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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2024

Cassazione n. 07890/2024

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10736/2021 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ e DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona dei Ministri in carica, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MONALDI R.G. 10736/2021 Cron.

Rep.

C.C. 25/1/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di FIRENZE n. 246/2021depositata il 2 febbraio 2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La dottoressa [OSCURATO:PERSONA] e il dott. [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altri medici, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’economia e finanze e l’Università degli studi di Firenze e – assumendo di aver frequentato e positivamente concluso la scuola di specializzazione in clinica pediatrica, della durata di tre anni, conseguendo il relativo diploma il 13 luglio 1984, e, quanto al solo dott. [OSCURATO:PERSONA], anche quella in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, conclusa con successo il 27 luglio 1988 – chiesero che fosse riconosciuto l’inadempimento dello Stato italiano in ordine al recepimento delle direttive comunitarie regolatrici delle scuole di specializzazione, con condanna dei convenuti al pagamento, in loro favore, dell’adeguata remunerazione ovvero, in subordine, al risarcimento del danno.

Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

Il Tribunale pronunciò una prima sentenza, non definitiva, con la quale rigettò l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dei Ministeri convenuti (n. 2147 del 2012), e una seconda, definitiva (n. 27 del 2014), con la quale condannò i convenuti al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, della somma di euro 7.911,22 per un anno di corso di specializzazione in clinica pediatrica; nella seconda pronuncia condannò i convenuti anche al pagamento, in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 32.327,66 per il corso in gastroenterologia ed endoscopia digestiva; il tutto con gli interessi e il carico delle spese di lite.

2. Le due sentenze sono state impugnate dalle Amministrazioni soccombenti e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 2 febbraio 2021, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Università di Firenze; nel merito, ha confermato la sentenza definitiva del Tribunale in relazione alle posizioni dei due medici in questione.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che, alla luce dell’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, avallato dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 24 gennaio 2018, doveva ritenersi che l’adeguata remunerazione fissata dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 per i medici che avevano frequentato i corsi di specializzazione in epoca successiva al 1° gennaio 1983 doveva essere riconosciuta anche agli iscritti in anni precedenti, anche se con decorrenza solo da quest’ultima data.

Per tale ragione la Corte fiorentina ha confermato le somme già liquidate dal Tribunale in favore dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze propongono ricorso il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’università e il Ministero dell’economia e finanze con unico atto affidato ad un solo motivo.

Resistono i dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico controricorso affiancato da memoria.

La trattazione è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, della legge n. 370 del 1999, dell’art. 117 Cost. e dell’art. 1218 cod. civ., in relazione alla data di inizio del corso di specializzazione in clinica pediatrica.

I ricorrenti rilevano che il diritto alla remunerazione prevista dalle suindicate direttive sussisterebbe soltanto per i medici i cui corsi siano cominciati a partire dall’anno 1982, ma non anche per quelli precedenti.

Ne consegue che i dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo cominciato il corso di specializzazione suindicato in epoca antecedente l’anno 1982, non avrebbero diritto ad alcuna remunerazione per l’attività da loro svolta.

1.1. Il ricorso non è fondato.

Rileva la Corte, innanzitutto, che non è in discussione la remunerazione riconosciuta in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA] per la specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva; per cui, come correttamente osserva il controricorso, su quel punto della domanda si deve constatare l’esistenza del giudicato.

Quanto alla specializzazione in clinica pediatrica, riconosciuta in favore di entrambi i medici controricorrenti, l’unico punto in discussione è quello della decorrenza.

Sotto tale residuo profilo la Corte osserva che, com’è stato già più volte affermato (v., tra le altre, l’ordinanza 27 giugno 2023, n. 18341), a seguito della rimessione operata dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20), nella quale ha stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la successiva sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, hanno confermato il principio suindicato.

Ne consegue che la decisione della Corte d’appello è corretta, perché, pur non potendo fare riferimento a tale più recente (e sopravvenuta) giurisprudenza di questa Corte, ha ugualmente affermato che ai dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] doveva essere riconosciuta una remunerazione pari ad euro 6.713,94 per ogni anno di corso (o frazione di anno) successivo al 1° gennaio 1983.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Le oscillazioni della giurisprudenza di questa Corte e la pendenza della rimessione della questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea nel momento di proposizione dell’odierno ricorso giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Non si fa luogo alla condanna al pagamento del raddoppio del contributo unificato, essendo i ricorrenti parti pubbliche.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10736/2021 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ e DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona dei Ministri in carica, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MONALDI R.G. 10736/2021 Cron. Rep. C.C. 25/1/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di FIRENZE n. 246/2021depositata il 2 febbraio 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La dottoressa [OSCURATO:PERSONA] e il dott. [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altri medici, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’economia e finanze e l’Università degli studi di Firenze e – assumendo di aver frequentato e positivamente concluso la scuola di specializzazione in clinica pediatrica, della durata di tre anni, conseguendo il relativo diploma il 13 luglio 1984, e, quanto al solo dott. [OSCURATO:PERSONA], anche quella in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, conclusa con successo il 27 luglio 1988 – chiesero che fosse riconosciuto l’inadempimento dello Stato italiano in ordine al recepimento delle direttive comunitarie regolatrici delle scuole di specializzazione, con condanna dei convenuti al pagamento, in loro favore, dell’adeguata remunerazione ovvero, in subordine, al risarcimento del danno. Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Il Tribunale pronunciò una prima sentenza, non definitiva, con la quale rigettò l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dei Ministeri convenuti (n. 2147 del 2012), e una seconda, definitiva (n. 27 del 2014), con la quale condannò i convenuti al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, della somma di euro 7.911,22 per un anno di corso di specializzazione in clinica pediatrica; nella seconda pronuncia condannò i convenuti anche al pagamento, in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 32.327,66 per il corso in gastroenterologia ed endoscopia digestiva; il tutto con gli interessi e il carico delle spese di lite. 2. Le due sentenze sono state impugnate dalle Amministrazioni soccombenti e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 2 febbraio 2021, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Università di Firenze; nel merito, ha confermato la sentenza definitiva del Tribunale in relazione alle posizioni dei due medici in questione. Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che, alla luce dell’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, avallato dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 24 gennaio 2018, doveva ritenersi che l’adeguata remunerazione fissata dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 per i medici che avevano frequentato i corsi di specializzazione in epoca successiva al 1° gennaio 1983 doveva essere riconosciuta anche agli iscritti in anni precedenti, anche se con decorrenza solo da quest’ultima data. Per tale ragione la Corte fiorentina ha confermato le somme già liquidate dal Tribunale in favore dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze propongono ricorso il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’università e il Ministero dell’economia e finanze con unico atto affidato ad un solo motivo. Resistono i dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico controricorso affiancato da memoria. La trattazione è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, della legge n. 370 del 1999, dell’art. 117 Cost. e dell’art. 1218 cod. civ., in relazione alla data di inizio del corso di specializzazione in clinica pediatrica. I ricorrenti rilevano che il diritto alla remunerazione prevista dalle suindicate direttive sussisterebbe soltanto per i medici i cui corsi siano cominciati a partire dall’anno 1982, ma non anche per quelli precedenti. Ne consegue che i dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo cominciato il corso di specializzazione suindicato in epoca antecedente l’anno 1982, non avrebbero diritto ad alcuna remunerazione per l’attività da loro svolta. 1.1. Il ricorso non è fondato. Rileva la Corte, innanzitutto, che non è in discussione la remunerazione riconosciuta in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA] per la specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva; per cui, come correttamente osserva il controricorso, su quel punto della domanda si deve constatare l’esistenza del giudicato. Quanto alla specializzazione in clinica pediatrica, riconosciuta in favore di entrambi i medici controricorrenti, l’unico punto in discussione è quello della decorrenza. Sotto tale residuo profilo la Corte osserva che, com’è stato già più volte affermato (v., tra le altre, l’ordinanza 27 giugno 2023, n. 18341), a seguito della rimessione operata dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20), nella quale ha stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la successiva sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, hanno confermato il principio suindicato. Ne consegue che la decisione della Corte d’appello è corretta, perché, pur non potendo fare riferimento a tale più recente (e sopravvenuta) giurisprudenza di questa Corte, ha ugualmente affermato che ai dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] doveva essere riconosciuta una remunerazione pari ad euro 6.713,94 per ogni anno di corso (o frazione di anno) successivo al 1° gennaio 1983. 2. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Le oscillazioni della giurisprudenza di questa Corte e la pendenza della rimessione della questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea nel momento di proposizione dell’odierno ricorso giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione. Non si fa luogo alla condanna al pagamento del raddoppio del contributo unificato, essendo i ricorrenti parti pubbliche. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa l