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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00105/2026

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inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 10 settembre 2025, la Corte d’appello di Napoli rigettaval’opposizione all’ordine di demolizione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ordineemesso dalla Procura generale presso la Corte d’appello di Napoli e relativa al manufatto dicui alla sentenza emessa dalla medesima Corte d’appello in data 14 giugno 2001,irrevocabile in data 16 ottobre 2011.2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diXXXXXXXXXXXXXX, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, disp.

Att. cod. proc. pen.2.1.

Deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione anche sotto il profilodell’omessa pronuncia sui motivi proposti al giudice dell’esecuzione.In sintesi, si sostiene che l’ordinanza della Corte d’appello non si addentra nei rilieviprospettati in sede di incidente di esecuzione, offrendo una motivazione carente e nonidonea a riscontrare le doglianze.

In particolare: (i) non vi sarebbe un confronto puntuale conla documentazione sanitaria depositata, né una valutazione sulla impossibilità (per ragioni disalute e invalidità) di lasciare l’immobile attuale; (ii) l’ordinanza valorizza il tempo trascorso(24 anni) e la presunta mancata attivazione della ricorrente, ma non spiega perché lepatologie cronicizzate non osterebbero, in concreto, a un trasloco verso un’abitazione idonea(con “adeguata barriera architettonica”), né verifica la reperibilità reale di tale soluzione inrelazione al nucleo familiare.

Il G.E. avrebbe inoltre omesso di pronunciarsi su aspettispecifici: (i) le esigenze abitative contingenti della ricorrente; (ii) la situazione sanitaria dellaricorrente e della figlia (invalidità, patologie, necessità strutturali); (iii) la richiesta disospensione dell’ordine di sgombero correlata allo stato di salute e alle condizioni abitative.Tali omissioni vengono qualificate come vizi di motivazione e/o di mancato esame dipunti decisivi, idonei a integrare l’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., poiché l’ordinanza nonesporrebbe la ragione del rigetto in relazione agli elementi prospettati e documentati.

Infine,il ricorso evidenzia che il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto e dovuto attivareaccertamenti opportuni (es. verifiche sulla concreta possibilità di reperire un alloggiocompatibile con le esigenze sanitarie e strutturali), prima di affermare l’assenza diimpedimenti al trasloco.

La mancata attivazione viene, dunque, posta a fondamento deldifetto di motivazione.2.2.

Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’erroneaapplicazione dell’art. 8 CEDU.In sintesi, il ricorso incentra la seconda macrocensura sull’erronea applicazionedell’art. 8 CEDU (right to respect for private and family life and home), deducendo che il G.E.non avrebbe svolto il necessario scrutinio di proporzionalità tra l’interesse pubblicoall’esecuzione dell’ordine di demolizione (ripristino della legalità urbanistica) e il pregiudizioarrecato al diritto al domicilio/vita privata della ricorrente e del nucleo familiare.

La difesarichiama a sostegno del proprio assunto sia giurisprudenza di legittimità che convenzionalee, in particolare: (i) Sez.

III, sentenza n. 423 del 14.12.2020, che – come riportato nel ricorso– assume la forza vincolante dell’orientamento consolidato della Corte EDU e impone ilrispetto del principio di proporzionalità nell’attuazione degli ordini di demolizione quandol’immobile sia abituale abitazione di una persona; il ricorso indica anche i markers divalutazione (consapevolezza della violazione, età dei residenti, condizioni socioeconomiche,salute); (ii) Sez.

III, n. 3482/2023, richiamata quale arresto più recente rispetto a quelliconsiderati dal G.E. secondo la difesa; (iii) Corte EDU, 17.10.2013, Winterstein ed altri c.richiedono un rigoroso test di necessità/proporzionalità.In definitiva, la censura di violazione di legge è articolata nel sostenere che il G.E.avrebbe disapplicato o mal applicato l’art. 8 CEDU e la relativa giurisprudenza “consolidata”,omettendo di misurare gli effetti dell’esecuzione sulle condizioni concrete della ricorrente(invalidità, patologie, unica dimora, difficoltà economiche).

Il ricorso denuncia che l’ordinanzasi sia concentrata sulla mancata dimostrazione dell’impossibilità di reperire una nuovasistemazione, senza valutare (né far verifiche) sulle restrizioni oggettive derivanti dallecondizioni sanitarie e dalle esigenze strutturali dell’alloggio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, trattato cartolarmente secondo il rito previsto dall'art. 611, cod. proc. pen.,è inammissibile.2.

Entrambi i motivi - che meritano congiunta trattazione, attesa l'intima connessionedei profili di doglianza ad essi sottesa - si espongono al giudizio di inammissibilità.2.1.

L’ordinanza impugnata, invero, risponde in maniera adeguata e puntuale allerichieste articolate in sede di incidente di esecuzione da parte dell’allora opponente.L’ordinanza, in particolare, riguarda l’incidente di esecuzione proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo, emesso dallaProcura Generale di Napoli in esecuzione della sentenza definitiva n. 5670/00 (Corted’Appello di Napoli, 14.06.2001, irrevocabile dal 16.10.2001).

La difesa della ricorrenteaveva fondato l’istanza su diversi elementi: (i) l’immobile, ultimato nel 1999, è abitatostabilmente dalla XXXXX e dal suo nucleo familiare; (ii) nel 2004 la XXXXX ha presentatodomanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003, pagando oneri e oblazione percirca 50.000 euro; (iii) a seguito dell’ingiunzione a demolire, la XXXXX era stata autorizzataall’autodemolizione, ma non vi ha provveduto, giustificando l’inottemperanza consopravvenute difficoltà economiche e gravi condizioni di salute proprie e della figlia XXXXX(disabile, sottoposta a plurimi interventi chirurgici anche all’estero); (iv) la difesa, infine, hainvocato l’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e la giurisprudenza dilegittimità e della Corte EDU, chiedendo un bilanciamento tra l’interesse pubblico al ripristinodei luoghi e la tutela della vita privata e familiare.2.2.

La Corte d’appello, dopo aver richiamato il parere negativo della Procura Generale,ha respinto la richiesta, motivando come segue.

Anzitutto, quanto al principio diproporzionalità e alla richiamata giurisprudenza della Corte EDU e di legittimità, la Corted’appello ha ricordato che il giudice dell’esecuzione deve rispettare il principio diproporzionalità nell’attuazione dell’ordine di demolizione di un’abitazione abusiva, comeelaborato dalla Corte EDU (sentenze Ivanova e Cherkezov c.

Bulgaria, 21/04/2016;Kaminskas c.

Lituania, 04/08/2020) e recepito dalla Cassazione (Sez. 3, n. 423 del14/12/2020, dep. 2021, Leoni, Rv. 280270 – 01; Sez. 3, n. 15141 del 20/02/2019, Pignalosa,non mass.).

Occorre quindi valutare caso per caso, bilanciando il diritto all’abitazione ex art.8 CEDU e l’interesse pubblico al rispetto della legalità edilizia.

Nella valutazione concreta,poi, ricorda la Corte d’appello, il giudice deve considerare: (i) la consapevolezza dell’illiceitàdella condotta da parte dell’interessato; (ii) il tempo a disposizione, dopo la definitività dellasentenza, per ottenere la sanatoria o trovare una soluzione abitativa alternativa; (iii) lecondizioni di salute e socioeconomiche, solo se rilevanti ai fini del principio diproporzionalità.2.3.

Orbene, facendo coerente applicazione delle surrichiamate coordinateermeneutiche, la Corte d’appello, nella valutazione del caso concreto, ha rilevato che: (i) laXXXXX era consapevole dell’illiceità, avendo presentato domanda di condono e chiestol’autodemolizione; (ii) sono trascorsi 24 anni dal passaggio in giudicato della sentenza,senza che la ricorrente abbia mostrato serio interesse a risolvere la questione abitativa; (iii) illungo decorso del tempo non può fondare un legittimo affidamento a favore del condannato;(iv) non risulta documentata una situazione di povertà (assenza di ISEE), né si configura un“abuso edilizio di necessità”; l’immobile è una villetta unifamiliare di notevoli dimensioni; (v)le condizioni di salute, pur documentate, sono cronicizzate e non impediscono iltrasferimento in altra abitazione idonea; (vi) la tutela della salute, secondo la giurisprudenzadi legittimità (Sez. 3, n. 48820 del 02/11/2023, F., Rv. 285756 – 02; Sez. 3, n. 31963 del15/05/2024, Arcucci ed altro, non mass.), richiede che i soggetti fragili siano posti in ambienticonformi alla normativa edilizia, che garantisce anche il loro benessere.2.4.

Alla luce del richiamato apparato argomentativo, la decisione non merita censura.Ed invero, la Corte d’appello ha correttamente applicato i principi elaborati dalla CorteEDU e da questa Corte.

Anzitutto, ha effettuato un bilanciamento tra interesse pubblico ediritti individuali, valutando le circostanze concrete (consapevolezza dell’abuso, tempotrascorso, condizioni economiche e di salute).

In secondo luogo, ha escluso la sussistenza diun affidamento legittimo o di un abuso edilizio di necessità.

Infine, ha richiamato lagiurisprudenza nazionale e convenzionale, applicando il principio di proporzionalità in modoconforme agli standard europei e nazionali.2.5.

Non sono infatti ravvisabili i vizi motivazionali di omessa motivazione o dimotivazione contraddittoria o manifestamente illogica dedotti.

Del resto, in tema diadempimento dell'obbligo della motivazione, il giudice di merito, per non sottrarsi a taleobbligo, nel dar conto del proprio convincimento, non è tenuto ad esaminare ed a confutaretutti gli argomenti prospettati dalle parti a sostegno della richiesta di una decisione diversa,essendo sufficiente che egli dica succintamente e chiaramente perché ha emesso unapronuncia anziché un'altra, senza incorrere nella violazione di specifiche norme di legge esenza infrangere lo schema logico su cui ha impostato il provvedimento (tra le tante: Sez. 1,n. 7847 del 02/05/1997, Polimeni, Rv. 208261 - 01).2.6.

Il provvedimento riconosce invero la presenza di patologie, ma le qualifica come“ormai cronicizzate” e ritiene, dunque, con motivazione non manifestamente illogica, che nonimpediscano il trasloco in altra abitazione dotata di adeguata barriera architettonica.

LaCorte, inoltre, osserva che, dal passaggio in giudicato della sentenza (24 anni), la ricorrentenon ha mostrato alcun serio interesse a risolvere la questione abitativa, avendo avuto tutto iltempo per trovare una nuova sistemazione.

La Corte d’appello, ancora, richiamapuntualmente la giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU, affermando la necessità dibilanciare il diritto all’abitazione con l’interesse pubblico, ma conclude, con argomentazionialtrettanto immuni da censure, che nel caso concreto non sussistano elementi per derogareall’ordine di demolizione.

Infine, la Corte d’appello rileva l’assenza di documentazione ISEEprocessuali, la configurabilità di un “abuso edilizio di necessità”.2.7.

Il provvedimento impugnato risponde dunque alle critiche sollevate nel ricorso, nonpotendo tuttavia seguirsi la linea difensiva, la quale ritiene che l’ordinanza abbia risposto alledoglianze difensive in sede di esecuzione in modo giudicato insufficiente e non approfondito.In particolare, sulle condizioni di salute, la Corte considera le patologie come nonostative al trasloco, non dovendosi correttamente estendersi l’indagine (e, quindi,approfondire, come richiesto dalla difesa) all’esistenza effettiva di soluzioni abitativealternative compatibili con le esigenze specifiche della ricorrente e della figlia, soluzioniperaltro non ricercate da ben 24 anni dalla ricorrente.Quanto alle esigenze abitative, la Corte ritiene correttamente che il lungo tempotrascorso sia sufficiente per escludere la sussistenza di un affidamento legittimo sullapermanenza nell’immobile abusivo.

Con particolare riferimento a tale ultimo profilo, lagiurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell’affermare che il titolare di unimmobile abusivo, destinatario di un ordine di demolizione, non può vantare alcunaffidamento legittimo sulla possibilità di permanere all’interno dell’immobile, anche se siatrascorso un lungo periodo di tempo dalla condanna per abuso edilizio.

Questa posizionetrova fondamento innanzitutto nella natura stessa dell’illecito edilizio, che si configura comeuna violazione permanente dell’assetto urbanistico e della legalità pubblica.

L’interesse delloStato al ripristino della legalità urbanistica e ambientale è considerato prevalente rispetto aqualsiasi situazione di fatto che si sia consolidata nel tempo.

In altre parole, il decorso deglianni non può trasformare una situazione di illegittimità in una posizione tutelabiledall’ordinamento.2.8.

La Corte di cassazione, con numerose pronunce (tra cui Sez. 3, n. 423 del14/12/2020, dep. 2021, Leoni, Rv. 280270 – 01; Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, D’Auria, Rv.282950 – 01), ha chiarito che il destinatario dell’ordine di demolizione non può maturare,sulla propria inerzia, un affidamento legittimo sulla permanenza all'interno dell'immobileabusivo.

L’intervento dello Stato, attraverso l’esecuzione coattiva dell’ordine di demolizione,rappresenta infatti il rimedio all’omesso adempimento volontario da parte del soggettoobbligato.

Pertanto, il semplice trascorrere del tempo non può costituire motivo dilegittimazione della permanenza nell’immobile abusivo, né può impedire l’esecuzione dellamisura demolitoria.2.9.

Anche la richiamata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo(CEDU) ha riconosciuto la necessità di bilanciare il diritto all’abitazione con l’interessepubblico al rispetto della normativa edilizia.

Tuttavia, tale bilanciamento non può mai tradursinella legittimazione di una situazione di illegalità, soprattutto quando il soggetto destinatariodell’ordine abbia agito con piena consapevolezza della violazione, come avvenuto nel casoin esame essendo ciò stato oggetto di accertamento divenuto irrevocabile.2.10.

In conclusione, il principio che si ricava dalla normativa e dalla giurisprudenza èchiaro: il titolare di un immobile abusivo non può invocare il decorso del tempo come fonte diaffidamento legittimo sulla permanenza nell’immobile, né può opporsi all’esecuzionedell’ordine di demolizione sulla base di una presunta stabilizzazione della propria posizione.L’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica e ambientale resta prevalente einsuscettibile di essere superato da situazioni di fatto consolidate, salvo casi eccezionali ditutela di diritti fondamentali, da valutarsi secondo il principio di proporzionalità.2.11.

Infine, sul principio di proporzionalità, la Corte d’appello richiama i principiconvenzionali e di legittimità, applicandoli in modo coerente (come del resto evidenziatoanche dal PG, richiamando anche la recente sentenza della Corte EDU Saliba c.

Malta dell’8novembre 2005, cui può senz'altro aggiungersi anche l'altrettanto recente sentenza dellaCorte EDU [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia del 23 ottobre 2025), valorizzando la consapevolezzadell’illiceità della condotta e la mancanza di iniziative concrete per risolvere la questioneabitativa.3.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza"versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 10 settembre 2025, la Corte d’appello di Napoli rigettaval’opposizione all’ordine di demolizione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ordineemesso dalla Procura generale presso la Corte d’appello di Napoli e relativa al manufatto dicui alla sentenza emessa dalla medesima Corte d’appello in data 14 giugno 2001,irrevocabile in data 16 ottobre 2011.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diXXXXXXXXXXXXXX, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione anche sotto il profilodell’omessa pronuncia sui motivi proposti al giudice dell’esecuzione.In sintesi, si sostiene che l’ordinanza della Corte d’appello non si addentra nei rilieviprospettati in sede di incidente di esecuzione, offrendo una motivazione carente e nonidonea a riscontrare le doglianze. In particolare: (i) non vi sarebbe un confronto puntuale conla documentazione sanitaria depositata, né una valutazione sulla impossibilità (per ragioni disalute e invalidità) di lasciare l’immobile attuale; (ii) l’ordinanza valorizza il tempo trascorso(24 anni) e la presunta mancata attivazione della ricorrente, ma non spiega perché lepatologie cronicizzate non osterebbero, in concreto, a un trasloco verso un’abitazione idonea(con “adeguata barriera architettonica”), né verifica la reperibilità reale di tale soluzione inrelazione al nucleo familiare. Il G.E. avrebbe inoltre omesso di pronunciarsi su aspettispecifici: (i) le esigenze abitative contingenti della ricorrente; (ii) la situazione sanitaria dellaricorrente e della figlia (invalidità, patologie, necessità strutturali); (iii) la richiesta disospensione dell’ordine di sgombero correlata allo stato di salute e alle condizioni abitative.Tali omissioni vengono qualificate come vizi di motivazione e/o di mancato esame dipunti decisivi, idonei a integrare l’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., poiché l’ordinanza nonesporrebbe la ragione del rigetto in relazione agli elementi prospettati e documentati. Infine,il ricorso evidenzia che il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto e dovuto attivareaccertamenti opportuni (es. verifiche sulla concreta possibilità di reperire un alloggiocompatibile con le esigenze sanitarie e strutturali), prima di affermare l’assenza diimpedimenti al trasloco. La mancata attivazione viene, dunque, posta a fondamento deldifetto di motivazione.2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’erroneaapplicazione dell’art. 8 CEDU.In sintesi, il ricorso incentra la seconda macrocensura sull’erronea applicazionedell’art. 8 CEDU (right to respect for private and family life and home), deducendo che il G.E.non avrebbe svolto il necessario scrutinio di proporzionalità tra l’interesse pubblicoall’esecuzione dell’ordine di demolizione (ripristino della legalità urbanistica) e il pregiudizioarrecato al diritto al domicilio/vita privata della ricorrente e del nucleo familiare. La difesarichiama a sostegno del proprio assunto sia giurisprudenza di legittimità che convenzionalee, in particolare: (i) Sez. III, sentenza n. 423 del 14.12.2020, che – come riportato nel ricorso– assume la forza vincolante dell’orientamento consolidato della Corte EDU e impone ilrispetto del principio di proporzionalità nell’attuazione degli ordini di demolizione quandol’immobile sia abituale abitazione di una persona; il ricorso indica anche i markers divalutazione (consapevolezza della violazione, età dei residenti, condizioni socioeconomiche,salute); (ii) Sez. III, n. 3482/2023, richiamata quale arresto più recente rispetto a quelliconsiderati dal G.E. secondo la difesa; (iii) Corte EDU, 17.10.2013, Winterstein ed altri c.richiedono un rigoroso test di necessità/proporzionalità.In definitiva, la censura di violazione di legge è articolata nel sostenere che il G.E.avrebbe disapplicato o mal applicato l’art. 8 CEDU e la relativa giurisprudenza “consolidata”,omettendo di misurare gli effetti dell’esecuzione sulle condizioni concrete della ricorrente(invalidità, patologie, unica dimora, difficoltà economiche). Il ricorso denuncia che l’ordinanzasi sia concentrata sulla mancata dimostrazione dell’impossibilità di reperire una nuovasistemazione, senza valutare (né far verifiche) sulle restrizioni oggettive derivanti dallecondizioni sanitarie e dalle esigenze strutturali dell’alloggio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, trattato cartolarmente secondo il rito previsto dall'art. 611, cod. proc. pen.,è inammissibile.2. Entrambi i motivi - che meritano congiunta trattazione, attesa l'intima connessionedei profili di doglianza ad essi sottesa - si espongono al giudizio di inammissibilità.2.1. L’ordinanza impugnata, invero, risponde in maniera adeguata e puntuale allerichieste articolate in sede di incidente di esecuzione da parte dell’allora opponente.L’ordinanza, in particolare, riguarda l’incidente di esecuzione proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo, emesso dallaProcura Generale di Napoli in esecuzione della sentenza definitiva n. 5670/00 (Corted’Appello di Napoli, 14.06.2001, irrevocabile dal 16.10.2001). La difesa della ricorrenteaveva fondato l’istanza su diversi elementi: (i) l’immobile, ultimato nel 1999, è abitatostabilmente dalla XXXXX e dal suo nucleo familiare; (ii) nel 2004 la XXXXX ha presentatodomanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003, pagando oneri e oblazione percirca 50.000 euro; (iii) a seguito dell’ingiunzione a demolire, la XXXXX era stata autorizzataall’autodemolizione, ma non vi ha provveduto, giustificando l’inottemperanza consopravvenute difficoltà economiche e gravi condizioni di salute proprie e della figlia XXXXX(disabile, sottoposta a plurimi interventi chirurgici anche all’estero); (iv) la difesa, infine, hainvocato l’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e la giurisprudenza dilegittimità e della Corte EDU, chiedendo un bilanciamento tra l’interesse pubblico al ripristinodei luoghi e la tutela della vita privata e familiare.2.2. La Corte d’appello, dopo aver richiamato il parere negativo della Procura Generale,ha respinto la richiesta, motivando come segue. Anzitutto, quanto al principio diproporzionalità e alla richiamata giurisprudenza della Corte EDU e di legittimità, la Corted’appello ha ricordato che il giudice dell’esecuzione deve rispettare il principio diproporzionalità nell’attuazione dell’ordine di demolizione di un’abitazione abusiva, comeelaborato dalla Corte EDU (sentenze Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, 21/04/2016;Kaminskas c. Lituania, 04/08/2020) e recepito dalla Cassazione (Sez. 3, n. 423 del14/12/2020, dep. 2021, Leoni, Rv. 280270 – 01; Sez. 3, n. 15141 del 20/02/2019, Pignalosa,non mass.). Occorre quindi valutare caso per caso, bilanciando il diritto all’abitazione ex art.8 CEDU e l’interesse pubblico al rispetto della legalità edilizia. Nella valutazione concreta,poi, ricorda la Corte d’appello, il giudice deve considerare: (i) la consapevolezza dell’illiceitàdella condotta da parte dell’interessato; (ii) il tempo a disposizione, dopo la definitività dellasentenza, per ottenere la sanatoria o trovare una soluzione abitativa alternativa; (iii) lecondizioni di salute e socioeconomiche, solo se rilevanti ai fini del principio diproporzionalità.2.3. Orbene, facendo coerente applicazione delle surrichiamate coordinateermeneutiche, la Corte d’appello, nella valutazione del caso concreto, ha rilevato che: (i) laXXXXX era consapevole dell’illiceità, avendo presentato domanda di condono e chiestol’autodemolizione; (ii) sono trascorsi 24 anni dal passaggio in giudicato della sentenza,senza che la ricorrente abbia mostrato serio interesse a risolvere la questione abitativa; (iii) illungo decorso del tempo non può fondare un legittimo affidamento a favore del condannato;(iv) non risulta documentata una situazione di povertà (assenza di ISEE), né si configura un“abuso edilizio di necessità”; l’immobile è una villetta unifamiliare di notevoli dimensioni; (v)le condizioni di salute, pur documentate, sono cronicizzate e non impediscono iltrasferimento in altra abitazione idonea; (vi) la tutela della salute, secondo la giurisprudenzadi legittimità (Sez. 3, n. 48820 del 02/11/2023, F., Rv. 285756 – 02; Sez. 3, n. 31963 del15/05/2024, Arcucci ed altro, non mass.), richiede che i soggetti fragili siano posti in ambienticonformi alla normativa edilizia, che garantisce anche il loro benessere.2.4. Alla luce del richiamato apparato argomentativo, la decisione non merita censura.Ed invero, la Corte d’appello ha correttamente applicato i principi elaborati dalla CorteEDU e da questa Corte. Anzitutto, ha effettuato un bilanciamento tra interesse pubblico ediritti individuali, valutando le circostanze concrete (consapevolezza dell’abuso, tempotrascorso, condizioni economiche e di salute). In secondo luogo, ha escluso la sussistenza diun affidamento legittimo o di un abuso edilizio di necessità. Infine, ha richiamato lagiurisprudenza nazionale e convenzionale, applicando il principio di proporzionalità in modoconforme agli standard europei e nazionali.2.5. Non sono infatti ravvisabili i vizi motivazionali di omessa motivazione o dimotivazione contraddittoria o manifestamente illogica dedotti. Del resto, in tema diadempimento dell'obbligo della motivazione, il giudice di merito, per non sottrarsi a taleobbligo, nel dar conto del proprio convincimento, non è tenuto ad esaminare ed a confutaretutti gli argomenti prospettati dalle parti a sostegno della richiesta di una decisione diversa,essendo sufficiente che egli dica succintamente e chiaramente perché ha emesso unapronuncia anziché un'altra, senza incorrere nella violazione di specifiche norme di legge esenza infrangere lo schema logico su cui ha impostato il provvedimento (tra le tante: Sez. 1,n. 7847 del 02/05/1997, Polimeni, Rv. 208261 - 01).2.6. Il provvedimento riconosce invero la presenza di patologie, ma le qualifica come“ormai cronicizzate” e ritiene, dunque, con motivazione non manifestamente illogica, che nonimpediscano il trasloco in altra abitazione dotata di adeguata barriera architettonica. LaCorte, inoltre, osserva che, dal passaggio in giudicato della sentenza (24 anni), la ricorrentenon ha mostrato alcun serio interesse a risolvere la questione abitativa, avendo avuto tutto iltempo per trovare una nuova sistemazione. La Corte d’appello, ancora, richiamapuntualmente la giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU, affermando la necessità dibilanciare il diritto all’abitazione con l’interesse pubblico, ma conclude, con argomentazionialtrettanto immuni da censure, che nel caso concreto non sussistano elementi per derogareall’ordine di demolizione. Infine, la Corte d’appello rileva l’assenza di documentazione ISEEprocessuali, la configurabilità di un “abuso edilizio di necessità”.2.7. Il provvedimento impugnato risponde dunque alle critiche sollevate nel ricorso, nonpotendo tuttavia seguirsi la linea difensiva, la quale ritiene che l’ordinanza abbia risposto alledoglianze difensive in sede di esecuzione in modo giudicato insufficiente e non approfondito.In particolare, sulle condizioni di salute, la Corte considera le patologie come nonostative al trasloco, non dovendosi correttamente estendersi l’indagine (e, quindi,approfondire, come richiesto dalla difesa) all’esistenza effettiva di soluzioni abitativealternative compatibili con le esigenze specifiche della ricorrente e della figlia, soluzioniperaltro non ricercate da ben 24 anni dalla ricorrente.Quanto alle esigenze abitative, la Corte ritiene correttamente che il lungo tempotrascorso sia sufficiente per escludere la sussistenza di un affidamento legittimo sullapermanenza nell’immobile abusivo. Con particolare riferimento a tale ultimo profilo, lagiurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell’affermare che il titolare di unimmobile abusivo, destinatario di un ordine di demolizione, non può vantare alcunaffidamento legittimo sulla possibilità di permanere all’interno dell’immobile, anche se siatrascorso un lungo periodo di tempo dalla condanna per abuso edilizio. Questa posizionetrova fondamento innanzitutto nella natura stessa dell’illecito edilizio, che si configura comeuna violazione permanente dell’assetto urbanistico e della legalità pubblica. L’interesse delloStato al ripristino della legalità urbanistica e ambientale è considerato prevalente rispetto aqualsiasi situazione di fatto che si sia consolidata nel tempo. In altre parole, il decorso deglianni non può trasformare una situazione di illegittimità in una posizione tutelabiledall’ordinamento.2.8. La Corte di cassazione, con numerose pronunce (tra cui Sez. 3, n. 423 del14/12/2020, dep. 2021, Leoni, Rv. 280270 – 01; Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, D’Auria, Rv.282950 – 01), ha chiarito che il destinatario dell’ordine di demolizione non può maturare,sulla propria inerzia, un affidamento legittimo sulla permanenza all'interno dell'immobileabusivo. L’intervento dello Stato, attraverso l’esecuzione coattiva dell’ordine di demolizione,rappresenta infatti il rimedio all’omesso adempimento volontario da parte del soggettoobbligato. Pertanto, il semplice trascorrere del tempo non può costituire motivo dilegittimazione della permanenza nell’immobile abusivo, né può impedire l’esecuzione dellamisura demolitoria.2.9. Anche la richiamata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo(CEDU) ha riconosciuto la necessità di bilanciare il diritto all’abitazione con l’interessepubblico al rispetto della normativa edilizia. Tuttavia, tale bilanciamento non può mai tradursinella legittimazione di una situazione di illegalità, soprattutto quando il soggetto destinatariodell’ordine abbia agito con piena consapevolezza della violazione, come avvenuto nel casoin esame essendo ciò stato oggetto di accertamento divenuto irrevocabile.2.10. In conclusione, il principio che si ricava dalla normativa e dalla giurisprudenza èchiaro: il titolare di un immobile abusivo non può invocare il decorso del tempo come fonte diaffidamento legittimo sulla permanenza nell’immobile, né può opporsi all’esecuzionedell’ordine di demolizione sulla base di una presunta stabilizzazione della propria posizione.L’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica e ambientale resta prevalente einsuscettibile di essere superato da situazioni di fatto consolidate, salvo casi eccezionali ditutela di diritti fondamentali, da valutarsi secondo il principio di proporzionalità.2.11. Infine, sul principio di proporzionalità, la Corte d’appello richiama i principiconvenzionali e di legittimità, applicandoli in modo coerente (come del resto evidenziatoanche dal PG, richiamando anche la recente sentenza della Corte EDU Saliba c. Malta dell’8novembre 2005, cui può senz'altro aggiungersi anche l'altrettanto recente sentenza dellaCorte EDU [OSCURATO:PERSONA] c. Italia del 23 ottobre 2025), valorizzando la consapevolezzadell’illiceità della condotta e la mancanza di iniziative concrete per risolvere la questioneabitativa.3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza"versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 00105/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris