CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 47343/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] "MAICOL" [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] "DINO" [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] "GUSHO - JASMIN" [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BOSNIA- ERZEGOVINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] "NELLO" [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GUP del TRIBUNALE di TORINO con sentenza in data 12/03/2021 applicava, fra gli altri, a AHMETOVIC Luca, AHMETOVIC Taison, CONSTANTIN Ioan, HADOVIC Suvad, HALILOVIC Bronzo, PETROVIC Denis, SCANU Emanuel, SULEJMANOVIC Romabo, su richiesta di ciascuno di loro e col consenso del P.M., la pena di giustizia concordata per ognuno in relazione ai reati, riuniti per continuazione, contestati rispettivamente a ciascuno dei predetti, di numerosi furti pluriaggravati, consumati e tentati, rapine, ricettazioni, evasione e altro, commessi a TORINO e in altri centri del PIEMONTE fra il 2017 e il 2019, sintetizzati complessivamente in 88 capi di imputazione. AHMETOVIC Luca, AHMETOVIC Taison, CONSTANTIN Ioan, HADOVIC Suvad, HALILOVIC Bronzo, PETROVIC Denis, SCANU Emanuel e SULEJMANOVIC Romabo propongono tutti ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori. CONSTANTIN Ioan, SCANU Emanuel e HALILOVIC Bronzo deducono ciascuno in modo generico e apodittico come unico motivo la mancata applicazione da parte del GUP del disposto di cui all'art. 129 cod. proc. pen. AHMETOVIC Taison pure deduce analogo unico motivo di mancata applicazione da parte del GUP del disposto di cui all'art. 129 cod. proc. pen., con riferimento al presunto contrasto, in relazione al reato sub 15), con una ordinanza del TRIBUNALE del riesame in data 26/10/2020, che per quel capo aveva disposto l'annullamento del titolo detentivo. HADOVIC Suvad deduce l'illegalità della pena quanto alle imputazioni 1), 25), 26) e 30) per il presunto contrasto, in relazione ai primi tre reati, con una ordinanza del TRIBUNALE del riesame in data 13/10/2020, e quanto a quello sub 30) con una ordinanza del TRIBUNALE del riesame in data 10/11/2020, che per quei capi avevano disposto l'annullamento del titolo detentivo. AHMETOVIC Luca deduce qual unico motivo l'elevata entità della sanzione, sopratutto riguardo all'aumento disposto a titolo di continuazione. PETROVIC Denis deduce quale unico motivo di mancata applicazione da parte del GUP del disposto di cui all'art. 129 cod. proc. pen., con riferimento al presunto contrasto, in relazione ai reati sub 9), 11), 30) e 84) con le ordinanze del TRIBUNALE del riesame in data 26/10/2020 e in data 10/11/2020, che per quei capi avevano disposto l'annullamento del titolo detentivo. SULEJMANOVIC Rambo deduce quale unico motivo di mancata applicazione da parte del GUP del disposto di cui all'art. 129 cod. proc. pen., con riferimento ai reati commessi nella notte fra il 25 e il 26/06/2018 e quanto al presunto contrasto con l'ordinanza del TRIBUNALE del riesame che su di essi si era pronunciata. Con procedura de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che tutti i motivi proposti sono inammissibili perché privi di specificità (in difetto dell'indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati), e comunque manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati, dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalla stessa parte proposto. Giova rilevare che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p.., può essere oggetto di controllo di legittimità per i motivi indicati all'art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen., nessuno dei quali appare prospettato nei vari ricorsi (cf. da ultimo Sez. F ordinanza n. 28742 del 25/08/2020 dep. 16/10/2020 Rv. 279761 imputato [OSCURATO:PERSONA]), che invece - al netto di quelli assolutamente generici - sollecitano l'esame del merito derivante dal confronto con le plurime ordinanze del TRIBUNALE del riesame che hanno trattato singole posizioni e specifici reati. Alla inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t Al