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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 32995/2023

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9490-2023 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] res. in Roma ed ivi elett. dom. in via Buccari 3 nello studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso, [OSCURATO:TELEFONO] PEC [OSCURATO:EMAIL]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], PEC [OSCURATO:EMAIL] - intimato - avverso l’ o rdinanza n. 8176/2023 pubblicata il 23/03/2023 della Corte di Cassazione; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] La ricorrente deduce che nel dispositivo dell’ordinanza sopra indicata in epigrafe, la Suprema Corte, dopo aver rigettato il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], lo aveva condannato al pagamento delle spese processuali in favore della resistente, ivi indicandone il cognome con “Paglierini”.

Assume invece la istante che , come si evince dall’epigrafe e dall’intero testo della parte motiva, il nome della resistente è Monica “Pagliaroli”.

Si richiede pertanto la correzione dell’errore materiale contenuto a pag. 6 dell’ordinanza in epigrafe inserendo il cognome Pagliaroli al posto di Paglierini.

P.Q.M.

Visto l’art. 391bis c.p.c. e trattandosi di mero errore materiale; dispone la correzione della ordinanza n. 8176/2023, pubblicata il 23/03/2023, di questa Corte di Cassazione, nel senso che a pag. 6 dell’ordinanza stessa deve leggersi il cognome Pagliaroli al posto di Paglierini.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9490-2023 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] res. in Roma ed ivi elett. dom. in via Buccari 3 nello studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso, [OSCURATO:TELEFONO] PEC [OSCURATO:EMAIL]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], PEC [OSCURATO:EMAIL] - intimato - avverso l’ o rdinanza n. 8176/2023 pubblicata il 23/03/2023 della Corte di Cassazione; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] La ricorrente deduce che nel dispositivo dell’ordinanza sopra indicata in epigrafe, la Suprema Corte, dopo aver rigettato il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], lo aveva condannato al pagamento delle spese processuali in favore della resistente, ivi indicandone il cognome con “Paglierini”. Assume invece la istante che , come si evince dall’epigrafe e dall’intero testo della parte motiva, il nome della resistente è Monica “Pagliaroli”. Si richiede pertanto la correzione dell’errore materiale contenuto a pag. 6 dell’ordinanza in epigrafe inserendo il cognome Pagliaroli al posto di Paglierini. P.Q.M. Visto l’art. 391bis c.p.c. e trattandosi di mero errore materiale; dispone la correzione della ordinanza n. 8176/2023, pubblicata il 23/03/2023, di questa Corte di Cassazione, nel senso che a pag. 6 dell’ordinanza stessa deve leggersi il cognome Pagliaroli al posto di Paglierini. Così
Sentenza Cassazione n. 32995/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris