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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 01899/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 26107/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di un assegno di provenienza illecita del valore di euro 1.930,00, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione in ordine all' affermazione della responsabilità dell'imputato quale autore della ricettazione dell'assegno de quo pur in difetto di prova, non apparendo decisive le generiche dichiarazioni delle persone offese; - omessa motivazione in ordine alla specifica eccezione di prescrizione del reato.

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

2.1. Il primo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato.

Le censure proposte vanno, infatti ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dai giudici di merito.

Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).

Va anche ricordato, nel caso di c.d. doppia conforme vale a dire di due sentenze dello stesso segno che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).

Occorre, del resto, evidenziare che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

Nella specie la corte di merito con motivazione congrua e pienamente logica (v. ff. 8-9), ha disatteso, in punto di fatto e di diritto, le medesime censure afferenti la carenza di prova della responsabilità dell'imputato rilevando che dalla complessive emergenze processuali risultava acclarato che il Fresolone, nell' acquistare una autovettura, aveva consegnato un assegno rubato senza chiarirne la provenienza.

Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure avanzate con il primo motivo, essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

2.2. Il secondo motivo è anch' esso manifestamente infondato atteso che il termine prescrizionale scadeva in data 28/2/2021 (dopo la deliberazione della sentenza di appello) tenuto conto del periodo di sospensione per astensione dalle udienze dal 06/07/2012 al 21/12/2012 e dal 09/07/2013 al 20/12/2013.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 26107/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di un assegno di provenienza illecita del valore di euro 1.930,00, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione in ordine all' affermazione della responsabilità dell'imputato quale autore della ricettazione dell'assegno de quo pur in difetto di prova, non apparendo decisive le generiche dichiarazioni delle persone offese; - omessa motivazione in ordine alla specifica eccezione di prescrizione del reato. 2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile. 2.1. Il primo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato. Le censure proposte vanno, infatti ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dai giudici di merito. Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). Va anche ricordato, nel caso di c.d. doppia conforme vale a dire di due sentenze dello stesso segno che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Occorre, del resto, evidenziare che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Nella specie la corte di merito con motivazione congrua e pienamente logica (v. ff. 8-9), ha disatteso, in punto di fatto e di diritto, le medesime censure afferenti la carenza di prova della responsabilità dell'imputato rilevando che dalla complessive emergenze processuali risultava acclarato che il Fresolone, nell' acquistare una autovettura, aveva consegnato un assegno rubato senza chiarirne la provenienza. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure avanzate con il primo motivo, essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 2.2. Il secondo motivo è anch' esso manifestamente infondato atteso che il termine prescrizionale scadeva in data 28/2/2021 (dopo la deliberazione della sentenza di appello) tenuto conto del periodo di sospensione per astensione dalle udienze dal 06/07/2012 al 21/12/2012 e dal 09/07/2013 al 20/12/2013. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021
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