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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 45409/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado del 18 novembre 2020 con la quale il Tribunale di Monza aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 385, primo e terzo comma, 61, primo comma, n. 2 e 11 -quater cod. pen., commesso in Monza 1'8 novembre 2018.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Gervasi, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art.81 cod. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta di riconoscimento della continuazione tra il contestato reato di evasione e quello di furto aggravato commesso in pari data, oggetto di altra precedente sentenza.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile perché presentato tardivamente, dunque ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ed infatti, la sentenza della Corte di appello di Milano è stata pronunciata il 7 aprile 2022 ed è stata depositata il 12 aprile 2022, nel rispetto del termine di legge; non doveva essere notificata all'imputato che era assente in aula al momento della lettura del dispositivo e perciò rappresentato dal suo difensore.

Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 585, commi 1, lett. b), e 2, lett. c), cod. proc. pen., per la proposizione dell'impugnazione decorreva, dunque, da sabato 23 aprile 2022 e scadeva domenica 22 maggio 2022, prorogato al giorno non festivo successivo, mentre il ricorso dell'imputato risulta essere stato presentato il 31 maggio 2022, come da attestazione della cancelleria apposta sull'atto di impugnazione.

2. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado del 18 novembre 2020 con la quale il Tribunale di Monza aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 385, primo e terzo comma, 61, primo comma, n. 2 e 11 -quater cod. pen., commesso in Monza 1'8 novembre 2018. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Gervasi, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art.81 cod. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta di riconoscimento della continuazione tra il contestato reato di evasione e quello di furto aggravato commesso in pari data, oggetto di altra precedente sentenza. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile perché presentato tardivamente, dunque ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ed infatti, la sentenza della Corte di appello di Milano è stata pronunciata il 7 aprile 2022 ed è stata depositata il 12 aprile 2022, nel rispetto del termine di legge; non doveva essere notificata all'imputato che era assente in aula al momento della lettura del dispositivo e perciò rappresentato dal suo difensore. Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 585, commi 1, lett. b), e 2, lett. c), cod. proc. pen., per la proposizione dell'impugnazione decorreva, dunque, da sabato 23 aprile 2022 e scadeva domenica 22 maggio 2022, prorogato al giorno non festivo successivo, mentre il ricorso dell'imputato risulta essere stato presentato il 31 maggio 2022, come da attestazione della cancelleria apposta sull'atto di impugnazione. 2. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Decreto Cassazione n. 45409/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris