CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 2021
Cassazione n. 17505/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 2 marzo 2021, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione pena in regime di affidamento in prova, avverso l'ordinanza emessa il 17 ottobre 2020 nei suoi confronti dal Magistrato di sorveglianza di Firenze, che aveva rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di concessione della liberazione anticipata per i periodi dal 30 maggio 2013 al 28 marzo 2014 e dal 17 febbraio al 17 aprile 2020. A fondamento della decisione il Tribunale, ricordati i due reati, il primo accertato il 30 ottobre 2013 e il secondo commesso in data anteriore e prossima al 29 novembre 2014, considerati dal Magistrato di sorveglianza quali fatti determinativi del rigetto, ha preso in esame le contestazioni del reclamante, ma ha reputato che anche la sola commissione del secondo di tali reati, per la sua portata e per la valutazione negativa che induceva circa la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione inerente anche al semestre precedente, era tale da precludere la concessione del beneficio premiale per il tempo richiesto. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento e adducendo un unico motivo con cui lamenta la mancanza di motivazione in ordine ai criteri adottati, nel rispetto degli art. 54 Ord. pen. e 103 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, per negare la liberazione anticipata, almeno per il semestre dal 30 maggio al 30 novembre 2013. Il Tribunale di sorveglianza, che pure non ha contestato l'impossibilità che [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso il primo dei due reati a cui aveva fatto riferimento il Magistrato di sorveglianza, avrebbe - confermando il provvedimento di prima fase - esteso erroneamente la valutazione negativa scaturente dal secondo reato al semestre antecedente: è stato violato, sostiene la difesa, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del detenuto ai fini della verifica della meritevolezza della misura premiale, il coinvolgimento degli altri periodi potendo avvenire solo previa l'esposizione specifica delle ragioni per le quali il fatto sia di gravità tale da coinvolgere l'effetto pregiudicante più esteso e sempre avendo riferimento alla condotta esteriore, non potendo presupporsi una diagnosi di risocializzazione già conseguita, secondo i criteri di cui all'art. 103 cit. 3. Il Procuratore generale ha prospettato il rigetto del ricorso, avendo il Tribunale valutato la gravità del reato posto in essere nel 2014, considerandolo univocamente dimostrativo della mancata partecipazione all'opera di rieducazione anche nel semestre antecedente, proprio perché il delitto attiene a fattispecie espressiva della persistente adesione del condannato a modelli comportamentali orientati in senso antisociale, con conseguente evidenziarsi dell'ininfluenza del periodo di detenzione sul percorso rieducativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è infondata e, pertanto, va rigettata. 2. Deve, anzitutto, ritenersi persistente l'interesse del ricorrente alla pronuncia sulla liberazione anticipata chiesta. Come emerge dall'esame della comunicazione emessa il 28 maggio 2021 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato, Kouchani è stato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale e, per la concessione della riduzione di pena in forza della liberazione anticipata (diversa da quella qui in contestazione) nelle more conseguita dal condannato, il fine pena è stato fissato al 17 settembre 2021. Tuttavia, per quanto risulta, ad oggi, il Tribunale di sorveglianza non ha ancora provveduto, con la procedura semplificata prevista dall'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., in merito alla valutazione dell'esito dell'affidamento in prova: ed è l'esito positivo della prova che, ai sensi dell'art. 47, dodicesimo comma, Ord. pen., estingue la pena detentiva, oltre che ogni effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue (salva l'eventuale, ulteriore estinzione della pena pecuniaria). L'effetto estintivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, dunque, non consegue automaticamente al mero decorso del periodo di prova, senza che sia intervenuta la revoca dell'affidamento stesso: occorre invece l'accertamento di elementi di comportamento positivo tali da far ritenere essere avvenuta inequivocabilmente la risocializzazione del reo, sicché l'accertamento della mancata realizzazione della condicío iuris rappresentata dall'esito positivo della prova, anche se intervenuto successivamente alla data finale dell'esperimento, risolve retroattivamente l'efficacia della misura alternativa. Consegue che, sia in caso di revoca della misura alternativa, sia in caso di esito negativo della prova, il tempo trascorso in regime di affidamento non si considera come pena espiata, computata naturalmente in relazione alla decorrenza fissata con il relativo provvedimento del Tribunale di sorveglianza, e l'espiazione della pena residua deve riprendere a decorrere per il relativo completamento. Si è, sul tema, puntualizzato che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, in caso di valutazione negativa dell'esito della prova (per la quale è possibile prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l'esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito), il Tribunale di sorveglianza ha l'obbligo di determinare il quantum di pena - eventualmente anche in misura corrispondente a quella originariamente inflitta - che il condannato deve ancora espiare, tenendo conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e della sua condotta durante il periodo trascorso in affidamento (Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002, Martola, Rv. 220877 - 220878 - 01; Sez. 1, n. 934 del 23/10/2019, dep. 2020, Migliazza, Rv. 278066 - 01). Pertanto, se in linea generale non sussiste l'interesse del condannato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della liberazione anticipata allorché, in corso di procedimento, il medesimo sia stato scarcerato per intervenuta espiazione della pena (Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Frisari, Rv. 277825 - 01), nel caso di specie, in ragione della condizione di affidato in prova del detenuto, ancora nella condizione suindicata, non può dirsi che l'interesse del ricorrente all'impugnazione sia cessato. 3. Precisato ciò, deve considerarsi che il ragionamento del Tribunale si profila basato su un adeguato approfondimento degli elementi di fatto pervenuti al suo vaglio, si è dipanato senza infrangere la disciplina regolatrice della liberazione anticipata, imperniata sul disposto dell'art. 54 Ord. pen., e si è articolato secondo parametri logici congrui e coerenti. Nel provvedimento impugnato, in particolare, ìl Tribunale di sorveglianza, dopo aver ricordato i due reati ascritti a Kouchani, il primo indicato come accertato il 30 ottobre 2013 e il secondo commesso in data anteriore e prossima al 29 novembre 2014, fatti posti dal Magistrato di sorveglianza a base del rigetto, ha preso atto della contestazione del condannato circa il fatto che in data al 30 ottobre 2013 egli era detenuto e non avrebbe potuto commettere il primo reato, ma ha ritenuto superfluo l'approfondimento di questo punto dal momento che anche la sola considerazione del secondo reato, per l'epoca in cui era stato commesso e per la sua portata antigiuridica, era da stimarsi ostativa alla concessione del complessivo beneficio. In tal senso, nell'ordinanza impugnata si fa presente che si era trattato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, connotato da particolare gravità: esso, per i giudici di sorveglianza, era oggettivamente idoneo a escludere la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione della liberazione anticipata, non solo con riguardo al periodo direttamente interessato dalla condotta, ma anche con riguardo al semestre antecedente, intercorso fra il 30 maggio e il 30 novembre 2013, essendo, il fatto accertato, dimostrativo della mancata partecipazione del detenuto all'opera di risocializzazione anche in quel periodo. Infine, la circoscritta entità del periodo detentivo del 2020, in relazione alla distanza dai precedenti periodi, è stata ritenuta tale da non consentire di valutare utilmente l'effettiva sussistenza della partecipazione del condannato al trattamento rieducativo nella relativa frazione inframuraria. 4. Nel quadro così tratteggiato, si considera che, in tema di concessione della liberazione anticipata, costituisce oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende il beneficio premiale; di conseguenza, la partecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall'art. 54 Ord. pen., dall'art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258743 - 01; Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355 - 01). In pari tempo, peraltro, non va trascurata la rilevante - e con effetti di sicuro spessore nel presente caso - specificazione secondo cui il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri contigui, con precipuo riferimento a quelli antecedenti (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 - 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072 - 01), sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto, violazione che, quindi, deve essere tanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428 - 01). E', d'altro canto, da precisare che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, non è sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilite dall'istituto di pena, perché essa da sola non costituisce una sicura dimostrazione dell'adesione effettiva del condannato all'opera di rieducazione, la quale va, invece, desunta da fatti positivi che rivelino l'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati (Sez. 1, n. 28536 del 15/9/2020, V., Rv. 279745 - 01; Sez. 1, n. 758 del 22/10/2013, dep. 2014, Pisa, Rv. 258396 - 01). Si richiede, in questa prospettiva, una ponderazione completa, equilibrata e logica dell'attività svolta dal detenuto nel corso della permanenza inframuraria, alla stregua delle indicazioni provenienti dalle relazioni di sintesi del personale specializzato nella propulsione, nel supporto e nella valutazione dell'opera di risocializzazione, sempre nella prospettiva che l'apprezzamento finale - oltre a radicarsi su dati di fatto concreti - si effettui comunque considerando, in modo sinottico e compiuto, la complessiva condotta del medesimo, in relazione a tutte le manifestazioni rilevanti ai fini della verifica della sua partecipazione all'opera di rieducazione e al percorso risocializzante. 5. Applicando i suddetti principi al caso in esame, si trae dal complesso dei dati esposti e valutati senza errori logico-giuridici dal Tribunale di sorveglianza un quadro di indicazioni sufficienti a far ritenere dimostrata la mancata partecipazione del detenuto anche con riferimento al periodo appena antecedente a quello interessato dal grave reato di violazione della disciplina relativa agli stupefacenti ascritto a Kouchani nel corso del 2014. Nella valutazione della richiamata violazione, quindi, l'evidenziato carattere (allarmante gravità) della ricaduta del detenuto in una rilevante condotta criminosa ha condotto i giudici del merito a considerare - con apprezzamento sorretto da una spiegazione complessivamente congrua e non illogica, dunque insindacabile in questa sede - che il lasso intercorso fra il semestre detentivo in questione e la successiva commissione del grave reato non abbia concretato un fattore tale da far annettere preminenza al criterio di semestralízzazione del beneficio, in quanto la violazione compiuta, per il suo intrinseco portato antisociale e per il suo complessivo significato in relazione alla precedente condotta deviante del reo, ha determinato un non colmabile iato con la valutata condotta inframuraria, disvelando conclusivamente la scelta del medesimo di non aderire, nel periodo di interesse, all'opera di rieducazione e il suo sostanziale rifiuto di imboccare in modo effettivo il percorso risocializzante. L'impostazione logico-giuridica alla base delle richiamate considerazioni non si presta a censura: infatti, pur in costanza di un'interpretazione semestralizzata dei requisiti legittimanti la liberazione anticipata, il trattamento penitenziario individualizzato deve considerarsi come un unicum globalmente diretto al reinserimento nella società del soggetto che dimostri di essersi effettivamente emendato, mentre una visione di esso del tutto atomistica finirebbe per rendere la valutazione dell'opera di rieducazione priva del giudizio di sintesi idoneo a tener conto della partecipazione effettiva, non solo formale, del condannato all'iter trattamentale. La doglianza svolta dal ricorrente è da ritenersi, pertanto, infondata. 6. Corollario delle considerazioni svolte è il rigetto del ricorso. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese