Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 25764/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 02721/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difes a dall ’A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura speciale depositata con il ricorso per regolamento di competenza; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentat a e difes a dall ’A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procura in calce allascrittura difensiva ex art.47, ultimo comma, cod. proc. civ.; -resistente- Oggetto: Regolamento di competenza – Morte del difensore della parte ricorrente dopo il deposito del ricorso e prima dell’adunanza camerale –Rinvio a nuovo ruolo con invito a nominare nuovo difensore – Necessità – Fondamento.

A.C. 12/07/2023 R.G.N. 02721/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani per regolamento di competenzaavverso l’ordinanza di vendita pronunciata dal Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Padova, depositata il 18 maggio 2021; udita la relazione della causa , svolta nella C amera di consiglio del 12 luglio 2023 dalConsigliere Relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che il ricorso per regolamento di competenza sia dichiarato inammissibile.

Rilevato che: La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale debitrice esecutata in un procedimento di esecuzione immobiliare , iniziato nei suoi confronti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), a sua volta mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., sul presupposto del suo inadempimento alle obbligazioni derivanti da un mutuo fondiario, ha impugnato, con regolamento di competenza, l’ordinanza di vendita dell’immobile pignorato emessa dal Giudice dell’esecuzionedel Tribunale di Padova, depositata il 18 maggio 2021; [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (giàSecuritisation [OSCURATO:SOCIETA].), a sua volta mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistito con scritturadifensiva, ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., invocando anche la condanna della ricorrente ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ.; sul ricorso, la Sesta Sezione Civile – Sottosezione 1 di questa Corte ha richiesto le conclusioni al Pubblico Ministero , il quale ha invocato la declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza; all’esito del deposito di tali conclusioni, la Sesta Sezione Civile – Sottosezione 1 di questa Corte ha fissa to la trattazione ai sensi dell’ora sostituito art. 380-tercod. proc. civ. per l’adunanza camerale del 14 dicembre 2022; A.C. 12/07/2023 R.G.N. 02721/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani in vista di quell’adunanza,la parte resistente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c od. proc. civ., allegando certificato di morte in data 7 giugno 2022 del difensore della società ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]; all’esito dell’adunanza camerale del 14 dicembre 2022,la Sesta Sezione Civile – Sottosezione 1 di questa Corte ha pronunciato l’ordinanza interlocutoria n. 2831 del 2023, con la quale, rilevato che il ricorso ineriva alla materia tabellare di questa Sezione, ha rimessoil fascicolo al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per le conseguenti determinazioni circa l’assegnazione.

Considerato che: l’istanza di regolamento di competenza non può essere delibata, in quanto la notizia della morte dell’unico difensore della società ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima della celebrazione dell’adunanza camerale, senza che la parte medesima abbia avuto la possibilità di esercitare la facoltà di depositare memoria, impone di disporre rinvio a nuovo ruolo, al fine di consentire la nomina di un nuovo difensore per il compiuto esercizio delle prerogative difensive; questa Corte, nel suo massimo consesso, ha affermato, in proposito, che nel giudizio di cassazione la morte dell’unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione, ed attestata dalla relata di notifica dell’avviso di udienza, determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità deve essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo, considerato che l’udienza di discussione rappresenta, per tradizione storica e secondo la disciplina positiva, un momento tutt’altro che secondario nello svolgimento del giudizio di cassazione; fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo A.C. 12/07/2023 R.G.N. 02721/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez.

Un., 13/01/2006, n. 477; Cass., Sez.

Un., 23/01/2006, n. 1206); Il principio, sebbene affermato con precipuo riferimento all’udienza pubblica, deve ritenersi valido anche con riguardo all’adunanza camerale,dal momento che la garanzia del contraddittorio, che trova fondamentonel diritto costituzionale di difesa (art.24 Cost.), deve essere assi curata, nelle forme previste dallalegge (ed in particolare, nella fattispecie, attraverso la garanzia della possibilità di depositare la memoria illustrativa dei motivi di ricorso) , anche nel rito camerale; [OSCURATO:PERSONA] rinvia a nuovo ruolo; manda la Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza personalmente alla parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., presso la sede della società, con invito a nominare un nuovo difensorenel termine di venti giorni dalla comunicazione.

Dispone che la Cancelleria, all’esito della comunicazione, ne dia informazione al fine della fissazione di una nuova adunanza per la trattazione.

Così deciso in Roma, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 02721/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difes a dall ’A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura speciale depositata con il ricorso per regolamento di competenza; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentat a e difes a dall ’A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procura in calce allascrittura difensiva ex art.47, ultimo comma, cod. proc. civ.; -resistente- Oggetto: Regolamento di competenza – Morte del difensore della parte ricorrente dopo il deposito del ricorso e prima dell’adunanza camerale –Rinvio a nuovo ruolo con invito a nominare nuovo difensore – Necessità – Fondamento. A.C. 12/07/2023 R.G.N. 02721/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani per regolamento di competenzaavverso l’ordinanza di vendita pronunciata dal Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Padova, depositata il 18 maggio 2021; udita la relazione della causa , svolta nella C amera di consiglio del 12 luglio 2023 dalConsigliere Relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che il ricorso per regolamento di competenza sia dichiarato inammissibile. Rilevato che: La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale debitrice esecutata in un procedimento di esecuzione immobiliare , iniziato nei suoi confronti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), a sua volta mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., sul presupposto del suo inadempimento alle obbligazioni derivanti da un mutuo fondiario, ha impugnato, con regolamento di competenza, l’ordinanza di vendita dell’immobile pignorato emessa dal Giudice dell’esecuzionedel Tribunale di Padova, depositata il 18 maggio 2021; [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (giàSecuritisation [OSCURATO:SOCIETA].), a sua volta mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistito con scritturadifensiva, ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., invocando anche la condanna della ricorrente ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ.; sul ricorso, la Sesta Sezione Civile – Sottosezione 1 di questa Corte ha richiesto le conclusioni al Pubblico Ministero , il quale ha invocato la declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza; all’esito del deposito di tali conclusioni, la Sesta Sezione Civile – Sottosezione 1 di questa Corte ha fissa to la trattazione ai sensi dell’ora sostituito art. 380-tercod. proc. civ. per l’adunanza camerale del 14 dicembre 2022; A.C. 12/07/2023 R.G.N. 02721/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani in vista di quell’adunanza,la parte resistente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c od. proc. civ., allegando certificato di morte in data 7 giugno 2022 del difensore della società ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]; all’esito dell’adunanza camerale del 14 dicembre 2022,la Sesta Sezione Civile – Sottosezione 1 di questa Corte ha pronunciato l’ordinanza interlocutoria n. 2831 del 2023, con la quale, rilevato che il ricorso ineriva alla materia tabellare di questa Sezione, ha rimessoil fascicolo al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per le conseguenti determinazioni circa l’assegnazione. Considerato che: l’istanza di regolamento di competenza non può essere delibata, in quanto la notizia della morte dell’unico difensore della società ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima della celebrazione dell’adunanza camerale, senza che la parte medesima abbia avuto la possibilità di esercitare la facoltà di depositare memoria, impone di disporre rinvio a nuovo ruolo, al fine di consentire la nomina di un nuovo difensore per il compiuto esercizio delle prerogative difensive; questa Corte, nel suo massimo consesso, ha affermato, in proposito, che nel giudizio di cassazione la morte dell’unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione, ed attestata dalla relata di notifica dell’avviso di udienza, determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità deve essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo, considerato che l’udienza di discussione rappresenta, per tradizione storica e secondo la disciplina positiva, un momento tutt’altro che secondario nello svolgimento del giudizio di cassazione; fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo A.C. 12/07/2023 R.G.N. 02721/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 13/01/2006, n. 477; Cass., Sez. Un., 23/01/2006, n. 1206); Il principio, sebbene affermato con precipuo riferimento all’udienza pubblica, deve ritenersi valido anche con riguardo all’adunanza camerale,dal momento che la garanzia del contraddittorio, che trova fondamentonel diritto costituzionale di difesa (art.24 Cost.), deve essere assi curata, nelle forme previste dallalegge (ed in particolare, nella fattispecie, attraverso la garanzia della possibilità di depositare la memoria illustrativa dei motivi di ricorso) , anche nel rito camerale; [OSCURATO:PERSONA] rinvia a nuovo ruolo; manda la Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza personalmente alla parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., presso la sede della società, con invito a nominare un nuovo difensorenel termine di venti giorni dalla comunicazione. Dispone che la Cancelleria, all’esito della comunicazione, ne dia informazione al fine della fissazione di una nuova adunanza per la trattazione. Così deciso in Roma, ne
Sentenza Cassazione n. 25764/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris