CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2023
Cassazione n. 17703/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21578-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, v ia Cunfida 20, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avv.[OSCURATO:PERSONA] come da procura a margine del ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 55/2018 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA, depositata il 19/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2018 n. 21578 sez. S2 -ud. 31-05-2023 - 2 - letta la memoria della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Alessandria, [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al pagamento del compenso professionale per averlo difeso nel giudizio civile , instaurato contro u n terzo, di risarcimento dei danni da lui subiti per insulti e minacce, conclusosi con sentenza di condanna del terzo al pagamento della somma di £.3.000.000, oltre £.2.672.400 a titolo di spese. Con sentenza n. 471/2015, il Giudice di pace di Alessandria , verificato che i diritti di Brognodi risarcimento e di rimborso delle spese erano prescritti perché l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva posto in essere alcun atto interruttivo, liquidò in Euro 1901,83 il compenso a lei spettante, ma lo dichiarò estinto per compensazione con il danno subito da Brogno per la prescrizione dei suoi diritti di credito nei confronti del terzo. 2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propose appello, rappresentando che infondatamente il primo giudice l’aveva ritenuta responsabile della mancata tempestiva esecuzione della sentenza, nonché lamentando la illegittimità del riconoscimento del danno conseguente pur in mancanza di prova dell’esito positivo dell’azione esecutiva, nonché infine l’erroneità della determinazione dei compensi. Con sentenza n.55/2018, il Tribunale di Alessandria rigettò l’appello, sostenendo che il fatto di non aver interrotto la prescrizione e di non aver iniziato l’azione di recupero eracomunque già sufficiente a fondare il credito di Brogno riconosciuto in compensazione e che perciòil credito per compensi, seppure liquidato nella maggior misura pretesa, comunque sarebbe risultato di importo inferiore al credito di Brognoe, in conseguenza, interamente compensato. Avverso questa sentenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi; Brognonon ha svolto difese. Ric. 2018 n. 21578 sez. S2 -ud. 31-05-2023 - 3 - [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve rilevarsi che la mancata adozione del rito ex art. 14 d. lgs. 150/2011 per la decisione in materia di compensi professionali, nonostante il tempo di introduzione della causa , non costituisce questione nel presente giudizio perché mai sollevata, neppure in grado di appello. 1. Con il primo motivo, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la nullità della sentenza per assenza di motivazione o motivazione meramente apparente, in relazione al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., per non averela Corte motivato il rigetto del secondo motivo di appello con cui era stata rappresentata la mancanzadi prova della possibilità di buon esito dell’azione esecutiva, necessario presupposto del risarcimento dei danni conseguenti alla prescrizione del diritto di credito da recuperare. Il primo motivo è inammissibile: in disparte il riferimento della censuradi motivazione omessa o apparente al n. 5 dell’art. 360 comma I, in cui è invece previstala diversa ipotesi di una motivazione viziata da una valutazione incompleta dei fatti, vi è che la sentenza impugnata comunque contiene una motivazione sul punto della non necessità della prova del presumibile esito positivo dell’azione di recupero: il Tribunale ha infatti affermato che l’accertamento della omissione del compimento di un atto interruttivo è per sé solo ratio decidendi sufficient e per fondare un credito risarcitorio. 2. E, invero, la correttezza in diritto di questa ratio esclude la fondatezza del secondo motivo. Con la seconda censura, infatti, la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli art. 1176, 2236 e 2697 cod. civ. in relazione al n. 3 dell’art. 360 comma I cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale infondatamente riconosciuto nell’ammontare del credito prescritto il danno conseguente alla accertata negligenza , Ric. 2018 n. 21578 sez. S2 -ud. 31-05-2023 - 4 - nonostante la mancanza di prova del presumibile esito positivo dell’azione esecutiva in ipotesi di esperimento tempestivo. La Corte territoriale, invece, con la sua motivazione, ha correttamente applicato i principi, consolidati nella giurisprudenza di legittimità, sulla diligenza dell’avvocato nello svolgimento del suo incarico e, in correlazione, sui limiti della sua responsabilit à professionale. È stato accertato che l’avvocata ricorrente non ha diligentemente compiuto atti interruttivi delcredito. Deve allora considerarsi che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato,ma non a conseguirlo. Da questa premessa, deriva dunque che, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, la diligenza nell'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale debba essere verificata in riferimento ai canoni della diligenza qualificata di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 cod. civ. e della buona fede oggettiva o correttezza che, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale. In conseguenza, è imposto all’avvocato il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio e della capacità tecnica propria della figura professionale: in tal senso, in tali parametri certamenterientra il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del cliente cheè attività non implicante una speciale capacità tecnica (Cass. Sez. 3, n. 28629 del 2019; Sez. 3, n.8494 del 06/05/2020). Ric. 2018 n. 21578 sez. S2 -ud. 31-05-2023 - 5 - Ciò precisato, può ancora considerarsi che nella fattispecie l’omissione dell’atto interruttivo identifica una condottache, se tenuta, sarebbe valsa per sé sola ad evitare la perdita del credito e che, pertanto, è stata già diretta causa dell'evento dannososenza che siano necessari ulteriori accertamenti di tipo prognostico (cfr. tra la differenza tra l’attività omissiva diretta a scongiurare un danno, quale quella in esame e l’attività diretta a procurare un vantaggio Cass.Sez. 3, n. 2348 del 2022). 3. Per queste ragioni il ricorso è respinto. Nulla va statuito sulle spese perché [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma