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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 9 maggio 2023

Cassazione n. 20053/2024

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

ORDINANZA sul ricorso r.g.n.20884/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso gli Uffici della Delegazione romana della Regione, rappresentata e difesa dall’avvocatoISABELLA FORNELLI; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 156, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; A.R.I.F.

PUGLIA - [OSCURATO:PERSONA]’ IRRIGUE E FORESTALI, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 8786/2022 del TRIBUNALE di BARI.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

Fatti di causa Con ricorso, ex art. 414 cod.proc. civ., depositato il giorno 8 agosto 2022, notificato alla Regione Puglia e iscritto con r.g.n. 8786/2022 presso il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, [OSCURATO:PERSONA] chiese di: accertare l’illegittimità della delibera della [OSCURATO:PERSONA] n.1168/2019 e dichiararne la disapplicazione incidenter tantum; accertare e dichiarare la nullità, l’illegittimità e, comunque, l’invalidità del licenziamento irrogatogli, in data 23 luglio 2019 con decorrenza retroattiva al 10 maggio 2019, in relazione al rapporto di lavoro a tempo determinato intrattenuto con la Regione Puglia; condannare l’Agenzia regionale per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestali (A.R.I.F.) e la Regione Puglia, in solido e/o ognuna per quanto di sua competenza , al pagamento delle retribuzioni afferenti alle mensilità occorse ed occorrende dalla data di efficacia del licenziamento sino alla naturale scadenza del contratto (giugno 2019-agosto 2022) quantificate in euro 380.000,00; condannare l’ARIF e la Regione Puglia al risarcimento dei danni morale, esistenziale e alla vita di relazione, la cui quantificazione veniva rimessa al Giudice adito. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, eccepì, in via assolutamente preliminare, l’inammissibilità della domanda per carenza assoluta di giurisdizione, atteso che la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente non era in alcun modo riconducibile a un atto di gestione del rapporto di lavoro, posto in essere dalla Regione Puglia, quale datore di lavoro, ma direttamente discendente dalla Legge Regionale n. 19/2009 che aveva attribuito tutte le funzioni di Direttore generale ai Commissari; in via gradata, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di domanda diretta a disapplicare un provvedimento amministrativo.

Si costituiva l’A.R.I.F. eccependo, anch’essa, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] monocratico, in funzione del Giudice del lavoro, del Tribunale di Bari, sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 9 maggio 2023, rinviava la causa per la discussione sulle istanze istruttorie e per eventuale formulazione di proposta transattiva ritenendo che le eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute potessero essere decise unitamente al merito.

Con ricorso, per regolamento preventivo di giurisdizione ex art.41 cod. proc. civ., la Regione Puglia, eccependo la violazione degli artt. 4 e 5 della legge n.248 del 1865 all.

E, dell’art.63 del T.U. n.165 del 2001 e la violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 104 del 2010, chiedeva a questa Corte a Sezioni Unite di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario dichiarando la giurisdizione del Giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA], costituitosi con controricorso, chiedeva il rigetto del ricorso siccome inammissibile e/o comunque infondato,dovendosi confermare la giurisdizione del giudice ordinario.

L’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali -A.R.I.F.

PUGLIA depositava controricorso aderendo alle conclusioni rassegnate dalla Regione Puglia.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale il P.G., nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.

L’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali -A.R.I.F.

Puglia ha depositato memoria.

Ragioni della decisione 1.Con il ricorso la Regione Puglia -tralasciata l’eccezione formulata in via principale nel giudizio presupposto circa il difetto assoluto di giurisdizione- chiede a questa Corte affermarsi che la giurisdizione, in quel giudizio, appartiene al Giudice amministrativo.

Secondo la prospettazione difensiva, avendo il dott. [OSCURATO:PERSONA] chiesto espressamente la disapplicazione della delibera di [OSCURATO:PERSONA] n.1168 del 2019 (con la quale, in diretta applicazione della legge regionale n.19/2019, si era dato mandato al Direttore della Sezione Personale per ogni altro adempimento necessario per consentire la piena funzionalità degli organi commissariali ivi compresa la risoluzione del contratto con il Direttore generale) il petitum sostanziale, proposto innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Bari, investirebbe direttamente l’atto con cui la Giunta aveva disposto la rimozione del contratto di lavoro, atto che non rientr erebbe tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, ma costituirebbeesercizio di potere amministrativo di macro organizzazione, in quanto diretto ad incidere sugli assetti organizzativi e amministrativi dell’ARIF.

Ne consegue, sempre secondo la prospettazione difensiva, che essendo l’atto direttamente e immediatamente produttivo degli effetti lesivi lamentati dal dott. [OSCURATO:PERSONA], larelativa delibera non poteva essere disapplicata sic et simpliciter dal Giudice ordinario e che la giurisdizione appartieneal Giudice amministrativo.

Il motivo è infondato, condividendosi le conclusioni del Procuratore generale nel senso della ricorrenza della giurisdizione del giudice ordinario.

L'art. 63, primo comma, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 precisa che "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro,il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità̀ dirigenziale, nonch é́ quelle concernenti le indennit à̀ di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché́ vengano in questione atti amministrativi presupposti.

Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.

L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'attoamministrativo rilevante nella controversia non ̀ causa di sospensione del processo".

Secondo la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale (cfr., di recente tra le altre, Cass., sez. un., 24 gennaio 2024, n. 2368).

Nel caso di specie, l’originario ricorrente ha chiesto di accertare, incidentalmente, l’illegittimità della delibera della [OSCURATO:PERSONA], e quindi, la nullità e, comunque, l’invalidità del licenziamento irrogato, chiedendo, come ulteriormente specificato in controricorso, di essere reintegrato nel posto di direttore generale, poiché il licenziamento è avvenuto con modalità procedurali che hanno violato il diritto alla conservazione del posto di lavoro, sostenendo di avere diritto a che il rapporto di lavoro (a tempo determinato) prosegua senza soluzioni di continuità sino alla naturale scadenza, con condanna della Pubblica amministrazione al pagamento delle retribuzioni afferenti alle mensilità occorse ed occorrende dalla data di efficacia del licenziamento sino alla naturale scadenza del contratto ed al risarcimento del danno.

Il rapporto dedotto in giudizio è, quindi, inequivocabilmente, il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, consistito nell’incarico di Direttore generale dell’A.R.I.F., e il petitumsostanziale attiene alla prosecuzione di quel rapporto o, quanto meno,a fronte di una cessazione unilaterale dedotta come illegittima, alla reintegra per equivalente.

Si tratta, pertanto, di una posizione di diritto soggettivo perfetto, di fonte negoziale, non rilevando, ai fini della giurisdizione, l'invocata illegittimità dell'atto amministrativo di macroorganizzazione con il quale tale incarico è stato assegnato -rispetto al quale il giudice ordinario può procedere, in via incidentale, alla sua disapplicazione -atteso che la controversia non investe la verifica della generale legittimità del provvedimento amministrativo ma esclusivamente l'assegnazione dell’incarico dedotto in giudizio e il rapporto contrattuale che ne ̀ derivato e del quale si assume l’illegittima risoluzione.

In tal senso ̀ fermo, ormai, l’orientamento di questa Corte sin da Cass ., Sez.

Un., 4 luglio 2014n. 15304, seguita da Cass. , Sez.

Un. , 20 giugno 2017 n.15276 così massimata: In tema di pubblico impiego privatizzato, la domanda diretta al riconoscimento del diritto alle differenze retributive corrispondenti all'incarico dirigenziale di fascia stipendiale superiore previsto nel contratto individuale ha ad oggetto una posizione di diritto soggettivo perfetto, di fonte negoziale, sicché appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, cui è attribuito il potere di disapplicare gli eventuali atti amministrativi presupposti illegittimi (nella specie, il provvedimento macro-organizzativo di ridefinizione della posizione organizzativa, con attribuzione di un trattamento economico inferiore, successivo alla stipula del contratto), incidenti direttamente o indirettamente sulle situazioni giuridiche soggettive del dipendente .

Successivamente (v.

Cass. , Sez.

U ., 17 dicembre 2018 n.32625 ) si è espressamente statuito che in tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimit à̀ , costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio - nella specie, il ricorrente aveva impugnato la revoca di un incarico dirigenziale lamentando l'illegittima soppressione del dipartimento cui era preposto .

Il principio ̀ stato poi , ulteriormente, ribadito da Cass. , S.U. , 10 novembre 2020 n. 25210, a mente della quale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia introdotta dal dipendente di un [OSCURATO:PERSONA] regionale per ottenere il riconoscimento del diritto a un superiore inquadramento, previa disapplicazione del decreto del Presidente della Regione contenente un diverso criterio di classificazione del personale e da Cass., sez. un., 12 marzo 2021n.7032.

Alla luce di tali principi,dai quali non vi è ragione di discostars i , il ricorso va rigettato con affermazione della giurisdizione in capo al giudice ordinario- tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, il quale provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario -Tribunale di Bari in funzione di Giudice del lavoro- din

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ORDINANZA sul ricorso r.g.n.20884/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso gli Uffici della Delegazione romana della Regione, rappresentata e difesa dall’avvocatoISABELLA FORNELLI; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 156, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; A.R.I.F. PUGLIA - [OSCURATO:PERSONA]’ IRRIGUE E FORESTALI, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 8786/2022 del TRIBUNALE di BARI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario. Fatti di causa Con ricorso, ex art. 414 cod.proc. civ., depositato il giorno 8 agosto 2022, notificato alla Regione Puglia e iscritto con r.g.n. 8786/2022 presso il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, [OSCURATO:PERSONA] chiese di: accertare l’illegittimità della delibera della [OSCURATO:PERSONA] n.1168/2019 e dichiararne la disapplicazione incidenter tantum; accertare e dichiarare la nullità, l’illegittimità e, comunque, l’invalidità del licenziamento irrogatogli, in data 23 luglio 2019 con decorrenza retroattiva al 10 maggio 2019, in relazione al rapporto di lavoro a tempo determinato intrattenuto con la Regione Puglia; condannare l’Agenzia regionale per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestali (A.R.I.F.) e la Regione Puglia, in solido e/o ognuna per quanto di sua competenza , al pagamento delle retribuzioni afferenti alle mensilità occorse ed occorrende dalla data di efficacia del licenziamento sino alla naturale scadenza del contratto (giugno 2019-agosto 2022) quantificate in euro 380.000,00; condannare l’ARIF e la Regione Puglia al risarcimento dei danni morale, esistenziale e alla vita di relazione, la cui quantificazione veniva rimessa al Giudice adito. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, eccepì, in via assolutamente preliminare, l’inammissibilità della domanda per carenza assoluta di giurisdizione, atteso che la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente non era in alcun modo riconducibile a un atto di gestione del rapporto di lavoro, posto in essere dalla Regione Puglia, quale datore di lavoro, ma direttamente discendente dalla Legge Regionale n. 19/2009 che aveva attribuito tutte le funzioni di Direttore generale ai Commissari; in via gradata, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di domanda diretta a disapplicare un provvedimento amministrativo. Si costituiva l’A.R.I.F. eccependo, anch’essa, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] monocratico, in funzione del Giudice del lavoro, del Tribunale di Bari, sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 9 maggio 2023, rinviava la causa per la discussione sulle istanze istruttorie e per eventuale formulazione di proposta transattiva ritenendo che le eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute potessero essere decise unitamente al merito. Con ricorso, per regolamento preventivo di giurisdizione ex art.41 cod. proc. civ., la Regione Puglia, eccependo la violazione degli artt. 4 e 5 della legge n.248 del 1865 all. E, dell’art.63 del T.U. n.165 del 2001 e la violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 104 del 2010, chiedeva a questa Corte a Sezioni Unite di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario dichiarando la giurisdizione del Giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA], costituitosi con controricorso, chiedeva il rigetto del ricorso siccome inammissibile e/o comunque infondato,dovendosi confermare la giurisdizione del giudice ordinario. L’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali -A.R.I.F. PUGLIA depositava controricorso aderendo alle conclusioni rassegnate dalla Regione Puglia. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale il P.G., nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario. L’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali -A.R.I.F. Puglia ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1.Con il ricorso la Regione Puglia -tralasciata l’eccezione formulata in via principale nel giudizio presupposto circa il difetto assoluto di giurisdizione- chiede a questa Corte affermarsi che la giurisdizione, in quel giudizio, appartiene al Giudice amministrativo. Secondo la prospettazione difensiva, avendo il dott. [OSCURATO:PERSONA] chiesto espressamente la disapplicazione della delibera di [OSCURATO:PERSONA] n.1168 del 2019 (con la quale, in diretta applicazione della legge regionale n.19/2019, si era dato mandato al Direttore della Sezione Personale per ogni altro adempimento necessario per consentire la piena funzionalità degli organi commissariali ivi compresa la risoluzione del contratto con il Direttore generale) il petitum sostanziale, proposto innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Bari, investirebbe direttamente l’atto con cui la Giunta aveva disposto la rimozione del contratto di lavoro, atto che non rientr erebbe tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, ma costituirebbeesercizio di potere amministrativo di macro organizzazione, in quanto diretto ad incidere sugli assetti organizzativi e amministrativi dell’ARIF. Ne consegue, sempre secondo la prospettazione difensiva, che essendo l’atto direttamente e immediatamente produttivo degli effetti lesivi lamentati dal dott. [OSCURATO:PERSONA], larelativa delibera non poteva essere disapplicata sic et simpliciter dal Giudice ordinario e che la giurisdizione appartieneal Giudice amministrativo. Il motivo è infondato, condividendosi le conclusioni del Procuratore generale nel senso della ricorrenza della giurisdizione del giudice ordinario. L'art. 63, primo comma, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 precisa che "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro,il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità̀ dirigenziale, nonch é́ quelle concernenti le indennit à̀ di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché́ vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'attoamministrativo rilevante nella controversia non ̀ causa di sospensione del processo". Secondo la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale (cfr., di recente tra le altre, Cass., sez. un., 24 gennaio 2024, n. 2368). Nel caso di specie, l’originario ricorrente ha chiesto di accertare, incidentalmente, l’illegittimità della delibera della [OSCURATO:PERSONA], e quindi, la nullità e, comunque, l’invalidità del licenziamento irrogato, chiedendo, come ulteriormente specificato in controricorso, di essere reintegrato nel posto di direttore generale, poiché il licenziamento è avvenuto con modalità procedurali che hanno violato il diritto alla conservazione del posto di lavoro, sostenendo di avere diritto a che il rapporto di lavoro (a tempo determinato) prosegua senza soluzioni di continuità sino alla naturale scadenza, con condanna della Pubblica amministrazione al pagamento delle retribuzioni afferenti alle mensilità occorse ed occorrende dalla data di efficacia del licenziamento sino alla naturale scadenza del contratto ed al risarcimento del danno. Il rapporto dedotto in giudizio è, quindi, inequivocabilmente, il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, consistito nell’incarico di Direttore generale dell’A.R.I.F., e il petitumsostanziale attiene alla prosecuzione di quel rapporto o, quanto meno,a fronte di una cessazione unilaterale dedotta come illegittima, alla reintegra per equivalente. Si tratta, pertanto, di una posizione di diritto soggettivo perfetto, di fonte negoziale, non rilevando, ai fini della giurisdizione, l'invocata illegittimità dell'atto amministrativo di macroorganizzazione con il quale tale incarico è stato assegnato -rispetto al quale il giudice ordinario può procedere, in via incidentale, alla sua disapplicazione -atteso che la controversia non investe la verifica della generale legittimità del provvedimento amministrativo ma esclusivamente l'assegnazione dell’incarico dedotto in giudizio e il rapporto contrattuale che ne ̀ derivato e del quale si assume l’illegittima risoluzione. In tal senso ̀ fermo, ormai, l’orientamento di questa Corte sin da Cass ., Sez. Un., 4 luglio 2014n. 15304, seguita da Cass. , Sez. Un. , 20 giugno 2017 n.15276 così massimata: In tema di pubblico impiego privatizzato, la domanda diretta al riconoscimento del diritto alle differenze retributive corrispondenti all'incarico dirigenziale di fascia stipendiale superiore previsto nel contratto individuale ha ad oggetto una posizione di diritto soggettivo perfetto, di fonte negoziale, sicché appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, cui è attribuito il potere di disapplicare gli eventuali atti amministrativi presupposti illegittimi (nella specie, il provvedimento macro-organizzativo di ridefinizione della posizione organizzativa, con attribuzione di un trattamento economico inferiore, successivo alla stipula del contratto), incidenti direttamente o indirettamente sulle situazioni giuridiche soggettive del dipendente . Successivamente (v. Cass. , Sez. U ., 17 dicembre 2018 n.32625 ) si è espressamente statuito che in tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimit à̀ , costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio - nella specie, il ricorrente aveva impugnato la revoca di un incarico dirigenziale lamentando l'illegittima soppressione del dipartimento cui era preposto . Il principio ̀ stato poi , ulteriormente, ribadito da Cass. , S.U. , 10 novembre 2020 n. 25210, a mente della quale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia introdotta dal dipendente di un [OSCURATO:PERSONA] regionale per ottenere il riconoscimento del diritto a un superiore inquadramento, previa disapplicazione del decreto del Presidente della Regione contenente un diverso criterio di classificazione del personale e da Cass., sez. un., 12 marzo 2021n.7032. Alla luce di tali principi,dai quali non vi è ragione di discostars i , il ricorso va rigettato con affermazione della giurisdizione in capo al giudice ordinario- tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, il quale provvederà anche sulle spese. P.Q.M. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario -Tribunale di Bari in funzione di Giudice del lavoro- din
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