CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 giugno 2018
Cassazione n. 01855/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso r.g. n. 2223/2019proposto da: B B IMMOBILIARE S.R.L. , domiciliat a in ROMA, presso l o studio l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende; Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 2223/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrente - avverso la sentenza n. 1422/2018della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 / 12 /202 2 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 2223/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 5/6/2018, la Corte d’appello di Bologna, inaccoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta dal Quartieriavverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla B B Immobiliare s.r.l.per il pagamento, da parte del Quartie ri, di canoni di locazione relativi agli anni 2012 e 2013 dovuti dalla società Tre C s.n.c. di ColombiniNicola (già Tre C di [OSCURATO:PERSONA] C s.n.c.) in relazione a un contratto di locazione ad uso diverso da quello di abitazione conclusonel 2009 tr a la Tre C di [OSCURATO:PERSONA] C s.n.c. (in qualità diconduttrice) e la B B Immobiliare s.r.l. (in qualità di locatrice); a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevatol’erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui avevaritenuto che il Quartieri fosse tenuto a rispondere dei canoni di locazionedovuti dalla Tre C di [OSCURATO:PERSONA] C s.n.c. in relazione ai periodi indicati (2012 e 2013), essendo il Quartieri receduto dalla ridettasocietà nel 2010, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 2290 c.c., il socio receduto non è tenuto a rispondere delle obbligazioni socialisuccessive alla data del recesso, là dove tale recesso (come nel casodi specie) sia stato ritualmente portato a conoscenza dei terzi; avverso la sentenza d’appello, la B B Immobiliare s.r.l. propone ricorsoper cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; ClaudioQuartieri resiste con controricorso; laB B Immobiliare s.r.l. ha depositato memoria; considerato,preliminarmente, che le questioni di diritto sollevate dalle parti con i motivi di doglianza proposti avverso la sentenza impugnata e con i contrapposti scritti difensivi, appaiono dotate di Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 2223/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri particolarerilevanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., anche con rifermento aiprofili nomofilattici prospettabili con riguardo alla relativa decisione; che,pertanto, visto l’art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinviodella causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione inpubblica udienza; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussionein pubblica udienza. Cosìdeciso in Roma, nella camera di con