CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05650/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni svolte dal difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha dichiarato il reato contestato ai ricorrenti estinto per prescrizione . 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Giuliano. 2.1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ragione della retrodatazione delle condotte contestate. In sostanza, la Corte, a fronte della contestazione che limitava gli elementi significativi alla smobilizzazione delle somme inerenti ad una polizza vita e dei ricavi relativi alla cessione dell'immobile di via Cavour 278, avrebbe individuato delle condotte più articolate, diverse e comunque precedenti a quelle in contestazione. Infatti, l'esecuzione del sequestro di prevenzione (20 novembre 2013) costituiva un dies a quo insuperabile per la perimetrazione dell'accusa, laddove la condanna ha dichiaratamente riguardato condotte avvenute il 13 febbraio 2013 e, quindi, in periodo non interessato dalla imputazione effettivamente articolata. Tale situazione avrebbe determinato l'impossibilità per la difesa di svolgere delle difese effettive e informate. 2.1.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge in quanto il giudice avrebbe dovuto prendere atto del fatto che i due imputati, moglie e figlio del proposto, ignoravano del tutto la finalità elusiva eventualmente posta a fondamento della condotta del congiunto. Infatti, la contestata attribuzione dei ricavi era conseguenza di posizioni giuridiche di cui gli imputati erano già titolari e, per converso, nemmeno vi era un potere dispositivo del presunto dominus ([OSCURATO:PERSONA] Luciano) sui beni medesimi anche in ragione delle limitazioni di libertà all'epoca sofferte. In sostanza, tutte le operazioni indicate in imputazione costituirebbero esclusivamente un eventuale post factum della condotta lecita nemmeno posta in contestazione e comunque contrastante con la evidente autonomia che caratterizzava la gestione dei ricorrenti. Peraltro, non vi sarebbe il carattere effettivo del danno conseguente alla condotta del 13 febbraio 2013 posto che i beni rimanevano comunque nel patrimonio familiare con conseguente operatività dell'articolo 19 comma 3 del decreto legislativo 159/2011. Nemmeno sarebbe ipotizzabile la sussistenza dell'elemento psicologico stante l'impossibilità di individuare da parte dei ricorrenti lo scopo elusivo dell'intera condotta perché costoro non potevano nemmeno ipotizzare il sopraggiungere di un imminente provvedimento ablativo. Avrebbe dovuto poi considerarsi l'anteriorità dell'acquisto del bene rispetto agli illeciti commessi dal dante causa e il fatto che il trasferimento dei beni rimaneva circoscritto ad un unico cespite a fronte di un patrimonio ben più ampio. Infine, il fatto che la FABRICIANI abbia mantenuto la disponibilità degli assegni e non abbia operato alcuna successiva cessione, anche considerando l'estrema estensione della procura di cui la donna era in possesso, sarebbe prova della buona fede di costei. 2.2 Ricorso [OSCURATO:PERSONA] Guliano con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 129 cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta una sostanziale modificazione delle condotte contestate in sede di condanna rispetto a quanto ascritto in sede di imputazione. Segnala, in via preliminare, che la procura rilasciata alla moglie risaliva al 16 novembre 2012 e che le limitazioni di libertà e l'impossibilità/divieto di incontrare i familiari erano proseguite da dicembre 2012 a maggio 2013. Di conseguenza, nessuna attività e nessuna gestione di fatto in questo periodo il ricorrente avrebbe potuto svolgere. Per altro verso, non avendo avuto costui notizia dell'indagine a proprio carico prima dell'esecuzione della misura, alla data del 16 novembre 2012 non avrebbe potuto concepire una volontà di sfuggire alle conseguenze patrimoniali della stessa. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]- ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi 4. La difesa ha depositato conclusioni scritte concludendo per raccoglimento del ricorso proposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi dei ricorsi, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, sono manifestamente infondati. 2. Dalla lettura del capo di imputazione, emerge con estrema chiarezza che la contestazione risulta articolata in una pluralità di fatti di cui sono riportati gli estremi e, specificamente, le date. Ne consegue che il profilo relativo alla cessione della quota di partecipazione del capitale della VALIMM da [OSCURATO:PERSONA] Giuliano a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avvenuta il 13 febbraio 2013 risulta oggetto di una specifica contestazione l'articolata al punto 2 del capo A), con la conseguenza che tale indicazione risultava univoca in ordine ai fatti inerenti alla cessione delle quote rispetto a cui la difesa avrebbe dovuto confrontarsi. Il riferimento ad una retrodatazione operato dalla Corte territoriale, dunque, non implica la presenza di fatti diversi rispetto a quelli dell'originaria contestazione né importa la valutazione di fatti precedenti ma è tesa unicamente a fissare una data di consumazione del reato diversa e precedente rispetto a quanto valutato dai precedenti giudici del merito sulla base della indicazione contenuta nella chiusura dell'imputazione stessa. Tale indicazione, infatti, derivava chiaramente da una distorta considerazione dei c.d. effetti permanenti del reato contestato. Il provvedimento impugnato, uniformandosi ai consolidati principi espressi da questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 25608 del 22/04/2022 Rv. 283629 - 01), pur valorizzando la presenza di tali ulteriori effetti, ha evidenziato la natura istantanea del reato che risulta consumato al momento in cui venga posto in essere l'ultimo atto dispositivo così come il fatto che il delitto de quo può assumere natura di fattispecie a condotta plurima o frazionata, sicché la modifica della compagine sociale o dell'organo amministrativo di una società, realizzata mediante la fittizia intestazione di quote a terzi, è suscettibile di determinare una "nuova apparenza", con raggiungimento di un assetto stabile e definitivo (Sez. 2, Sentenza n. 17035 del 10/03/2022 Rv. 283193 - 01). 2.1. L'atto dispositivo a cui ha fatto riferimento nel caso di specie la Corte territoriale è la cessione della quota della stessa VALIMM. Si tratta di una valutazione favorevole all'imputato nella massima misura risultando palese che la Corte non ha valutato alla stregua di atti dispositivi la richiesta di liquidazione della polizza contestata al punto 6 dell'imputazione e avvenuta in data 20 novembre 2013 nonché i successivi atti di disposizione della relativa somma contestata al capo 7 dell'imputazione e avvenuti il 4 dicembre 2013. Tali atti dispositivi, infatti, avrebbero determinato un diverso calcolo del termine di prescrizione con la conseguenza che non sarebbe stato possibile dichiarare l'estinzione del reato. Tali ultime considerazioni risultano, tuttavia, in questo caso del tutto irrilevanti in difetto di impugnazione da parte del pubblico ministero. 2.2. Del tutto priva di fondamento anche la prospettazione per cui la condotta rilevante andrebbe individuata nel rilascio della procura speciale dal [OSCURATO:PERSONA] Giuliano alla [OSCURATO:PERSONA] posto che tale negozio, seppure attributivo della legittimazione a disporre, non implicava alcun profilo di disposizione immediata dei beni dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Ulteriormente priva di fondamento la prospettazione per cui difetterebbe alcuna consapevolezza in capo agli imputati dell'astratta possibilità che intervenisse un procedimento di prevenzione. Come si è visto, l'atto dispositivo (rectius, il primo atto dispositivo) risulta essere posteriore all'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Al proposito, occorre ribadire che lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal timore dell'inizio di esso; timore che - nel caso di specie - risultava fondato anche in ragione dell'ampio contenuto della ordinanza applicativa di misura, senza che rilevi quello che potrebbe esserne l'esito (Sez. 5, n. 5541 del 15/01/2009 - dep. 09/02/2009, Corsini e altri, Rv. 243163; Sez. 6, n. 27666 del 04/07/2011 - dep. 14/07/2011, Barbieri e altri, Rv. 250356; Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017 - dep. 10/05/2017, D'Agostino e altri, Rv. 270480). Deve al proposito ricordarsi che, secondo giurisprudenza consolidata, la norma incriminatrice nel caso di specie contestata persegue l'obiettivo di evitare manovre proprio di soggetti anche solo "potenzialmente" assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto (Sez. 2, n. 13448 del 16/12/2015 - dep. 05/04/2016, Zummo e altri, Rv. 266438). Tale assunto spiega i motivi per cui le condotte oggetto della contestazione rientrano nel fuoco della norma posto che i soggetti agenti, a fronte di una contestazione di condotte reiterate nel tempo, al momento del fatto, potevano comunque prospettarsi perlomeno la possibilità di un sequestro in sede di prevenzione. 2.4. Del tutto priva di fondamento anche la prospettazione per cui l'intestazione dei beni a familiari e prossimi congiunti non potrebbe rientrare nel fuoco della norma. Essa costituirebbe un atto sostanzialmente inutile stante la presenza di presunzioni e obblighi di indagare. Infatti, deve rilevarsi, da un lato, che la normativa in materia di prevenzione, consentendo che gli accertamenti si estendano anche alla moglie, ai figli del proposto e a coloro che hanno convissuto con lo stesso negli ultimi cinque anni, introduce una presunzione juris tantum, che ben può essere resistita dalla prova contraria che l'interessato sia in grado di fornire. Dall'altro, va osservato che l'interposizione è funzionale non solo al mascheramento del reale proprietario ma anche, eventualmente, alla possibilità di ottenere utilità ulteriori o, comunque, l'effettiva sottrazione dei beni medesimi a qualsivoglia iniziativa. Di conseguenza, il familiare che si renda fittiziamente titolare di tali beni con le finalità indicate dalla norma risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (Sez. 2, Sentenza n. 35826 del 12/07/2019 Rv. 277075 - 01). 2.5. Risulta infine manifestamente infondata la prospettazione della difesa di [OSCURATO:PERSONA] Giuliano per cui, al momento dell'atto dispositivo non era possibile ritenere alcun contributo causale dell'imputato che si trovava sottoposto a misura cautelare e ristretto con modalità tali da impedire i contatti con gli altri familiari imputati. Sotto questo aspetto, fin dal primo grado, i giudici del merito hanno offerto una adeguata e congrua prova logica (con cui i ricorrenti nemmeno compiutamente si confrontano) costituita sia dalla piena coerenza di tutti gli atti precedenti e successivi con la finalità elusiva prevista dalla norma, sia dalla presenza di specifici elementi istruttori che evidenziavano come il ricorrente medesimo avesse continuato a gestire i beni solo apparentemente trasferiti e a esercitare le connesse facoltà anche in momenti successivi al trasferimento fittizio medesimo. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali