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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03990/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso -che articola quattro motivi di doglianza - non supera la soglia di ammissibilità in quanto si profila generico s e non indica argomenti capaci di incidere sulla tenuta logica del percorso argomentativo della sentenza impugnata.

Questa, contrariamente quanto genericamente dedotto, offre una persuasiva ed accurata motivazione, coerente con le prove raccolte, sia in ordine la conferma della responsabilità (e, segnatamente alla individuazione della ricorrente) sia in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio (pagg.1-5 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 22/10/2024 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] te n d a2Fte c c ne.

Lucían mperiali [OSCURATO:PERSONA] L ERIAIl Funzi »

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso -che articola quattro motivi di doglianza - non supera la soglia di ammissibilità in quanto si profila generico s e non indica argomenti capaci di incidere sulla tenuta logica del percorso argomentativo della sentenza impugnata. Questa, contrariamente quanto genericamente dedotto, offre una persuasiva ed accurata motivazione, coerente con le prove raccolte, sia in ordine la conferma della responsabilità (e, segnatamente alla individuazione della ricorrente) sia in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio (pagg.1-5 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 22/10/2024 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] te n d a2Fte c c ne. Lucían mperiali [OSCURATO:PERSONA] L ERIAIl Funzi »
Sentenza Cassazione n. 03990/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris