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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28533/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] G.[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 del GIP TRIBUNALE di NOVARAato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena dagli stessi richiesta per i contestati reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.

2. Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento; [OSCURATO:PERSONA] articola un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; [OSCURATO:PERSONA]& articola un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione degli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione tra i reati. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi vanno dichiarati inammissibili secondo le argomentazioni che seguono.

2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso, ai sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. pen.

Tale rinuncia, avente natura di atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, produce l'effetto estintivo del gravame, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 591 lett. d) cod. proc. pen. 3.

Il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]& ha ad oggetto doglianza non consentita.

Va rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, I in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tra questi non figurano la censura mossa che attiene alla congruità degli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione tra i reati.

4. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

5. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e delle somme ritenute eque in favore della Cassa delle ammende, come in dispositivo, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

L l;Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro cinquecento per Rameta e di curo tremila per Gjeci in favore della Cassa delle Ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] G.[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 del GIP TRIBUNALE di NOVARAato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena dagli stessi richiesta per i contestati reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento; [OSCURATO:PERSONA] articola un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; [OSCURATO:PERSONA]& articola un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione degli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione tra i reati. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi vanno dichiarati inammissibili secondo le argomentazioni che seguono. 2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso, ai sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. pen. Tale rinuncia, avente natura di atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, produce l'effetto estintivo del gravame, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 591 lett. d) cod. proc. pen. 3. Il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]& ha ad oggetto doglianza non consentita. Va rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, I in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tra questi non figurano la censura mossa che attiene alla congruità degli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione tra i reati. 4. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 5. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e delle somme ritenute eque in favore della Cassa delle ammende, come in dispositivo, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. L l;Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro cinquecento per Rameta e di curo tremila per Gjeci in favore della Cassa delle Ammen
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