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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11333/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23643/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.ta in Ventimiglia alla via Matteotti n. 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], da cui è rapp.ta e difesa come mandato in calce al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza n. 80/2/13 della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, depositata in data 30/9/2013, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] d'Oriano; [OSCURATO:PERSONA]:

1. con sentenza n. 80/2/13, depositata in data 30 settembre 2013, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria accoglieva l'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 57/1/11 della [OSCURATO:PERSONA] di Imperia, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di irrogazione di sanzioni per infedele dichiarazione ex art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997;

3. la CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente; la CTR aveva invece accolto l'appello sul presupposto che la stessa non avesse tratto alcun beneficio dalla violazione;

4. avverso la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 6 ottobre 2014, affidato a tre motivi; la contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con nota depositata in data 18 febbraio 2020, la contribuente formulava istanza per la sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018; [OSCURATO:PERSONA]:

1. l'istanza e la documentazione presentata dalla parte attestano l'avvenuta presentazione della richiesta di definizione agevolata per l'atto impositivo oggetto del presente contenzioso;

2. nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, entro il 31 dicembre 2020 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;

3. che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 dell'art. 391 c.p.c.;4.

Su tale premessa va dichiarata l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell'avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.

5. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell'intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dall'art. 6, comma 13, del d.l. 119 del 2018. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 21826 del 2020) 5.1 Non sussistono i presupposti per l'applicazione del "doppio contributo" come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia Cass. n. :14782 e n. 31732 del 2018).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 3 febbraio 2022.

Il Presidente tI. , Domenico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23643/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.ta in Ventimiglia alla via Matteotti n. 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], da cui è rapp.ta e difesa come mandato in calce al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza n. 80/2/13 della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, depositata in data 30/9/2013, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] d'Oriano; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza n. 80/2/13, depositata in data 30 settembre 2013, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria accoglieva l'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 57/1/11 della [OSCURATO:PERSONA] di Imperia, con compensazione delle spese di lite; 2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di irrogazione di sanzioni per infedele dichiarazione ex art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997; 3. la CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente; la CTR aveva invece accolto l'appello sul presupposto che la stessa non avesse tratto alcun beneficio dalla violazione; 4. avverso la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 6 ottobre 2014, affidato a tre motivi; la contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con nota depositata in data 18 febbraio 2020, la contribuente formulava istanza per la sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018; [OSCURATO:PERSONA]: 1. l'istanza e la documentazione presentata dalla parte attestano l'avvenuta presentazione della richiesta di definizione agevolata per l'atto impositivo oggetto del presente contenzioso; 2. nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, entro il 31 dicembre 2020 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; 3. che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 dell'art. 391 c.p.c.;4. Su tale premessa va dichiarata l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell'avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura. 5. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell'intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dall'art. 6, comma 13, del d.l. 119 del 2018. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 21826 del 2020) 5.1 Non sussistono i presupposti per l'applicazione del "doppio contributo" come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia Cass. n. :14782 e n. 31732 del 2018). P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 3 febbraio 2022. Il Presidente tI. , Domenico
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