CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00359/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione con riferimento all'ipotesi alternativa di un utilizzo non esclusivo e temporaneo del bene da parte dell'imputata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata, ove si rileva la constatazione diretta e ripetuta nel tempo, da parte di soggetti diversi, circa la presenza dell'imputata all'interno dell'immobile, anche dopo che era stato sequestrato e vi erano stati apposti i sigilli); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, inoltre, che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.349 cod. pen., è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. (si veda ancora pagina 2 della sentenza impugnata, ove si evidenza come il sequestro dell'immobile mediante l'apposizione di una lastra di corrugato metallico risulti effettuato in presenza dell'imputata che, pertanto, non poteva non averne consapevolezza); considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre che riproduttivo di profili di censura già correttamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, risulta manifestamente infondato, poiché teso a prospettare enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, infatti, nel caso di specie, nell'escludere la configurabilità della particolare tenuità del fatto sulla base della persistenza del danno determinato dalla occupazione di uno spazio comune dell'immobile di proprietà pubblica, i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui, qualora il reato per cui si proceda sia un reato permanente, la persistenza della condotta comporta una attenta valutazione della particolare tenuità dell'offesa, la cui sussistenza è tanto più difficilmente rilevabile quanto più a lungo si sia protratta la permanenza (cfr. Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, P.m. in proc. Derossi, Rv. 265448 — 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C