad esempio, sentenza del 14 novembre 2024, Agenciart – [OSCURATO:PERSONA] (C‑643/23, EU:C:2024:959, punto 35): «(...) la conclusione di un contratto di agenzia da parte di una persona che esercita la professione di attrice fa parte dell’attività professionale di tale persona ed è strettamente connessa a tale attività, dal momento che, se detta persona non esercitasse tale professione, la conclusione di un siffatto contratto di agenzia , consistente appunto nella promozione e nella gestione di detta attività, sarebbe necessariamente priva di oggetto».

Corsivo mio. 19 La controversia di cui al procedimento principale nella sentenza del 3 luglio 1997, [OSCURATO:PERSONA] (C‑269/95, EU:C:1997:337), riguardava un contratto di franchising contenente una clausola attributiva di competenza, la cui validità dipendeva dalla questione se il sig. [OSCURATO:PERSONA], attore che aveva citato la società controparte contrattuale dinanzi al giudice del luogo di esecuzione del contratto, fosse o meno un «consumatore» ai sensi dell’articolo 13, primo comma, e dell’articolo 14, primo comma, della Convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi [OSCURATO:PERSONA] membri a tale Convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»). 20 La controversia di cui al procedimento principale nella sentenza del 14 marzo 2013, Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165), riguardava un’obbligazione cambiaria dell’amministratore di una società che aveva avallato una cambiale in bianco, sottoscritta dalla stessa società a favore di una banca, a titolo di garanzia per un contratto di finanziamento e la questione della competenza giurisdizionale a conoscere di tale controversia, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), che sostituisce la Convenzione di Bruxelles nelle relazioni tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. 21 V., inoltre, sentenze del 25 gennaio 2018, Schrems (C‑498/16 EU:C:2018:37, punti da 29 a 32), e del 10 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (C-774/19, EU:C:2020:1015, punti 29 e 31). 22 Dai punti 41 e 42 della sentenza del 10 dicembre 2020,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑774/19, EU:C:2020:1015), risulta inoltre che è possibile tenere conto dell’evoluzione del rapporto contrattuale, in caso di prestazioni di servizi di lunga durata, per stabilire la qualità di «consumatore» o di «professionista».

Il punto 46 di tale sentenza menziona anche la regolarità di un’attività come uno degli elementi da prendere in considerazione. 23 Aggiungiamo che, come sottolinea il giudice del rinvio, nella causa Česká spořitelna (C‑419/11), quando ha firmato la cambiale controversa, l’avallante si era reso garante delle obbligazioni della società già esistente, che gestiva e nella quale deteneva una partecipazione di maggioranza. 24

V. paragrafi da 37 a 40 delle presenti conclusioni. 25 V., per analogia, sentenza dell’8 giugno 2023, YYY. (Nozione di «consumatore») (C‑570/21; in prosieguo: la «sentenza YYY», EU:C:2023:456, punti da 49 a 51). 26 Sul ruolo propulsivo degli avvocati generali, v.

Domenicucci, D. P., «Le renvoi préjudiciel et les contours mouvants des “situations purement internes”», in Ferraro, F., Iannone, C. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] préjudiciel , Bruylant, Bruxelles, 2023, in particolare pagg. 127 e seguenti. 27 V., in dottrina, inter alia , Dubout, E., «Voyage en eaux troubles: vers une épuration des situations “purement” internes ?», R.A.E. , 2016, n. 4, pag. 679; Wildemeersch, J., Contentieux de la légalité des actes de l’Union européenne , Bruylant, Bruxelles, 2019, pagg. da 352 a 357; Berlin, D., «Incompétence de la Cour de justice et irrecevabilité de la question préjudicielle: comment sortir de l’imbroglio jurisprudentiel?», R.A.E. , 2019, n. 4, pag. 801; Varga, Z., «Les conditions de recevabilité des renvois préjudiciels», in Guide pratique du contentieux européen devant les juridictions nationales , Bruylant, Bruxelles, 2021. 28 Sentenza del 15 novembre 2016 (C‑268/15; in prosieguo: la «sentenza Ullens de Schooten», EU:C:2016:874). 29

V. punto 53 della sentenza Ullens de Schooten e giurisprudenza citata [vale a dire le sentenze del 18 ottobre 1990, Dzodzi (C‑297/88 e C‑197/89, EU:C:1990:360, punti 36, 37 e 41); del 17 luglio 1997, Leur‑Bloem (C‑28/95, EU:C:1997:369, punti 27 e 32), nonché del 14 marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑32/11, EU:C:2013:160, punto 20)]. 30 V., in particolare, sentenze del 17 maggio 2017, ERGO Poist’ovňa (C‑48/16, EU:C:2017:377, punti da 29 a 31); del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a. (C‑38/21, C-47/21 e C-232/21, EU:C:2023:1014, punto 206), e del 29 luglio 2024, LivaNova (C‑713/22; in prosieguo la «sentenza LivaNova», EU:C:2024:642, punto 43 e giurisprudenza citata). 31

V. sentenze del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a. (C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 207), e LivaNova (punto 46). 32 Nella sentenza del 13 ottobre 2022, Baltijas Starptautiskā Akadēmija e [OSCURATO:PERSONA] of Economics in Riga (C‑164/21 e C‑318/21, EU:C:2022:785, punti 36 e 41), la Corte ha accettato di rispondere ai giudici del rinvio sull’interpretazione da dare alla nozione di «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza», quale definita all’articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU 2014, L 187, pag. 1), applicabile in base al diritto nazionale ma non ai sensi del diritto dell’Unione [v., a tal proposito, in senso opposto, conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nelle cause riunite Baltijas Starptautiskā Akadēmija e [OSCURATO:PERSONA] of Economics in Riga (C‑164/21 e C‑318/21, EU:C:2022:333, in particolare paragrafo 66)].

V. anche sentenza del 13 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑64/21, EU:C:2022:783, punto 25), che risponde alla questione pregiudiziale anche se il contratto in questione non rientrava nell’ambito di applicazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU 1986, L 382, pag. 17), di cui si chiedeva l’interpretazione.

V. anche sentenza LivaNova (punto 43), in cui l’operazione di scissione oggetto della causa principale non rientrava direttamente nell’ambito di applicazione della sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (GU 1982, L 378, pag. 47), ma in cui la Corte si è dichiarata competente a interpretare la nozione di «elemento del patrimonio passivo non (…) attribuito nel progetto di scissione» di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva 82/891, in particolare in quanto il giudice del rinvio ha precisato che la disposizione nazionale del codice civile oggetto della causa principale ha recepito nel diritto nazionale tale articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva e che il legislatore italiano aveva pertanto deciso di applicarla alle operazioni in questione nel caso di specie. 33 Per chiarimenti su tali nozioni, v., in particolare, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑32/11, EU:C:2012:663, paragrafo 29), dell’avvocato generale Pikamäe nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑203/18 e C‑374/18, EU:C:2019:502, paragrafi 46 e 49), nonché dell’avvocato generale Bobek nella causa J & S Service (C‑620/19, EU:C:2020:649, paragrafi 55 e 56). 34 V., a tal proposito, ordinanza del 9 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑488/13, EU:C:2014:2191, punto 29). 35

V. conclusioni dell’avvocato generale Wahl nelle cause riunite Venturini e a. (da C‑159/12 a C‑161/12, EU:C:2013:529, paragrafo 50), secondo cui la Corte è competente a conoscere solamente di quei casi «in cui sia chiaro che la sua interpretazione vincolerà il giudice nazionale; altrimenti la causa sarebbe ipotetica (…) e quindi comporterebbe un uso improprio della procedura di cui all’articolo 267 TFUE». 36 V., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, [OSCURATO:PERSONA] (C‑3/04, EU:C:2006:176, punto 17).

V. anche sentenza del 19 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] (C‑295/16, EU:C:2017:782, punto 31), in cui la Corte si è dichiarata competente in quanto le disposizioni della direttiva 2005/29 sulle pratiche commerciali sleali erano state rese applicabili dal diritto nazionale a situazioni come quella oggetto della controversia di cui al procedimento principale, ancorché tali situazioni non rientrassero nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

V. inoltre sentenza dell’11 luglio 2024, Skarb Państwa (Ritardo di pagamento non significativo o di credito esiguo) (C‑279/23, EU:C:2024:605, punti 19 e 20).

V., infine, sentenze citate alla nota 32 figurante al paragrafo 57 delle presenti conclusioni. 37

V. conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa J & S Service (C‑620/19, EU:C:2020:649, paragrafi da 43 a 45, da 54 a 61 e da 71 a 73). 38 V., in particolare, conclusioni dell’avvocata generale Medina nella causa Banco de Santander (Rappresentanza di singoli consumatori) (C‑346/23, EU:C:2024:690, paragrafo 63) sulla nozione di «consumatore» nella direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU 2004, L 145, pag. 1), denominata «direttiva MiFID I».

V. anche Stuyck, J., «La notion de consommateur en droit de l’Union européenne», in Combet, M., [OSCURATO:PERSONA] européen de la consommation au XXI e siècle.

État des lieux et perspectives , Bruylant, Bruxelles, 2022, pag.

25. 39 La direttiva 93/13 precisa, infatti, di definire la nozione di «consumatore» «nei contratti oggetto della presente direttiva». 40 Detta nozione è interpretata estensivamente nel contesto degli atti a tutela del consumatore, quali la direttiva 93/13, ma restrittivamente nel contesto degli atti relativi alla competenza giurisdizionale (v. paragrafi da 42 a 45 delle presenti conclusioni). 41

V. sentenza del 31 maggio 2018, Sziber (C‑483/16, EU:C:2018:367, punti 58 e 59). 42 Ad esempio, la medesima definizione è ripresa nelle direttive 2011/83 (sui diritti dei consumatori), 2005/29 (relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno), 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori) (GU 2013, L 165, pag. 63), e (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU 2019, L 136, pag. 28), vale a dire che un «consumatore» è qualsiasi persona fisica che «agisca per fini che non rientrano nel quadro dell’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale di tale persona», definizione che non differisce sostanzialmente dalla definizione di consumatore di cui alla direttiva 93/13 (che «agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale»). 43 V., ad esempio, sentenza YYY. (punti 40 e 45). 44 Tale ordinanza di manifesta irricevibilità (C‑638/21, EU:C:2022:339) riguardava una controversia tra l’organismo nazionale di diritto pubblico slovacco RTVS e una persona tenuta al pagamento del canone obbligatorio di radiodiffusione e, pertanto, non si riferiva a un contratto, bensì a un rapporto giuridico disciplinato dalle disposizioni di legge.

Detta ordinanza dichiara inoltre che il giudice del rinvio non aveva alcun dubbio sul fatto che la ricorrente nel procedimento principale non fosse un professionista né il convenuto un consumatore (punto 22).

Anche l’ordinanza di manifesta irricevibilità del 6 giugno 2023, Rozhlas a televízia Slovenska (C‑669/22, EU:C:2023:473), riguardava una controversia tra la RTVS e un soggetto tenuto al pagamento del canone obbligatorio di radiodiffusione, e l’esposizione del collegamento tra le disposizioni nazionali e la direttiva 93/13 è stata giudicata come avente un livello di chiarezza e di precisione insufficiente (punto 29). 45 V., in particolare, sentenza LivaNova (punti 53 e 54). 46

V. sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA] (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 44). 47 Sotto tale profilo, la presente causa si distingue dalla situazione oggetto dell’ordinanza del 28 aprile 2022, Rozhlas a televízia Slovenska (C‑638/21, EU:C:2022:339, punti da 23 a 25). 48 V., in particolare, sentenza YYY. (punto 30). 49

V. sentenza YYY. (punti da 35 a 38 e giurisprudenza citata).

V. anche, per quanto riguarda più specificamente i contratti tra consumatori e avvocati, sentenze del 15 gennaio 2015, Šiba (C‑537/13, EU:C:2015:14), e del 12 gennaio 2023, D.V. (Compenso dell’avvocato – Principio della tariffa oraria)

(C‑395/21, EU:C:2023:14).

50 Il consumatore è infatti qualsiasi persona fisica che «agisce» per fini che non rientrano nel quadro della «sua» attività professionale, il che suggerisce che l’esistenza o meno di tale attività professionale è valutata al momento della conclusione del contratto.

È in tale momento che egli ha bisogno di tutela. 51 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, «il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende». 52

V. sentenza del 24 ottobre 2024, Zabitoń (C‑347/23, EU:C:2024:919, punto 31). 53 Sentenza del 20 gennaio 2005 (C‑464/01, EU:C:2005:32). 54 Sentenza YYY . (punto 51).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 30 aprile 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 197/24 [Šiľarský] ( i ) AK contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mestský súd Bratislava IV (Tribunale municipale di Bratislava IV, Slovacchia)] « Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Nozione di “impresa” – Nozione di “transazione commerciale” – Direttiva 93/13/CEE – Contratto di fornitura di servizi legali per la costituzione di una società commerciale – Articolo 267 TFUE – Competenza della Corte – Ricevibilità – Nozione di “consumatore” – Persona fisica che si è avvalsa dei servizi di un avvocato in vista della costituzione di una società commerciale » Introduzione 1. Nell’ambito di un contratto di prestazione di servizi legali concluso da un cliente con il suo avvocato, in vista della costituzione di una società commerciale di cui tale cliente doveva diventare amministratore e uno dei due fondatori e soci, detto cliente, persona fisica, è già un’impresa o ancora un consumatore? Tale è la questione sollevata, in sostanza, dalla presente domanda di pronuncia pregiudiziale. Nella controversia di cui al procedimento principale relativo al pagamento degli onorari dell’avvocato, il giudice del rinvio chiede, infatti, quale normativa, civile o commerciale, debba essere applicata. 2. Tale causa offre quindi alla Corte l’opportunità di chiarire, in un tale contesto, la nozione di «impresa», ai sensi della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ( 2 ) (prima questione pregiudiziale), e quella di «consumatore», ai sensi della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( 3 ) (seconda questione pregiudiziale). Essa offre inoltre l’opportunità di interrogarsi sulla competenza della Corte a rispondere a tale seconda questione quando la controversia di cui al procedimento principale non riguarda, in quanto tale, una clausola contrattuale, nonché sulla ricevibilità di detta questione. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3. Il considerando 8 della direttiva 2011/7 prevede segnatamente che l’ambito di applicazione di tale direttiva dovrebbe essere limitato ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale e che detta direttiva non dovrebbe disciplinare le transazioni con i consumatori né gli interessi relativi ad altri pagamenti. 4. Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2011/7, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione»: «1.      Lo scopo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle [piccole e medie imprese]. 2.      La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. (...)». 5. L’articolo 2 di tale direttiva così prevede: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: 1)      “transazioni commerciali”: transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo; (...) 3)      “impresa”: ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona; (...)». 6. L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell’articolo 3 o 4 della medesima direttiva, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di EUR 40. 7. Al suo dodicesimo considerando, la direttiva 93/13 prevede «(…) tuttavia (…) che per le legislazioni nazionali nella loro forma attuale è concepibile solo un’armonizzazione parziale; che, in particolare, sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziate individualmente; che pertanto occorre lasciare agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di garantire, nel rispetto del trattato, un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della presente direttiva». 8. L’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva enuncia quanto segue: «La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore». 9. L’articolo 2, lettera b), di detta direttiva così dispone: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (...) b)      “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale; (...)». 10. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 enuncia che una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. 11. L’articolo 4 di tale direttiva prevede quanto segue: «1.      Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende. 2.      La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile». 12. L’articolo 8 di detta direttiva così prevede: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore». Diritto slovacc o Codice di commercio 13. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), dello zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (legge n. 513/1991, recante il codice di commercio; in prosieguo: il «codice di commercio»), del 5 novembre 1991 (n. 98/1991 Zb.), un imprenditore è una persona iscritta nel registro delle imprese. 14. L’articolo 57, paragrafo 1, del codice di commercio prevede che, salvo disposizione contraria di tale codice, una società è costituita con un contratto sottoscritto da tutti i fondatori. Le firme dei fondatori devono essere ufficialmente autenticate. 15. L’articolo 62, paragrafo 1, del codice di commercio enuncia che una società è costituita alla data della sua iscrizione nel registro delle imprese. 16. L’articolo 369c, paragrafo 1, di tale codice, che recepisce nel diritto slovacco l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, prevede che «[l]a mora del debitore fa sorgere in capo al creditore, oltre ai diritti di cui agli articoli 369, 369a e 369b, il diritto a un rimborso forfettario delle spese legate al recupero del credito, senza che sia necessario un avvertimento specifico. (...)». Codice civile 17. L’articolo 52 dello zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (legge n. 40/1964 che istituisce il codice civile), nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), dispone quanto segue: «(1)      Si intende per contratto concluso con un consumatore un contratto stipulato, a prescindere dalla forma giuridica, tra un professionista e un consumatore. (2)      Le disposizioni concernenti le clausole di un contratto concluso con un consumatore, come anche ogni altra disposizione che disciplini un rapporto giuridico nel quale un consumatore è parte, si applicano sempre in senso favorevole al consumatore che lo ha stipulato. Sono nulli ogni altra convenzione o accordo di natura contrattuale il cui contenuto o il cui scopo sia di eludere la presente norma. A tutti i rapporti giuridici di cui un consumatore è parte si applicano sempre, in via prioritaria, le disposizioni del codice civile, anche quando dovrebbero altrimenti applicarsi le norme di diritto commerciale. (3)      Si intende per professionista la persona che, per la stipula e l’esecuzione di un contratto di consumo, agisce nell’ambito della sua attività commerciale o di altra attività economica organizzata. (4)      Si intende per consumatore ogni persona fisica che, per la stipula e l’esecuzione di un contratto di consumo, non agisce nell’ambito della sua attività commerciale o di altra attività economica organizzata». Legge sulla professione di avvocato 18. L’articolo 18, paragrafo 4, dello zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, del 4 dicembre 2003 (n. 239/2003 Z. z.) [legge n. 586/2003 sulla professione di avvocato e che integra e modifica la legge n. 455/1991 sull’esercizio d’impresa (legge sull’autorizzazione all’esercizio di impresa), come modificata (in prosieguo: la «legge sulla professione di avvocato»)] enuncia che, «[q]uando fornisce un servizio legale, l’avvocato è tenuto a informare il cliente consumatore del servizio legale sull’importo del compenso per tale prestazione prima che proceda alla stessa prestazione legale, altrimenti il compenso non è dovuto. (...)». Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 19. La controversia di cui al procedimento principale trae origine da un’azione intentata da AK, una società di avvocati ( 4 ), ricorrente nel procedimento principale, contro [OSCURATO:PERSONA], persona fisica convenuta nel procedimento principale. Oggetto della controversia è il pagamento degli onorari della società di avvocati per prestazioni di servizi legali di un importo pari a EUR 3 250, maggiorato degli interessi di mora a partire dal 18 gennaio 2023, nonché il pagamento delle spese connesse al recupero del suo credito. 20. AK sostiene di essere stata contattata «a fine marzo/inizio aprile 2022» da RU, che desiderava costituire una società a responsabilità limitata di diritto slovacco. RU doveva esercitare le funzioni di amministratore di tale società e diventarne uno dei due fondatori e soci. AK e RU avrebbero quindi stipulato un contratto di mandato orale con cui AK si sarebbe impegnata a prestare servizi legali per un compenso forfettario concordato. 21. AK ha inviato a RU un progetto di atto costitutivo e altra documentazione, nonché la fattura per i suoi servizi, che non è stata pagata alla data della sua scadenza, vale a dire il 17 gennaio 2023. Secondo AK, si tratta di una controversia disciplinata dalle disposizioni di diritto commerciale e chiede pertanto il pagamento di una somma forfettaria di EUR 40 a titolo di rimborso delle spese connesse al recupero del suo credito, ai sensi dell’articolo 369c, paragrafo 1, del codice di commercio, che recepisce l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7. 22. Da parte sua, RU contesta di aver stipulato un contratto di fornitura di servizi legali con AK. Secondo RU, non è stato raggiunto alcun accordo sul compenso e AK gli ha inviato l’atto costitutivo nonché altra documentazione senza esserne richiesta. RU sostiene di essere un consumatore e che la controversia non è disciplinata dalle disposizioni di diritto commerciale. 23. In tali circostanze, il Mestský súd Bratislava IV (Tribunale municipale di Bratislava IV, Slovacchia), nutrendo dubbi sulla questione se il convenuto nel procedimento principale debba essere considerato un’impresa, ai sensi della direttiva 2011/7, o un consumatore, ai sensi della direttiva 93/13, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se l’articolo 1, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 1 e 3, e con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [2011/7], debba essere interpretato nel senso che si considera (i) “impresa” una persona fisica che, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, si avvalga dei servizi legali di un avvocato al fine di costituire una società commerciale di cui diventerà amministratore e uno dei due fondatori e soci, e (ii) “transazione commerciale” una transazione che, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, comporti la prestazione dei servizi di un avvocato a una tale persona fisica volti alla costituzione di una società commerciale. 2)      In caso di risposta in senso negativo alla prima questione, se la nozione di “consumatore” di cui all’articolo 2, lettera b), della direttiva [93/13], in combinato disposto con l’articolo 8 di tale direttiva, debba essere interpretata nel senso che, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, essa include una persona fisica nei confronti della quale viene avanzata una domanda di credito derivante da un contratto di prestazione di servizi legali, quando l’oggetto [di tale] contratto era costituito da servizi per la costituzione di una società commerciale e [tale persona fisica] doveva essere il suo amministratore e uno dei due fondatori e soci». 24. [OSCURATO:PERSONA] e il governo slovacco hanno presentato osservazioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] prima questione 25. Con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio domanda alla Corte se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/7, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 1 e 3, e con l’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che una persona fisica che non è un «imprenditore» ai sensi del diritto slovacco, in quanto non è ancora stata costituita alcuna società, e che si è avvalsa dei servizi di un avvocato al fine di costituire una società commerciale, di cui deve diventare amministratore e uno dei due fondatori e soci, debba essere considerata come un’«impresa» ai sensi di detta direttiva. Si tratta quindi di stabilire se la prestazione di servizi in questione costituisca una «transazione commerciale» in ragione del fatto che tale persona ha richiesto servizi legali ai fini di una futura attività professionale. Secondo il giudice del rinvio, la risposta a tale questione è necessaria per determinare se la ricorrente abbia diritto al rimborso di una somma forfettaria ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, come recepito dall’articolo 369c, paragrafo 1, del codice di commercio slovacco. 26. A tal proposito va ricordato innanzitutto che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/7, questa si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una «transazione commerciale». Tale nozione è definita all’articolo 2, paragrafo 1, della stessa direttiva che prevede due condizioni cumulative. In primo luogo, essa deve avvenire tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni e, in secondo luogo, essa deve comportare la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo ( 5 ). 27. Nel caso di specie, solo la prima condizione, relativa alla possibilità di considerare RU un’«impresa», è oggetto degli interrogativi sollevati dal giudice del rinvio. 28. Ricordiamo che dall’imperativo tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza discende che, in assenza di un richiamo dell’articolo 2, punti 1 e 3, della direttiva 2000/35 ( 6 ) al diritto nazionale, le nozioni di «transazione commerciale» e di «impresa» devono essere oggetto di un’interpretazione autonoma e uniforme ( 7 ). Ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7, per «impresa» si intende ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona. 29. A tal proposito, la direttiva 2011/7, che mira a lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle piccole e medie imprese, non è applicabile a tutti i contratti che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo, in particolare a tutti quelli puntualmente conclusi tra soggetti privati nella quotidianità ( 8 ). Pertanto, non basta che una persona concluda un contratto riguardante un’attività economica per rientrare nella nozione di «impresa» e perché detto contratto sia qualificato come «transazione commerciale» ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva. È inoltre necessario che detta persona operi quale soggetto che esercita una tale attività o una libera professione ( 9 ). 30. Tale requisito implica, da un lato, che detto soggetto, qualunque sia la sua forma e natura giuridica in diritto nazionale, eserciti l’attività di cui trattasi in modo strutturato e continuativo, attività che pertanto non può limitarsi ad una prestazione puntuale ed isolata, e, dall’altro, che il contratto in questione s’inserisca nell’ambito di tale attività. Per contro, l’attività in questione non deve necessariamente essere l’attività economica o professionale principale del soggetto interessato o essere connessa a quest’ultima attività ( 10 ). 31. Preciso, tuttavia, che per quanto riguarda la nozione di «soggetto organizzato», tale requisito di svolgere l’attività in modo strutturato e continuativo non implica necessariamente una struttura organizzata di mezzi quali locali propri, personale e strumenti o attrezzature destinati a tale attività ( 11 ). 32. Occorre pertanto prendere in considerazione tutte le circostanze del caso per stabilire se una persona agisca in qualità di «impresa» ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7 e se, quindi, le transazioni da essa concluse abbiano carattere commerciale ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva. 33. Nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale, RU, convenuto nel procedimento principale, è una persona fisica e nessun’altra circostanza relativa al suo status o alla sua attività che possa giustificare la sua qualifica come «soggetto organizzato che agisce nell’ambito della sua attività economica o professionale indipendente» è stata evocata dal giudice del rinvio. Non risulta infatti da alcun elemento fornito dal giudice del rinvio che RU svolgesse un’attività economica o professionale indipendente in modo strutturato e continuativo, e nulla indica che la transazione in questione rientri nell’ambito di una tale attività. Nessuna delle due condizioni per stabilire l’esistenza di un’impresa, menzionate al paragrafo 30 delle presenti conclusioni, è pertanto soddisfatta nel caso di specie. 34. Il giudice del rinvio evoca al riguardo la possibilità di prendere in considerazione il carattere futuro di un’attività professionale oggetto di un contratto. Il governo slovacco, da parte sua, sostiene che occorre prendere in considerazione la natura, l’oggetto e la finalità della transazione in questione. A suo avviso, le persone fisiche che partecipano al processo di costituzione di una società commerciale e che agiscono in connessione con l’attività economica prevista da tale società possono essere considerate un’«impresa» e i requisiti al riguardo dovrebbero essere esaminati in relazione alla società commerciale di cui è stata prevista la costituzione, conformemente all’obiettivo della direttiva 2011/7 di lottare contro i ritardi di pagamento. Esso ne deduce che RU ha agito con l’intenzione di esercitare sistematicamente un’attività economica o professionale e che deve essere considerato come un’impresa che ha concluso una transazione commerciale. 35. Tale argomentazione non mi convince. 36. Infatti, se è vero che l’oggetto della transazione in questione può, se del caso, essere uno dei vari elementi da prendere in considerazione per valutare l’applicabilità della direttiva 2011/7 ( 12 ), esso non può, più dell’intenzione della persona interessata, essere di per sé sufficiente a qualificare tale persona come «impresa» nell’ambito della conclusione della transazione stessa. 37. Ricordo che, per delimitare la portata di una disposizione di diritto dell’Unione, occorre tener conto, allo stesso tempo, del suo tenore letterale, del suo contesto e delle sue finalità ( 13 ). 38. In primo luogo, dalla formulazione dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7 risulta che per «impresa» si intende un soggetto organizzato che «agisce nell’ambito di un’attività economica», il che va nel senso dell’esistenza di tale impresa al momento della conclusione della transazione di cui trattasi. Se l’intenzione futura di svolgere una tale attività economica fosse stata prevista dal legislatore come un elemento della definizione della nozione di «impresa», ciò sarebbe risultato, a mio avviso, esplicitamente dal testo ( 14 ), in quanto ne deriverebbe un significativo ampliamento dell’ambito di applicazione di tale direttiva. 39. In secondo luogo, mi sembra che l’interpretazione contestuale avalli tale interpretazione testuale. Infatti, la direttiva 2011/7 si applica, ratione materiae , ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo di una «transazione commerciale», nella misura in cui essa comporta la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo. L’ampiezza di tale nozione di «transazione commerciale» è tuttavia limitata dal fatto che essa è definita, ratione personae , come qualsiasi transazione tra «imprese», il che presuppone che si esamini se la transazione sia stata conclusa o meno in qualità di «impresa» ( 15 ). Di conseguenza, a mio avviso, la possibilità che l’interessato possa acquisire in seguito la qualità di «impresa» non cambia la constatazione che esso non lo era ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7 al momento della conclusione della transazione. La possibilità di un futuro cambiamento del suo status al riguardo non mi sembra un elemento rilevante per valutare la natura della transazione in questione, anche se tale cambiamento fosse una conseguenza della transazione ( 16 ). Aggiungerei che, per essere «commerciale», la transazione di cui trattasi deve realizzarsi «nell’ambito» dell’attività interessata del soggetto in questione ( 17 ). Pertanto, nel valutare l’applicabilità della direttiva 2011/7 alla luce della qualità delle parti, la Corte guarda al momento in cui la transazione in questione è stata conclusa ( 18 ). 40. In terzo luogo, per quanto riguarda la finalità della direttiva 2011/7, occorre ricordare che, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, essa mira a lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle piccole e medie imprese. Tuttavia, sono del parere che l’obiettivo di tutelare efficacemente i creditori contro i ritardi di pagamento non può portare a modificare l’ambito di applicazione ratione personae di tale direttiva al punto di includervi una persona fisica che non si qualifica come «impresa» al momento della conclusione della transazione. 41. Orbene, nel caso di specie, all’epoca in cui è stata conclusa la transazione in questione, non risulta da alcun elemento fornito dal giudice del rinvio che RU esercitasse un’attività economica o professionale indipendente, né che si fosse presentato ad AK come impegnato in una tale attività. Inoltre, è pacifico che RU non fosse ancora amministratore o socio della società, non ancora costituitasi nel diritto slovacco e che, dal fascicolo, non risulta essere stata mai creata. Inoltre, la transazione in questione tra le parti nel procedimento principale riguardava la fornitura di una prestazione di servizi legali e, sebbene il contenuto di tale consulenza legale riguardasse la costituzione di una società commerciale (redazione di un progetto di atto costitutivo, preparazione di altra documentazione ed esame di questioni relative alla costituzione della società e alla partecipazione personale dei futuri fondatori), nulla indica che vi fosse una reale intenzione di creare tale società, tanto più che il giudice del rinvio ha esposto che RU ha contestato di aver dato ad AK mandato di prestare tale consulenza legale. 42. Inoltre, i dubbi sollevati dal giudice del rinvio alla luce delle sentenze [OSCURATO:PERSONA] ( 19 ) e Česká spořitelna ( 20 ) devono, a mio avviso, essere accantonati. Infatti, i rinvii pregiudiziali in tali cause erano diretti, in particolare, a determinare quali fossero gli organi giurisdizionali competenti. Nei sistemi della Convenzione di Bruxelles e del regolamento n. 44/2001, la nozione di «consumatore» presiede alla determinazione delle norme sulla competenza giurisdizionale e, in particolare, consente a un attore «consumatore» di citare il convenuto dinanzi a giudici diversi da quelli dello Stato nel cui territorio il convenuto è domiciliato. Orbene, come ha sottolineato la Corte, poiché consente di derogare alle norme di principio sulla competenza dei giudici, in tale particolare contesto l’interpretazione di tale nozione di «consumatore» deve essere restrittiva. Per questo la Corte ha considerato che, nel contesto di tali disposizioni relative alle norme sulla competenza ( 21 ), la protezione particolare connessa alla qualità di «consumatore», prevista da dette disposizioni, non era giustificata nel caso di contratti aventi come scopo un’attività professionale, anche se tale attività era prevista per il futuro ( 22 ). Di conseguenza, in tali cause, il fatto che la persona fisica interessata fosse impegnata in un’attività professionale non attuale ma futura è stato preso in considerazione per concludere che essa non era un «consumatore» ai sensi delle disposizioni pertinenti della Convenzione di Bruxelles e del regolamento n. 44/2001 ( 23 ). 43. Tuttavia, sebbene un tale ragionamento sia comprensibile nel contesto della determinazione del giudice competente nel momento in cui questi è adito, esso non mi sembra trasponibile nell’ambito della presente controversia. 44. Infatti, tale interpretazione restrittiva della nozione di «consumatore», in cui la finalità professionale del contratto, la futura attività professionale o lo sviluppo del rapporto contrattuale costituiscono elementi rilevanti per negare a una persona la sua qualità di «consumatore», è giustificata nel contesto specifico delle norme sulla competenza. Inoltre, rilevo che sia l’articolo 13 della Convenzione di Bruxelles che l’articolo 15 del regolamento n. 44/2001 definiscono il consumatore facendo riferimento a una persona che conclude un contratto «per un uso» che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, nozione questa di «uso» che è assente dalla definizione di impresa di cui all’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7. 45. Per contro, alla luce delle considerazioni che precedono relative alla lettera, al contesto e all’obiettivo della direttiva 2011/7 ( 24 ), non appare giustificato adottare un’accezione particolarmente ampia della nozione di «transazione commerciale» al punto da considerare l’oggetto e la finalità della transazione come criteri decisivi per l’applicazione ratione personae di tale direttiva ( 25 ). Pertanto, nel caso di specie, è al momento della conclusione della transazione avente per oggetto la prestazione di servizi legali che deve essere valutata la qualità di «impresa» del debitore RU, a prescindere dal fatto che la società oggetto della consulenza legale venga infine costituita o meno. 46. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/7, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 1 e 3, e con l’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che, fatta salva l’esistenza di altre circostanze dalle quali si possa desumere che una persona fisica abbia agito nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, strutturata e continuativa, la cui verifica spetta al giudice del rinvio, il fatto che tale persona si sia avvalsa dei servizi di un avvocato al fine di costituire una società commerciale, di cui doveva diventare amministratore e uno dei due fondatori e soci, non è sufficiente, di per sé, a qualificare tale persona come «impresa» e, di conseguenza, a qualificare la transazione conclusa con l’avvocato come «commerciale». Sull a seconda questione 47. In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio solleva la seconda questione pregiudiziale al fine di sapere, in sostanza, se l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 8 di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che una persona fisica che si è avvalsa dei servizi di un avvocato per la costituzione di una società commerciale, di cui doveva diventare amministratore e uno dei due fondatori e soci, debba essere considerata un consumatore ai sensi di tale disposizione. 48. Ritengo necessario esaminare, innanzitutto, la competenza della Corte a rispondere a tale seconda questione, e poi la ricevibilità di detta questione, prima di rispondere, infine, nel merito. [OSCURATO:PERSONA] competenza della Corte 49. Occorre ricordare che la direttiva 93/13 si applica solo alle clausole che non sono state oggetto di un negoziato individuale (articolo 3 di tale direttiva) e alle clausole diverse da quelle relative alla definizione dell’oggetto principale del contratto o alla perequazione tra il prezzo e la prestazione (articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva). 50. Orbene, nel caso di specie, come indicato dal giudice del rinvio e come sottolineato dal governo slovacco, la causa di cui al procedimento principale non verte su una clausola , abusiva o meno, contenuta nel contratto in questione (orale, nella fattispecie), ma sulla definizione del «consumatore» contenuta nell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13. Inoltre, rilevo che, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, la ricorrente nel procedimento principale si sarebbe impegnata a fornire servizi legali per un compenso forfettario «concordato», il che lascia intendere che abbia avuto luogo un negoziato individuale sugli onorari. 51. Di conseguenza, la direttiva 93/13, che concerne «le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori», non è applicabile in quanto tale al merito della controversia di cui al procedimento principale. 52. Si pone pertanto la questione del collegamento della controversia di cui al procedimento principale con il diritto dell’Unione e, di conseguenza, della competenza della Corte a rispondere alla seconda questione pregiudiziale: se la Corte sia competente a interpretare una nozione (quella di «consumatore») contenuta in un atto di diritto derivato (la direttiva 93/13), anche se tale atto non è applicabile alla controversia di cui al procedimento principale. 53. La giurisprudenza relativa alla competenza della Corte in materia è stata oggetto di sviluppi che sono stati analizzati, sistematizzati e riassunti in modo brillante e pertinente da numerosi avvocati generali ( 26 ) nonché dalla dottrina ( 27 ). La Corte stessa ha chiarito il suo metodo di analisi in particolare nella sentenza Ullens de Schooten ( 28 ). In tale sentenza, dopo aver dichiarato la propria competenza a rispondere alla questione dell’interpretazione del principio della responsabilità extracontrattuale dello Stato, in quanto principio inerente all’ordinamento giuridico dell’Unione, la Corte ha esaminato, nel merito, se il regime della responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro fosse applicabile in una causa in cui tutti gli elementi erano circoscritti all’interno di uno Stato membro, nonostante che le disposizioni dei trattati relative alle libertà fondamentali in questione (di stabilimento, di libera prestazione dei servizi e di libera circolazione dei capitali) non si applichino, in linea di principio, in una tale situazione «puramente interna». Ai punti da 50 a 53 di detta sentenza, la Corte ha indicato le quattro ipotesi in cui occorreva procedere all’interpretazione di tali disposizioni perfino in una tale situazione e ha quindi sistematizzato i casi in cui il diritto dell’Unione può essere invocato (o interpretato), nel senso che si ritiene giustificato che un ricorrente lo faccia valere dinanzi al proprio giudice nazionale e che quest’ultimo interroghi la Corte sulla sua portata, ancorché la situazione non rientri nell’ambito di applicazione della norma invocata. 54. Nel caso di specie, la quarta ipotesi formulata nella sentenza Ullens de Schooten appare particolarmente rilevante, in quanto si riferisce ai casi in cui, benché i fatti della causa principale non rientrino nella sfera di applicazione diretta del diritto dell’Unione, le disposizioni di tale diritto sono state rese applicabili dalla normativa nazionale, la quale si è uniformata, per le soluzioni date a situazioni i cui elementi sono tutti collocati all’interno di un solo Stato membro, a quelle adottate dal diritto dell’Unione ( 29 ). 55. In tali casi, infatti, la Corte mantiene la propria competenza facendo prevalere l’interesse a un’interpretazione uniforme delle disposizioni del diritto dell’Unione, al fine di assicurare un trattamento identico a tali situazioni e a quelle che rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Pertanto, un’interpretazione, da parte della Corte, delle disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni puramente interne si giustifica per il fatto che dette disposizioni sono state rese applicabili dal diritto nazionale in modo diretto ed incondizionato, al fine di assicurare un trattamento identico alle situazioni interne e a quelle disciplinate dal diritto dell’Unione ( 30 ). 56. In un tale contesto, spetta al giudice del rinvio indicare in che modo la controversia pendente dinanzi a sé presenti un elemento di collegamento con le disposizioni del diritto dell’Unione in questione che rende l’interpretazione pregiudiziale richiesta necessaria alla soluzione di tale controversia, conformemente a quanto prescrive l’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte ( 31 ). 57. Nel caso di specie, in primo luogo, il giudice del rinvio ci chiede di interpretare una «nozione», nella fattispecie la nozione di «consumatore», come definita all’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13. A tal proposito, la Corte ha interpretato in modo ampio l’oggetto della sua competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, paragrafo 1, lettere a) e b), TFUE, competenza che si estende altresì alle «nozioni riprese dal diritto dell’Unione». Esiste, infatti, un interesse certo, per evitare future divergenze d’interpretazione, a che le nozioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate ( 32 ). 58. In secondo luogo, mi chiedo in che misura la nozione di «consumatore» presente nella direttiva 93/13 sia stata resa applicabile in modo «diretto e incondizionato», dalle disposizioni slovacche citate, a situazioni interne quale quella del caso di specie e se, nonostante l’assenza di una clausola – che sia abusiva o meno – invocata, la Corte sia competente a pronunciarsi sull’interpretazione richiesta della nozione di «consumatore». 59. Ricordo che, in sostanza, un rinvio è «diretto» quando è specifico e non generico e che è «incondizionato» quando le disposizioni dell’Unione cui si fa riferimento sono «applicabili senza limiti alla fattispecie di cui alla causa principale» ( 33 ), il che implica che al giudice del rinvio non è consentito scostarsi dall’interpretazione fornita dalla Corte ( 34 ), altrimenti la risposta alla questione pregiudiziale rischierebbe di essere priva di ogni legame con la controversia di cui al procedimento principale e, pertanto, puramente ipotetica ( 35 ). 60. Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha precisato che la nozione di «consumatore» di cui all’articolo 52, paragrafo 4, del codice civile slovacco recepisce la nozione definita all’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 e che, con l’articolo 18, paragrafo 4, della legge sulla professione d’avvocato, la Repubblica slovacca «[ha] inteso applicare la nozione di consumatore al settore della remunerazione degli avvocati per la prestazione di servizi legali». Tale giudice ne deduce, in sostanza, che una risposta affermativa alla sua seconda questione pregiudiziale gli consentirebbe quindi, applicando il combinato disposto di tali disposizioni, di risolvere la controversia di cui al procedimento principale. 61. Invero, il riferimento al diritto dell’Unione non compare esplicitamente nella disposizione di diritto nazionale in questione e il giudice non fornisce alcun elemento concreto (ad esempio lavori preparatori) al riguardo. Tuttavia, solo il giudice del rinvio è competente a interpretare il diritto nazionale nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria istituito dall’articolo 267 TFUE. Inoltre, il governo slovacco non contesta che la nozione di «consumatore» di cui si chiede l’interpretazione sia applicabile nel caso di specie, anche se suggerisce di interpretare tale nozione piuttosto alla luce dell’obbligo di fornire informazioni e quindi alla luce dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 4, della direttiva 2011/83 sui diritti dei consumatori. 62. Inoltre, l’articolo 52 del codice civile, citato dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, verte, al suo paragrafo 2, sulle clausole dei contratti conclusi con un consumatore, prevedendo in particolare che le disposizioni concernenti tali contratti si applichino, in sostanza, in senso favorevole al consumatore, previa nullità di ogni convenzione o accordo di contenuto o finalità contrari, il che ci rimanda alla direttiva 93/13 sulle clausole abusive e avvalora l’indicazione del giudice del rinvio secondo la quale l’articolo 52 del codice civile slovacco recepisce la nozione di «consumatore» di cui alla direttiva 93/13. 63. Infine, non vedo alcun motivo per dubitare che il giudice del rinvio si consideri vincolato dall’interpretazione della Corte, dal momento che esso sottolinea che la risposta della Corte gli consentirà di risolvere la controversia di cui al procedimento principale. 64. Di conseguenza, si deve ritenere che il legislatore slovacco abbia inteso fare un riferimento diretto e incondizionato alla nozione di «consumatore» ai sensi della direttiva 93/13, di modo che la medesima nozione di «consumatore» si applichi alle situazioni interne disciplinate da tale disposizione del codice civile slovacco e a situazioni disciplinate dalla direttiva 93/13. 65. Ne consegue che il fatto che la situazione di cui trattasi nella controversia di cui al procedimento principale non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 non impedisce alla Corte di riconoscere la propria competenza, in quanto si può ritenere che il legislatore slovacco abbia deciso di applicare tale nozione di «consumatore» ( 36 ). 66. In terzo luogo, ritengo che vi sia un interesse dell’Unione a preservare un’uniformità concettuale della nozione di «consumatore» nell’ambito di contesti nazionali ed europei «giuridicamente e funzionalmente comparabili» ( 37 ), il che avviene quando essi perseguono le stesse finalità e riguardano lo stesso oggetto, come nel caso di specie. 67. Invero, non esiste una definizione unica di «consumatore» nel diritto dell’Unione ( 38 ) e ogni direttiva contiene una propria definizione di «consumatore» che è rilevante ai fini di tale atto ( 39 ). Inoltre, tale nozione di «consumatore» è interpretata in modo più o meno ampio a seconda degli atti di diritto derivato in questione ( 40 ). 68. Pertanto, la nozione di «consumatore» ai sensi di una direttiva può essere «estratta» solo con cautela dall’ambito di applicazione dell’atto dell’Unione per il quale è definita. 69. Tuttavia, la direttiva 93/13 si riferisce a cause riguardanti la normativa dell’Unione che armonizza negli [OSCURATO:PERSONA] membri uno specifico settore del diritto. Di conseguenza, le disposizioni contenute in tale normativa si applicano a prescindere dalla natura puramente interna della fattispecie in discussione nel procedimento principale. Esse si applicano anche alle situazioni che non presentano alcun elemento transfrontaliero ( 41 ). 70. Inoltre, il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 si basa sul fatto che il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista. Orbene, tale ipotesi ricorre anche in altre direttive europee sui consumatori ( 42 ). Pertanto, in presenza di formulazioni che non comportano differenze sostanziali, la Corte interpreta le nozioni in modo convergente e ha già avuto modo di sottolineare la determinazione del legislatore dell’Unione a conferire una portata orizzontale alla definizione di «consumatore» ( 43 ). 71. Di conseguenza, ritengo che, nelle circostanze specifiche del caso di specie, che consentono di constatare che i contesti, nazionali ed europei, invocati dal giudice del rinvio sono «giuridicamente e funzionalmente comparabili», vi sia un interesse dell’Unione a un’interpretazione uniforme della Corte della nozione di «consumatore» contenuta nella direttiva 93/13, al fine di evitare il rischio di interpretazioni divergenti al riguardo nell’ambito delle disposizioni nazionali applicabili. 72. In tali circostanze, ritengo che la Corte sia competente a pronunciarsi sulla seconda questione sottoposta dal giudice del rinvio. [OSCURATO:PERSONA] ricevibilità della seconda questione pregiudiziale 73. Nella misura in cui dal riferimento del governo slovacco all’ordinanza Rozhlas a televízia Slovenska del 28 aprile 2022 ( 44 ) si possa dedurre che esso invoca l’irricevibilità della seconda questione pregiudiziale, ricorderò brevemente che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione beneficiano di una presunzione di rilevanza. Il rigetto da parte della Corte di una domanda presentata da un giudice nazionale è dunque possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le vengono sottoposte. Risulta parimenti da una costante giurisprudenza, la quale trova ormai riconoscimento nell’articolo 94 del regolamento di procedura, che la necessità di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale esige che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni da lui sollevate o che esso, quanto meno, spieghi le ipotesi di fatto sulle quali tali questioni sono fondate. La decisione di rinvio deve, inoltre, indicare le ragioni precise che hanno indotto il giudice nazionale a interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessario sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale ( 45 ). La ratio del rinvio pregiudiziale non risiede nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia ( 46 ). 74. Orbene, nel caso di specie, mi sembra che il giudice del rinvio abbia sufficientemente soddisfatto tali requisiti tenuto conto degli elementi forniti, riassunti in particolare al paragrafo 60 delle presenti conclusioni. 75. In primo luogo, infatti, il giudice del rinvio ha precisato le ragioni per le quali tale interpretazione è richiesta e l’importanza che essa rivestirà per la controversia di cui al procedimento principale ( 47 ). Pertanto, benché, come indicato in precedenza, la controversia di cui al procedimento principale non sembri riguardare una clausola contrattuale e quindi non rientri, nel merito, nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13, l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta risponde a una necessità oggettiva per stabilire come dirimere la controversia di cui al procedimento principale e, pertanto, non sembra essere manifestamente priva di collegamento con la realtà effettiva o l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale. 76. In secondo luogo, dalle precisazioni fornite dal giudice del rinvio emerge che la questione non è di natura ipotetica. Rilevo che tali precisazioni hanno peraltro consentito al governo slovacco nonché alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare il diritto, conferito loro dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, di presentare osservazioni. 77. In terzo luogo, mi sembra che la Corte disponga anche degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte. 78. Ritengo pertanto che il giudice del rinvio abbia soddisfatto i requisiti previsti dall’articolo 94 del regolamento di procedura, cosicché la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile. Sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 8 della stessa 79. Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 8 di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che una persona fisica che si è avvalsa dei servizi di un avvocato al fine di costituire una società commerciale, di cui doveva diventare amministratore e uno dei due fondatori e soci, debba essere considerata un «consumatore» ai sensi di tale disposizione. 80. Ricordo che la qualità di «consumatore» della persona interessata deve essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale di cui trattasi rientri nell’ambito di attività estranee all’esercizio di una professione ( 48 ). Inoltre, la Corte ha già riconosciuto che un’interpretazione estensiva della nozione di «consumatore» è necessaria per garantire la tutela di tutte le persone fisiche che si trovino in una situazione di inferiorità rispetto al professionista ( 49 ). 81. Nel caso di specie, ritengo che tanto la lettera della definizione di «consumatore», formulata al tempo presente ( 50 ), quanto il contesto e l’obiettivo di tutela del consumatore perseguito dalla direttiva 93/13 sembrino indicare che il convenuto nel procedimento principale, in quanto persona fisica che non ha ancora intrapreso l’attività per la quale aveva dichiarato all’avvocato di essere interessato ai suoi servizi legali, deve essere considerato un «consumatore». Infatti, nulla lascia supporre che il convenuto nel procedimento principale esercitasse già un’attività professionale nel cui ambito si inserirebbe tale contratto di prestazione di servizi legali. Inoltre, tale valutazione, che spetta al giudice del rinvio, avviene al momento della conclusione del contratto di prestazione di servizi legali, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e conformemente all’obiettivo di tutelare i consumatori quando stipulano un contratto con un professionista ( 51 ). A tal proposito, nell’ambito della sua valutazione il giudice nazionale deve tenere conto di tutte le circostanze del caso per stabilire se la persona fisica interessata abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o per fini estranei a tale attività ( 52 ). 82. Pertanto, la qualità di «consumatore» dell’interessato non viene valutata in funzione del suo obiettivo di diventare, se del caso, un operatore economico, ma in funzione della risposta alla questione se, al momento della conclusione del contratto in questione, esso agisca o meno nell’ambito della sua attività professionale. 83. Alla luce degli elementi contenuti nella domanda di pronuncia pregiudiziale e con riserva di verifica al riguardo da parte del giudice del rinvio, la qualità di «consumatore» deve, a mio avviso, essere riconosciuta nel caso di specie. Lo stesso varrebbe, peraltro, a mio avviso, per la nozione di «consumatore» ai sensi della direttiva 2011/83. 84. I dubbi del giudice del rinvio, tenuto conto della sentenza Gruber ( 53 ), devono, a mio avviso, essere rimossi, per le medesime ragioni, mutatis mutandis , esposte ai paragrafi da 42 a 45 delle presenti conclusioni relativamente alle sentenze del 3 luglio 1997, [OSCURATO:PERSONA] (C‑269/95, EU:C:1997:337), e del 14 marzo 2013, Česká spořitelna ( C‑419/11, EU:C:2013:165 ) . Infatti, come la Corte ha già dichiarato, l’interpretazione restrittiva della nozione di «consumatore» adottata in tale sentenza Gruber, ai fini della determinazione della portata delle regole di competenza derogatorie previste agli articoli da 13 a 15 della Convenzione di Bruxelles in caso di contratto a duplice scopo, non può essere estesa, per analogia, alla nozione di «consumatore» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 ( 54 ). 85. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale che la nozione di «consumatore» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 8 di tale direttiva, deve essere interpretata nel senso che riveste la qualità di «consumatore» una persona fisica che ha concluso un contratto avente ad oggetto servizi legali al fine di costituire una società di cui tale persona fisica doveva diventare amministratore e uno dei due fondatori e soci, fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio in merito alle circostanze del caso e dirette, in particolare, a valutare se la persona fisica interessata abbia agito o meno nell’ambito della sua attività professionale. Conclusione 86. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dal Mestský súd Bratislava IV (Tribunale municipale di Bratislava IV, Slovacchia): 1)      L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, come rettificata, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 1 e 3, e con l’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: fatta salva l’esistenza di altre circostanze dalle quali si possa desumere che una persona fisica abbia agito nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, strutturata e continuativa, la cui verifica spetta al giudice del rinvio, il fatto che tale persona si sia avvalsa dei servizi di un avvocato al fine di costituire una società commerciale, di cui doveva diventare amministratore e uno dei due fondatori e soci, non è sufficiente, di per sé, a qualificare tale persona come «impresa» e, di conseguenza, a qualificare la transazione conclusa con l’avvocato come «commerciale». 2)      La nozione di «consumatore» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, come modificata dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in combinato disposto con l’articolo 8 della stessa, deve essere interpretata nel senso che: essa include una persona fisica che ha concluso un contratto avente ad oggetto servizi legali al fine di costituire una società di cui tale persona fisica doveva diventare amministratore e uno dei due fondatori e soci, fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio in merito alle circostanze del caso e dirette, in particolare, a valutare se la persona fisica interessata abbia agito o meno nell’ambito della sua attività professionale. 1 Lingua originale: il francese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 (GU 2011, L 48, pag. 1, e rettifica GU 2012, L 233, pag. 3). Tale direttiva ha abrogato, con effetto dal 16 marzo 2013, e sostituito la direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2000, L 200, pag. 35). 3 Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993 (GU 1993, L 95, pag. 29), come modificata dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori (GU 2011, L 304, pag. 64) (in prosieguo: la «direttiva 93/13»). 4 La creditrice originaria è un avvocato, diventata amministratrice della società ricorrente nel procedimento principale, alla quale ha ceduto il proprio credito. 5 Come rilevato dal giudice del rinvio, la nozione di «transazione commerciale» è ampia e non coincide necessariamente con la nozione di «contratto» [v., per quanto riguarda le forniture di merci o servizi in successione nell’ambito di uno stesso contratto, sentenza del 1º dicembre 2022, X (Forniture di prodotti medici) (C‑419/21, EU:C:2022:948, punti 22 e 25)]. Infatti, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/7 dispone che essa «si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale», indipendentemente da se tali transazioni corrispondano a un contratto specifico. Analogamente, è sufficiente che la transazione «dia luogo» alla fornitura di merci o servizi [v., per analogia, sentenza del 18 novembre 2020, Techbau (C‑299/19, EU:C:2020:937, punto 44)]. La questione dell’esistenza della transazione stessa (nel caso di specie di un contratto orale tra AK e RU) rientra, invece, nella valutazione del giudice nazionale. 6 Direttiva abrogata dalla direttiva 2011/7. 7 V., per analogia relativamente alla direttiva 2000/35, sostituita dalla direttiva 2011/7 di cui trattasi nel caso di specie, sentenza del 15 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] (C‑256/15; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2016:954, punto 38). 8 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 32). 9 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 33). 10 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 34 e 35). In tale sentenza, il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato un contratto di locazione con l’associazione dei pompieri volontari di [OSCURATO:PERSONA] (Slovenia), ai sensi del quale egli dava in locazione all’associazione una cisterna per il trasporto di acqua nei periodi di siccità. Si è considerato che il contratto in questione nel procedimento principale era relativo ad un’attività economica e comportava il rilascio di una fattura e che, benché non rientrasse nell’ambito delle attività del sig. [OSCURATO:PERSONA] (artigiano autonomo per la tornitura di parti meccaniche e la saldatura), si poteva ritenere che egli avesse agito come «impresa» che aveva concluso una «transazione commerciale» se tale transazione, pur non essendo connessa all’attività oggetto della sua autorizzazione all’esercizio, rientrava nell’esercizio di un’attività economica o professionale indipendente, strutturata e continuativa, la cui verifica spettava al giudice del rinvio alla luce di tutte le circostanze del caso. 11 V. sentenza del 14 novembre 2024, Agenciart – [OSCURATO:PERSONA] (C‑643/23, EU:C:2024:959, punto 33). 12 V., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, RL (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento) (C‑199/19, EU:C:2020:548, punto 26), in cui la Corte ha dichiarato che dalla decisione di rinvio non emergeva chiaramente se J.M., concludendo il contratto di locazione di un locale professionale con la RL, avesse agito in qualità di soggetto organizzato nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente e, pertanto, avesse del pari la qualità di «impresa». La Corte ha precisato che il fatto che il locale oggetto del contratto di locazione fosse per uso professionale forniva un’indicazione in tal senso, ma che spettava tuttavia al giudice del rinvio effettuare le necessarie verifiche al riguardo. 13 V., ad esempio, sentenza del 12 dicembre 2024, Tusnia (C‑725/23, EU:C:2024:1015, punto 20). 14 Rilevo, ad esempio, che per definire il consumatore, la direttiva 93/13 indica che si tratta di qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto di tale direttiva, «agisce per fini» che non rientrano nel quadro della sua attività professionale. Lo stesso vale per la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22), che definisce il consumatore e il professionista tenendo esplicitamente conto delle finalità delle loro rispettive azioni. Ciò non avviene per la nozione di «impresa» nella direttiva 2011/7 in questione nel caso di specie. 15 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 43): «(...) il giudice del rinvio deve determinare se il sig. [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, abbia concluso il contratto di cui al procedimento principale in qualità di “impresa” ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2000/35». Corsivo mio. 16 V., per analogia, nel diverso contesto della direttiva 93/13, sentenza del 20 marzo 2025, Arce (C‑365/23, EU:C:2025:192, punti da 47 a 51), in cui la Corte ha dichiarato, seguendo al riguardo le conclusioni dell’avvocato generale Rantos nella stessa causa (C‑365/23, EU:C:2024:865, paragrafi da 55 a 57), che la qualità di «consumatore» di una persona dev’essere valutata al momento della conclusione del contratto di cui trattasi. Di conseguenza, un minore che, alla data di conclusione di un contratto di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera, non esercitava, a titolo professionistico, l’attività sportiva in questione non perde la qualità di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, per il fatto di essere divenuto un atleta professionista nel corso dell’esecuzione del contratto. 17 V. paragrafi 29 e 30 delle presenti conclusioni. 18 V., ad esempio, sentenza del 14 novembre 2024, Agenciart – [OSCURATO:PERSONA] (C‑643/23, EU:C:2024:959, punto 35): «(...) la conclusione di un contratto di agenzia da parte di una persona che esercita la professione di attrice fa parte dell’attività professionale di tale persona ed è strettamente connessa a tale attività, dal momento che, se detta persona non esercitasse tale professione, la conclusione di un siffatto contratto di agenzia , consistente appunto nella promozione e nella gestione di detta attività, sarebbe necessariamente priva di oggetto». Corsivo mio. 19 La controversia di cui al procedimento principale nella sentenza del 3 luglio 1997, [OSCURATO:PERSONA] (C‑269/95, EU:C:1997:337), riguardava un contratto di franchising contenente una clausola attributiva di competenza, la cui validità dipendeva dalla questione se il sig. [OSCURATO:PERSONA], attore che aveva citato la società controparte contrattuale dinanzi al giudice del luogo di esecuzione del contratto, fosse o meno un «consumatore» ai sensi dell’articolo 13, primo comma, e dell’articolo 14, primo comma, della Convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi [OSCURATO:PERSONA] membri a tale Convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»). 20 La controversia di cui al procedimento principale nella sentenza del 14 marzo 2013, Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165), riguardava un’obbligazione cambiaria dell’amministratore di una società che aveva avallato una cambiale in bianco, sottoscritta dalla stessa società a favore di una banca, a titolo di garanzia per un contratto di finanziamento e la questione della competenza giurisdizionale a conoscere di tale controversia, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), che sostituisce la Convenzione di Bruxelles nelle relazioni tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. 21 V., inoltre, sentenze del 25 gennaio 2018, Schrems (C‑498/16 EU:C:2018:37, punti da 29 a 32), e del 10 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (C-774/19, EU:C:2020:1015, punti 29 e 31). 22 Dai punti 41 e 42 della sentenza del 10 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (C‑774/19, EU:C:2020:1015), risulta inoltre che è possibile tenere conto dell’evoluzione del rapporto contrattuale, in caso di prestazioni di servizi di lunga durata, per stabilire la qualità di «consumatore» o di «professionista». Il punto 46 di tale sentenza menziona anche la regolarità di un’attività come uno degli elementi da prendere in considerazione. 23 Aggiungiamo che, come sottolinea il giudice del rinvio, nella causa Česká spořitelna (C‑419/11), quando ha firmato la cambiale controversa, l’avallante si era reso garante delle obbligazioni della società già esistente, che gestiva e nella quale deteneva una partecipazione di maggioranza. 24 V. paragrafi da 37 a 40 delle presenti conclusioni. 25 V., per analogia, sentenza dell’8 giugno 2023, YYY. (Nozione di «consumatore») (C‑570/21; in prosieguo: la «sentenza YYY», EU:C:2023:456, punti da 49 a 51). 26 Sul ruolo propulsivo degli avvocati generali, v. Domenicucci, D. P., «Le renvoi préjudiciel et les contours mouvants des “situations purement internes”», in Ferraro, F., Iannone, C. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] préjudiciel , Bruylant, Bruxelles, 2023, in particolare pagg. 127 e seguenti. 27 V., in dottrina, inter alia , Dubout, E., «Voyage en eaux troubles: vers une épuration des situations “purement” internes ?», R.A.E. , 2016, n. 4, pag. 679; Wildemeersch, J., Contentieux de la légalité des actes de l’Union européenne , Bruylant, Bruxelles, 2019, pagg. da 352 a 357; Berlin, D., «Incompétence de la Cour de justice et irrecevabilité de la question préjudicielle: comment sortir de l’imbroglio jurisprudentiel?», R.A.E. , 2019, n. 4, pag. 801; Varga, Z., «Les conditions de recevabilité des renvois préjudiciels», in Guide pratique du contentieux européen devant les juridictions nationales , Bruylant, Bruxelles, 2021. 28 Sentenza del 15 novembre 2016 (C‑268/15; in prosieguo: la «sentenza Ullens de Schooten», EU:C:2016:874). 29 V. punto 53 della sentenza Ullens de Schooten e giurisprudenza citata [vale a dire le sentenze del 18 ottobre 1990, Dzodzi (C‑297/88 e C‑197/89, EU:C:1990:360, punti 36, 37 e 41); del 17 luglio 1997, Leur‑Bloem (C‑28/95, EU:C:1997:369, punti 27 e 32), nonché del 14 marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑32/11, EU:C:2013:160, punto 20)]. 30 V., in particolare, sentenze del 17 maggio 2017, ERGO Poist’ovňa (C‑48/16, EU:C:2017:377, punti da 29 a 31); del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a. (C‑38/21, C-47/21 e C-232/21, EU:C:2023:1014, punto 206), e del 29 luglio 2024, LivaNova (C‑713/22; in prosieguo la «sentenza LivaNova», EU:C:2024:642, punto 43 e giurisprudenza citata). 31 V. sentenze del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a. (C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 207), e LivaNova (punto 46). 32 Nella sentenza del 13 ottobre 2022, Baltijas Starptautiskā Akadēmija e [OSCURATO:PERSONA] of Economics in Riga (C‑164/21 e C‑318/21, EU:C:2022:785, punti 36 e 41), la Corte ha accettato di rispondere ai giudici del rinvio sull’interpretazione da dare alla nozione di «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza», quale definita all’articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU 2014, L 187, pag. 1), applicabile in base al diritto nazionale ma non ai sensi del diritto dell’Unione [v., a tal proposito, in senso opposto, conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nelle cause riunite Baltijas Starptautiskā Akadēmija e [OSCURATO:PERSONA] of Economics in Riga (C‑164/21 e C‑318/21, EU:C:2022:333, in particolare paragrafo 66)]. V. anche sentenza del 13 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑64/21, EU:C:2022:783, punto 25), che risponde alla questione pregiudiziale anche se il contratto in questione non rientrava nell’ambito di applicazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU 1986, L 382, pag. 17), di cui si chiedeva l’interpretazione. V. anche sentenza LivaNova (punto 43), in cui l’operazione di scissione oggetto della causa principale non rientrava direttamente nell’ambito di applicazione della sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (GU 1982, L 378, pag. 47), ma in cui la Corte si è dichiarata competente a interpretare la nozione di «elemento del patrimonio passivo non (…) attribuito nel progetto di scissione» di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva 82/891, in particolare in quanto il giudice del rinvio ha precisato che la disposizione nazionale del codice civile oggetto della causa principale ha recepito nel diritto nazionale tale articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva e che il legislatore italiano aveva pertanto deciso di applicarla alle operazioni in questione nel caso di specie. 33 Per chiarimenti su tali nozioni, v., in particolare, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑32/11, EU:C:2012:663, paragrafo 29), dell’avvocato generale Pikamäe nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑203/18 e C‑374/18, EU:C:2019:502, paragrafi 46 e 49), nonché dell’avvocato generale Bobek nella causa J & S Service (C‑620/19, EU:C:2020:649, paragrafi 55 e 56). 34 V., a tal proposito, ordinanza del 9 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑488/13, EU:C:2014:2191, punto 29). 35 V. conclusioni dell’avvocato generale Wahl nelle cause riunite Venturini e a. (da C‑159/12 a C‑161/12, EU:C:2013:529, paragrafo 50), secondo cui la Corte è competente a conoscere solamente di quei casi «in cui sia chiaro che la sua interpretazione vincolerà il giudice nazionale; altrimenti la causa sarebbe ipotetica (…) e quindi comporterebbe un uso improprio della procedura di cui all’articolo 267 TFUE». 36 V., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, [OSCURATO:PERSONA] (C‑3/04, EU:C:2006:176, punto 17). V. anche sentenza del 19 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] (C‑295/16, EU:C:2017:782, punto 31), in cui la Corte si è dichiarata competente in quanto le disposizioni della direttiva 2005/29 sulle pratiche commerciali sleali erano state rese applicabili dal diritto nazionale a situazioni come quella oggetto della controversia di cui al procedimento principale, ancorché tali situazioni non rientrassero nell’ambito di applicazione di tale direttiva. V. inoltre sentenza dell’11 luglio 2024, Skarb Państwa (Ritardo di pagamento non significativo o di credito esiguo) (C‑279/23, EU:C:2024:605, punti 19 e 20). V., infine, sentenze citate alla nota 32 figurante al paragrafo 57 delle presenti conclusioni. 37 V. conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa J & S Service (C‑620/19, EU:C:2020:649, paragrafi da 43 a 45, da 54 a 61 e da 71 a 73). 38 V., in particolare, conclusioni dell’avvocata generale Medina nella causa Banco de Santander (Rappresentanza di singoli consumatori) (C‑346/23, EU:C:2024:690, paragrafo 63) sulla nozione di «consumatore» nella direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU 2004, L 145, pag. 1), denominata «direttiva MiFID I». V. anche Stuyck, J., «La notion de consommateur en droit de l’Union européenne», in Combet, M., [OSCURATO:PERSONA] européen de la consommation au XXI e siècle. État des lieux et perspectives , Bruylant, Bruxelles, 2022, pag. 25. 39 La direttiva 93/13 precisa, infatti, di definire la nozione di «consumatore» «nei contratti oggetto della presente direttiva». 40 Detta nozione è interpretata estensivamente nel contesto degli atti a tutela del consumatore, quali la direttiva 93/13, ma restrittivamente nel contesto degli atti relativi alla competenza giurisdizionale (v. paragrafi da 42 a 45 delle presenti conclusioni). 41 V. sentenza del 31 maggio 2018, Sziber (C‑483/16, EU:C:2018:367, punti 58 e 59). 42 Ad esempio, la medesima definizione è ripresa nelle direttive 2011/83 (sui diritti dei consumatori), 2005/29 (relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno), 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori) (GU 2013, L 165, pag. 63), e (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU 2019, L 136, pag. 28), vale a dire che un «consumatore» è qualsiasi persona fisica che «agisca per fini che non rientrano nel quadro dell’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale di tale persona», definizione che non differisce sostanzialmente dalla definizione di consumatore di cui alla direttiva 93/13 (che «agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale»). 43 V., ad esempio, sentenza YYY. (punti 40 e 45). 44 Tale ordinanza di manifesta irricevibilità (C‑638/21, EU:C:2022:339) riguardava una controversia tra l’organismo nazionale di diritto pubblico slovacco RTVS e una persona tenuta al pagamento del canone obbligatorio di radiodiffusione e, pertanto, non si riferiva a un contratto, bensì a un rapporto giuridico disciplinato dalle disposizioni di legge. Detta ordinanza dichiara inoltre che il giudice del rinvio non aveva alcun dubbio sul fatto che la ricorrente nel procedimento principale non fosse un professionista né il convenuto un consumatore (punto 22). Anche l’ordinanza di manifesta irricevibilità del 6 giugno 2023, Rozhlas a televízia Slovenska (C‑669/22, EU:C:2023:473), riguardava una controversia tra la RTVS e un soggetto tenuto al pagamento del canone obbligatorio di radiodiffusione, e l’esposizione del collegamento tra le disposizioni nazionali e la direttiva 93/13 è stata giudicata come avente un livello di chiarezza e di precisione insufficiente (punto 29). 45 V., in particolare, sentenza LivaNova (punti 53 e 54). 46 V. sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA] (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 44). 47 Sotto tale profilo, la presente causa si distingue dalla situazione oggetto dell’ordinanza del 28 aprile 2022, Rozhlas a televízia Slovenska (C‑638/21, EU:C:2022:339, punti da 23 a 25). 48 V., in particolare, sentenza YYY. (punto 30). 49 V. sentenza YYY. (punti da 35 a 38 e giurisprudenza citata). V. anche, per quanto riguarda più specificamente i contratti tra consumatori e avvocati, sentenze del 15 gennaio 2015, Šiba (C‑537/13, EU:C:2015:14), e del 12 gennaio 2023, D.V. (Compenso dell’avvocato – Principio della tariffa oraria) (C‑395/21, EU:C:2023:14). 50 Il consumatore è infatti qualsiasi persona fisica che «agisce» per fini che non rientrano nel quadro della «sua» attività professionale, il che suggerisce che l’esistenza o meno di tale attività professionale è valutata al momento della conclusione del contratto. È in tale momento che egli ha bisogno di tutela. 51 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, «il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende». 52 V. sentenza del 24 ottobre 2024, Zabitoń (C‑347/23, EU:C:2024:919, punto 31). 53 Sentenza del 20 gennaio 2005 (C‑464/01, EU:C:2005:32). 54 Sentenza YYY . (punto 51).
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris