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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 14527/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26714/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 30 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] della Giuliana 85 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., -intimata- Comune di Afragola in persona del [OSCURATO:PERSONA] il Sindaco, con elezione di domicilio telematico, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con atto di memoria di costituzione- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2850/2021 depositata il21/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Nel 2016, i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], l’Arch. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, causati dai lavori di arretramento del loro fabbricato costruito sulla base del progetto redatto da tale professionista in violazione delle distanze legali dai confini.

In particolare, i ricorrenti: a) rappresentavano che tale arretramento si era reso necessario per ottemperare a due sentenze del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Afragola, la n. 78/2006 e la n. 70/2013, che avevano rispettivamente definito un procedimento possessorio ed una azione petitoria promossi dai proprietari confinanti, per mancato rispetto delle distanze nelle costruzioni; b) deducevano la inescusabile e colposa negligenza del professionista nell’istruzione della pratica edilizia avendo commesso errori nel progetto e nella fase di direzione dei lavori; c) chiedevano il ristoro dei danni per i costi di ripristino della legalità violata, oltre al decremento di valore dell’immobile, nonché il danno alla reputazione e all’immagine essendo imprenditori di un’azienda leader nel settore della termoidraulica.

Si costituiva in giudizio l’Arch.

Castaldo eccependo la prescrizione del diritto azionato dai ricorrenti, ai sensi degli artt. 2935 e 2946 c.c., avendo costoro avuto notizia della non conformità del fabbricato già nel 2002, a seguito di ordinanza n. 6 del Tribunale resa nella fase cautelare del giudizio possessorio (poi definita con la citata sentenza n. 78/2006).

Nel merito, negava la sussistenza di una sua responsabilità professionale, avendo redatto il progetto in conformità alle norme urbanistiche vigenti nel Comune di Afragola.

Inoltre, ai sensi dell’art. 1227 c.c., eccepiva il concorso dei [OSCURATO:PERSONA] e Silvestri nella causazione dei danni per aver proseguito nella costruzione del fabbricato (ultimato nel 2005), malgrado l’ordinanza del 2002.

Infine, chiese di essere autorizzato a chiamare in causa la sua compagnia assicurativa, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nonché il Comune di Afragola per aver valutato la conformità della pratica edilizia e, quindi, concorso colposamente nella produzione dell’evento.

A seguito del mutamento di rito, si costituivano anche [OSCURATO:SOCIETA]. (in successione dell’[OSCURATO:PERSONA]) e il Comune di Afragola.

Inoltre, la compagnia assicurativa eccepiva l’inoperatività della polizza (perché scaduta il 16 novembre 2009 a fronte di una richiesta inviata il 30 dicembre 2015, per un fatto risalente nel 2001), nonché l’intervenuta prescrizione della pretesa dell’Arch.

Castaldo.

L’Ente territoriale evidenziava come la domanda avanzata nei suoi confronti dal professionista fosse infondata atteso che i titoli edilizi, ai sensi dell’art. 11 del d.p.r. n. 380/2001, erano stati rilasciati con salvezza dei diritti dei terzi.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 576/2019, accogliendo l’eccezione di prescrizione dell’Arch.

Castaldo, rigettava la domanda attrice, con condanna al pagamento delle spese processuali.

2. I [OSCURATO:PERSONA] e Silvestri proposero appello avverso la decisione del Tribunale, rilevando che il dies a quo per la prescrizione era iniziato a decorrere, non già con l’ordinanza n. 6/2002, ma con le sentenze nn. 78/2006 e 70/2013, che avevano definitivamente accertato la violazione delle norme sulle distanze, con conseguente obbligo di ripristinare lo status quo ante.

Nel merito, chiesero di accertare e dichiarare la responsabilità professionale e contrattuale dell’Arch.

Castaldo, per omessa fedele rappresentazione dello stato dei luoghi, avendo erroneamente graficizzato il fabbricato rispetto al quale si era poi configurata la violazione delle distanze legali.

Infine, gli appellanti censurarono la sentenza nella parte in cui venivano condannati alla refusione delle spese processuali dei chiamati in causa dell’Arch.

Castaldo.

La Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 2850/2021, del 21 luglio 2021, riteneva, sulla base di diversa motivazione, non prescritta l’azione risarcitoria degli appellanti Secondo la Corte, infatti, il dies a quo era iniziato a decorrere dal passaggio in giudicato delle citate decisioni, in quanto solo allora i [OSCURATO:PERSONA] e Silvestri avevano avuto oggettiva conoscenza dell’errore costruttivo.

Nel merito, il giudice del gravame aveva confermato la decisione di primo grado, affermando l’insussistenza di una responsabilità in capo all’Arch.

Castaldo, in quanto l’arretramento del fabbricato non era dipeso da un suo errore progettuale, ma dal contrasto tra le norme urbanistiche del Comune di Afragola e le norme dettate in materia di distanze nelle costruzioni dal codice civile e dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968.

Tale contrasto escludeva la responsabilità dell’architetto ai sensi dell’art. 2236 c.c., trattandosi di “soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, salvi i casi di dolo o di colpa grave, certamente quivi non ricorrenti”.

Con conseguente assorbimento delle altre allegazioni d’appello, riguardanti prevalentemente il quantum della pretesa risarcitoria.

Parimenti assorbite, a fronte della accertata inesistenza di responsabilità professionale dell’Arch.

Castaldo, erano le domande da lui proposte nei confronti della compagnia assicurativa e quella di chiamata in causa del Comune di Afragola, contro cui non era stata proposta domanda diretta da parte degli appellanti.

Infine, relativamente alle spese processuali, la Corte di appello aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado, ritenendo ingiusto che gli appellanti dovessero farsi carico delle spese dell’assicuratore dell’Arch.

Castaldo, da quest’ultimo chiamato in causa.

3. Avverso tale sentenza i [OSCURATO:PERSONA] e Silvestri propongono ricorso per cassazione, sulla base di due motivi illustrati da memoria.

3.1. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, l’Arch.

Castaldo, mentre il Comune di Afragola deposita memoria ex art. 370, comma 1, c.p.c.

Considerato che: 4.1.Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano “Error in iudicando.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 c.c. e 2236 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5, nonché art. 132 c.p.c.

Motivazione perplessa e contraddittoria.

Anomalia della motivazione.

Omesso esame di un punto decisivo della controversia”.

Secondo i [OSCURATO:PERSONA] e Silvestri, la Corte di appello ha ritenuto irrilevante l’erroneità del progetto redatto dall’Arch.

Castaldo, sulla base di una motivazione perplessa e contraddittoria attese le precedenti decisioni del Tribunale che avevano accertato la responsabilità del professionista per aver redatto tale progetto in difformità al piano particolareggiato e in violazione delle norme sulle distanze legali prescritte dall’art. 873 c.c. e dell’art. 9 del d.m. 1444/1968.

Ciò costituiva un fatto decisivo per il giudizio, con conseguente vizio della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.

In particolare, la motivazione del giudice dell’appello sarebbe contraddittoria in quanto, malgrado avesse riconosciuto che l’Arch.

Castaldo era incorso in errore nella rilevazione dello stato dei luoghi, lo aveva comunque esonerato da responsabilità, quando invece il progettista doveva rispondere del suo errore trattandosi di un’obbligazione di risultato e di una diligenza qualificata ex art.2236 c.c. e art. 1176 c.c.

4.2. C on il secondo motivo, parte ricorrente censura “Errores in procedendo e in iudicando.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 c.c. e 2236 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5, nonché art. 132 c.p.c.

Motivazione perplessa e contraddittoria.

Anomalia della motivazione.

Motivazione apparente.

Vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.”.

La Corte territoriale, facendo una errata applicazione dei principi ex artt. 2236 e 1176 c.c., ha esentato da responsabilità l’Arch.

Castaldo adducendo problemi tecnici di particolare difficoltà mai dedotti e provati dal professionista.

In tal modo, sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione e in un error in procedendo. 5.Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato.

In tema di contratto d’opera per la redazione di un progetto edilizio, è ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che il progettista dei lavori e direttore degli stessi deve assicurare la conformità di tale progetto alla normativa urbanistica e, al contempo, “individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell’opera richiesta dal committente (Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8014; Cass. Sez. 3, 09/07/2019, n. 18342).

Come questa Corte ha più volte affermato, si tratta di un’obbligazione di risultato, in base alla quale il professionista è tenuto “alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l’irrealizzabilità dell’opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell’incarico” (Cass. civ., Sez.

II, 21/03/2023, n. 8058; Cass. civ., Sez.

II, 12/02/2021, n. 3686; Cass. civ., Sez.

II, 18/01/2017, n. 1214; Cass. civ., Sez.

II, 19/07/2016, n. 14759).

In tale quadro, è stato anche precisato che la costruzione realizzata in conformità al progetto, ma in violazione delle distanze legali, determina un fatto illecito, con conseguente diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, stante il nesso causale tra detto illecito ed il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori (Cass. civ., Sez.

II, 11/03/2019, n. 6917; Cass.civ., Sez.

II, 30/01/2003, n. 1513).

Pertanto, la Corte di appello ha errato nell’applicazione degli artt.1176 e 2236 c.c., in quanto ha affermato che il contrasto tra le norme locali e la norma nazionale non rientrava nel sapere specialistico dell’architetto, sebbene fosse stata accertata giudizialmente l’erroneità del progetto per difformità alle norme civilistiche in materia di distanze e all’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, gerarchicamente sovraordinate alla normativa urbanistica.

L’accoglimento del primo motivo nei termini sopra illustrati assorbe l’esame di tutte le ulteriori censure ed anche il secondo motivo di ricorso.

6. Pertanto, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, come in motivazione, dichiara assorbite le ulteriori censure del primo motivo e il secondo motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione personale, anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, come in motivazione, dichiara assorbite le ulteriori censure del primo motivo e il secondo motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia alla Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26714/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 30 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] della Giuliana 85 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., -intimata- Comune di Afragola in persona del [OSCURATO:PERSONA] il Sindaco, con elezione di domicilio telematico, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con atto di memoria di costituzione- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2850/2021 depositata il21/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Nel 2016, i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], l’Arch. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, causati dai lavori di arretramento del loro fabbricato costruito sulla base del progetto redatto da tale professionista in violazione delle distanze legali dai confini. In particolare, i ricorrenti: a) rappresentavano che tale arretramento si era reso necessario per ottemperare a due sentenze del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Afragola, la n. 78/2006 e la n. 70/2013, che avevano rispettivamente definito un procedimento possessorio ed una azione petitoria promossi dai proprietari confinanti, per mancato rispetto delle distanze nelle costruzioni; b) deducevano la inescusabile e colposa negligenza del professionista nell’istruzione della pratica edilizia avendo commesso errori nel progetto e nella fase di direzione dei lavori; c) chiedevano il ristoro dei danni per i costi di ripristino della legalità violata, oltre al decremento di valore dell’immobile, nonché il danno alla reputazione e all’immagine essendo imprenditori di un’azienda leader nel settore della termoidraulica. Si costituiva in giudizio l’Arch. Castaldo eccependo la prescrizione del diritto azionato dai ricorrenti, ai sensi degli artt. 2935 e 2946 c.c., avendo costoro avuto notizia della non conformità del fabbricato già nel 2002, a seguito di ordinanza n. 6 del Tribunale resa nella fase cautelare del giudizio possessorio (poi definita con la citata sentenza n. 78/2006). Nel merito, negava la sussistenza di una sua responsabilità professionale, avendo redatto il progetto in conformità alle norme urbanistiche vigenti nel Comune di Afragola. Inoltre, ai sensi dell’art. 1227 c.c., eccepiva il concorso dei [OSCURATO:PERSONA] e Silvestri nella causazione dei danni per aver proseguito nella costruzione del fabbricato (ultimato nel 2005), malgrado l’ordinanza del 2002. Infine, chiese di essere autorizzato a chiamare in causa la sua compagnia assicurativa, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nonché il Comune di Afragola per aver valutato la conformità della pratica edilizia e, quindi, concorso colposamente nella produzione dell’evento. A seguito del mutamento di rito, si costituivano anche [OSCURATO:SOCIETA]. (in successione dell’[OSCURATO:PERSONA]) e il Comune di Afragola. Inoltre, la compagnia assicurativa eccepiva l’inoperatività della polizza (perché scaduta il 16 novembre 2009 a fronte di una richiesta inviata il 30 dicembre 2015, per un fatto risalente nel 2001), nonché l’intervenuta prescrizione della pretesa dell’Arch. Castaldo. L’Ente territoriale evidenziava come la domanda avanzata nei suoi confronti dal professionista fosse infondata atteso che i titoli edilizi, ai sensi dell’art. 11 del d.p.r. n. 380/2001, erano stati rilasciati con salvezza dei diritti dei terzi. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 576/2019, accogliendo l’eccezione di prescrizione dell’Arch. Castaldo, rigettava la domanda attrice, con condanna al pagamento delle spese processuali. 2. I [OSCURATO:PERSONA] e Silvestri proposero appello avverso la decisione del Tribunale, rilevando che il dies a quo per la prescrizione era iniziato a decorrere, non già con l’ordinanza n. 6/2002, ma con le sentenze nn. 78/2006 e 70/2013, che avevano definitivamente accertato la violazione delle norme sulle distanze, con conseguente obbligo di ripristinare lo status quo ante. Nel merito, chiesero di accertare e dichiarare la responsabilità professionale e contrattuale dell’Arch. Castaldo, per omessa fedele rappresentazione dello stato dei luoghi, avendo erroneamente graficizzato il fabbricato rispetto al quale si era poi configurata la violazione delle distanze legali. Infine, gli appellanti censurarono la sentenza nella parte in cui venivano condannati alla refusione delle spese processuali dei chiamati in causa dell’Arch. Castaldo. La Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 2850/2021, del 21 luglio 2021, riteneva, sulla base di diversa motivazione, non prescritta l’azione risarcitoria degli appellanti Secondo la Corte, infatti, il dies a quo era iniziato a decorrere dal passaggio in giudicato delle citate decisioni, in quanto solo allora i [OSCURATO:PERSONA] e Silvestri avevano avuto oggettiva conoscenza dell’errore costruttivo. Nel merito, il giudice del gravame aveva confermato la decisione di primo grado, affermando l’insussistenza di una responsabilità in capo all’Arch. Castaldo, in quanto l’arretramento del fabbricato non era dipeso da un suo errore progettuale, ma dal contrasto tra le norme urbanistiche del Comune di Afragola e le norme dettate in materia di distanze nelle costruzioni dal codice civile e dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968. Tale contrasto escludeva la responsabilità dell’architetto ai sensi dell’art. 2236 c.c., trattandosi di “soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, salvi i casi di dolo o di colpa grave, certamente quivi non ricorrenti”. Con conseguente assorbimento delle altre allegazioni d’appello, riguardanti prevalentemente il quantum della pretesa risarcitoria. Parimenti assorbite, a fronte della accertata inesistenza di responsabilità professionale dell’Arch. Castaldo, erano le domande da lui proposte nei confronti della compagnia assicurativa e quella di chiamata in causa del Comune di Afragola, contro cui non era stata proposta domanda diretta da parte degli appellanti. Infine, relativamente alle spese processuali, la Corte di appello aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado, ritenendo ingiusto che gli appellanti dovessero farsi carico delle spese dell’assicuratore dell’Arch. Castaldo, da quest’ultimo chiamato in causa. 3. Avverso tale sentenza i [OSCURATO:PERSONA] e Silvestri propongono ricorso per cassazione, sulla base di due motivi illustrati da memoria. 3.1. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, l’Arch. Castaldo, mentre il Comune di Afragola deposita memoria ex art. 370, comma 1, c.p.c. Considerato che: 4.1.Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 c.c. e 2236 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5, nonché art. 132 c.p.c. Motivazione perplessa e contraddittoria. Anomalia della motivazione. Omesso esame di un punto decisivo della controversia”. Secondo i [OSCURATO:PERSONA] e Silvestri, la Corte di appello ha ritenuto irrilevante l’erroneità del progetto redatto dall’Arch. Castaldo, sulla base di una motivazione perplessa e contraddittoria attese le precedenti decisioni del Tribunale che avevano accertato la responsabilità del professionista per aver redatto tale progetto in difformità al piano particolareggiato e in violazione delle norme sulle distanze legali prescritte dall’art. 873 c.c. e dell’art. 9 del d.m. 1444/1968. Ciò costituiva un fatto decisivo per il giudizio, con conseguente vizio della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. In particolare, la motivazione del giudice dell’appello sarebbe contraddittoria in quanto, malgrado avesse riconosciuto che l’Arch. Castaldo era incorso in errore nella rilevazione dello stato dei luoghi, lo aveva comunque esonerato da responsabilità, quando invece il progettista doveva rispondere del suo errore trattandosi di un’obbligazione di risultato e di una diligenza qualificata ex art.2236 c.c. e art. 1176 c.c. 4.2. C on il secondo motivo, parte ricorrente censura “Errores in procedendo e in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 c.c. e 2236 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5, nonché art. 132 c.p.c. Motivazione perplessa e contraddittoria. Anomalia della motivazione. Motivazione apparente. Vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.”. La Corte territoriale, facendo una errata applicazione dei principi ex artt. 2236 e 1176 c.c., ha esentato da responsabilità l’Arch. Castaldo adducendo problemi tecnici di particolare difficoltà mai dedotti e provati dal professionista. In tal modo, sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione e in un error in procedendo. 5.Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato. In tema di contratto d’opera per la redazione di un progetto edilizio, è ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che il progettista dei lavori e direttore degli stessi deve assicurare la conformità di tale progetto alla normativa urbanistica e, al contempo, “individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell’opera richiesta dal committente (Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8014; Cass. Sez. 3, 09/07/2019, n. 18342). Come questa Corte ha più volte affermato, si tratta di un’obbligazione di risultato, in base alla quale il professionista è tenuto “alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l’irrealizzabilità dell’opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell’incarico” (Cass. civ., Sez. II, 21/03/2023, n. 8058; Cass. civ., Sez. II, 12/02/2021, n. 3686; Cass. civ., Sez. II, 18/01/2017, n. 1214; Cass. civ., Sez. II, 19/07/2016, n. 14759). In tale quadro, è stato anche precisato che la costruzione realizzata in conformità al progetto, ma in violazione delle distanze legali, determina un fatto illecito, con conseguente diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, stante il nesso causale tra detto illecito ed il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori (Cass. civ., Sez. II, 11/03/2019, n. 6917; Cass.civ., Sez. II, 30/01/2003, n. 1513). Pertanto, la Corte di appello ha errato nell’applicazione degli artt.1176 e 2236 c.c., in quanto ha affermato che il contrasto tra le norme locali e la norma nazionale non rientrava nel sapere specialistico dell’architetto, sebbene fosse stata accertata giudizialmente l’erroneità del progetto per difformità alle norme civilistiche in materia di distanze e all’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, gerarchicamente sovraordinate alla normativa urbanistica. L’accoglimento del primo motivo nei termini sopra illustrati assorbe l’esame di tutte le ulteriori censure ed anche il secondo motivo di ricorso. 6. Pertanto, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, come in motivazione, dichiara assorbite le ulteriori censure del primo motivo e il secondo motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione personale, anche per le spese di questo giudizio. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, come in motivazione, dichiara assorbite le ulteriori censure del primo motivo e il secondo motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia alla Cort
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