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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 1951

Cassazione n. 23709/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/07/1951 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Cagliari confermava la sentenza del 25.10.2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto, dal Tribunale di Oristano, responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione, avendo agito in qualità dapprima di amministratore unico e poi di liquidatore della società, dichiarata fallita dal medesimo tribunale con sentenza del 18.07.2011, CO.GE.CKY s.r.I., per aver - in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - omesso di consegnare al curatore i documen1:i necessari a ricostruire la situazione societaria al momento del fallimento e le vicende societarie precedentemente intercorse e per aver distratto euro 40.000,00 attraverso il ritiro di assegni circolari dell'importo di euro 10.0000,00 ciascuno, senza che tale specifica uscita monetaria fosse stata effettivamente finalizzata a scopi di impresa; in particolare, l'imputato veniva condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, dichiarato inabilitato all'esercizio delle imprese commerciali e incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci.

2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore, articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione per avere la Corte di Appello ritenuto accertata la responsabilità penale del ricorrente - per quanto riguarda il reato di bancarotta fraudolenta documentale - senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale chiesta dalla difesa nel censurare la sentenza di primo grado e - per quanto riguarda il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva - mancando di tenere conto della documentazione prodotta dalla difesa in sede di gravame. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente alla durata delle pene accessorie ex art. 216 u. c.

L. Fall. per quanto si dirà, mentre il ricorso va respinto nel resto.

1. Deve, in effetti, rilevarsi che al ricorrente sono state applicate di diritto le pene accessorie di cui all'art. 216 u. c.

L. Fall.

Alla stregua della declaratoria di illegittimità costituzionale di tale disposizione normativa - nella parte in cui prevede che le pene accessorie abbiano durata fissa decennale, anziché durata fino a dieci anni, per coloro che sono ritenuti responsabili del reato di bancarotta fraudolenta documentale - giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018, è necessario esaminare d'ufficio il profilo del trattamento sanzionatorio, in relazione alle indicate pene accessorie.

Invero, ai sensi degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 87 del 11 marzo 1953, il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nei processi in corso e la mancata articolazione da parte dell'imputato di specifiche censure sul punto non impedisce l'esame officioso della questione, afferendo la stessa al tema del trattamento sanzionatorio divenuto illegale.

All'uopo trova, infatti, applicazione la sentenza n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207, secondo cui nel giudizio di cassazione l'illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo.

L'illegalità sopravvenuta della previsione della durata fissa delle pene accessorie rende, pertanto, necessario l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, al fine di consentire alla Corte di rinvio di quantificare la durata delle suddette pene accessorie, quantificazione che non può essere operata da questa Corte, implicando considerazioni commisurative in fatto inibite al Giudice di legittimità.

Ciò anche tenuto conto del principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez.Un. n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286).

2. Il ricorso è invece inammissibile nel resto siccome manifestamente infondato.

Con un unico motivo di ricorso si contesta l'omessa assunzione di prove decisive e, segnatamente, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e la mancata escussione di [OSCURATO:PERSONA], ma tale deduzione non si confronta con i principi costantemente affermati da questa Corte secondo cui la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale può costituire violazione deducibile nel ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p. solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a fondamento della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, evitabili e verosimilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinati elementi di prova (Sez. 6, n. 1400 del 22.10.2014).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha diffusamente e plausibilmente indicato le ragioni afferenti la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale — oltre che distrattiva- ritenendo non necessario, in sostanza, ai fini del decidere, disporre il supplemento istruttorio sollecitato dalla difesa; peraltro non si riscontrano nell'impianto argomentativo sotteso alla decisione dei giudici di merito evidenti lacune o errori motivazionali, colmabili necessariamente attraverso la rivisitazione del materiale probatorio mentre le questioni sollevate si risolvono, nella sostanza, nella sollecitazione a rivalutare il materiale probatorio, dovendosi invece ribadire che sono estranei al sindacato di questa Corte i rilievi in merito che si limitano a censurare la ricostruzione fattuale della vicenda criminosa.

3. In definitiva la sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al punto delle pene accessorie, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, mentre il ricorso va respinto nel resto.

P. Q. M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 ult. comma legge fall., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari.

Dichiara inammissibile nel resto il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/07/1951 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Cagliari confermava la sentenza del 25.10.2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto, dal Tribunale di Oristano, responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione, avendo agito in qualità dapprima di amministratore unico e poi di liquidatore della società, dichiarata fallita dal medesimo tribunale con sentenza del 18.07.2011, CO.GE.CKY s.r.I., per aver - in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - omesso di consegnare al curatore i documen1:i necessari a ricostruire la situazione societaria al momento del fallimento e le vicende societarie precedentemente intercorse e per aver distratto euro 40.000,00 attraverso il ritiro di assegni circolari dell'importo di euro 10.0000,00 ciascuno, senza che tale specifica uscita monetaria fosse stata effettivamente finalizzata a scopi di impresa; in particolare, l'imputato veniva condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, dichiarato inabilitato all'esercizio delle imprese commerciali e incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci. 2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore, articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione per avere la Corte di Appello ritenuto accertata la responsabilità penale del ricorrente - per quanto riguarda il reato di bancarotta fraudolenta documentale - senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale chiesta dalla difesa nel censurare la sentenza di primo grado e - per quanto riguarda il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva - mancando di tenere conto della documentazione prodotta dalla difesa in sede di gravame. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente alla durata delle pene accessorie ex art. 216 u. c. L. Fall. per quanto si dirà, mentre il ricorso va respinto nel resto. 1. Deve, in effetti, rilevarsi che al ricorrente sono state applicate di diritto le pene accessorie di cui all'art. 216 u. c. L. Fall. Alla stregua della declaratoria di illegittimità costituzionale di tale disposizione normativa - nella parte in cui prevede che le pene accessorie abbiano durata fissa decennale, anziché durata fino a dieci anni, per coloro che sono ritenuti responsabili del reato di bancarotta fraudolenta documentale - giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018, è necessario esaminare d'ufficio il profilo del trattamento sanzionatorio, in relazione alle indicate pene accessorie. Invero, ai sensi degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 87 del 11 marzo 1953, il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nei processi in corso e la mancata articolazione da parte dell'imputato di specifiche censure sul punto non impedisce l'esame officioso della questione, afferendo la stessa al tema del trattamento sanzionatorio divenuto illegale. All'uopo trova, infatti, applicazione la sentenza n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207, secondo cui nel giudizio di cassazione l'illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo. L'illegalità sopravvenuta della previsione della durata fissa delle pene accessorie rende, pertanto, necessario l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, al fine di consentire alla Corte di rinvio di quantificare la durata delle suddette pene accessorie, quantificazione che non può essere operata da questa Corte, implicando considerazioni commisurative in fatto inibite al Giudice di legittimità. Ciò anche tenuto conto del principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez.Un. n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286). 2. Il ricorso è invece inammissibile nel resto siccome manifestamente infondato. Con un unico motivo di ricorso si contesta l'omessa assunzione di prove decisive e, segnatamente, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e la mancata escussione di [OSCURATO:PERSONA], ma tale deduzione non si confronta con i principi costantemente affermati da questa Corte secondo cui la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale può costituire violazione deducibile nel ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p. solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a fondamento della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, evitabili e verosimilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinati elementi di prova (Sez. 6, n. 1400 del 22.10.2014). Nel caso di specie la Corte territoriale ha diffusamente e plausibilmente indicato le ragioni afferenti la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale — oltre che distrattiva- ritenendo non necessario, in sostanza, ai fini del decidere, disporre il supplemento istruttorio sollecitato dalla difesa; peraltro non si riscontrano nell'impianto argomentativo sotteso alla decisione dei giudici di merito evidenti lacune o errori motivazionali, colmabili necessariamente attraverso la rivisitazione del materiale probatorio mentre le questioni sollevate si risolvono, nella sostanza, nella sollecitazione a rivalutare il materiale probatorio, dovendosi invece ribadire che sono estranei al sindacato di questa Corte i rilievi in merito che si limitano a censurare la ricostruzione fattuale della vicenda criminosa. 3. In definitiva la sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al punto delle pene accessorie, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, mentre il ricorso va respinto nel resto. P. Q. M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 ult. comma legge fall., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari. Dichiara inammissibile nel resto il r
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