CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 2021
Cassazione n. 36198/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 23571/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 66S24 H501K)ed ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15, Isola 30 02, CAP 00123, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e presso di questi elettivamente domiciliato,in Roma - 00183, alla Via I pponio n. 8 ; Avviso accertamento variazione classamento unità immobiliare -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 791/17/2021emessa dalla CTR Lazio il 10/02/2021 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto la variazione del classamento di un’unità immobiliare sita in Roma. 2. La CommissioneTributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso per non aver il ricorrente depositato l’atto impugnato. 3. Sull’impugnazione del contribuente, la CTR Lazio rigettava il gravame, evidenziando che la possibilità di produrre l’avviso di accertamento tardivamente in sede di gravame era precluso dall’art. 22 d.lgs. n. 546/1992, applicabile ratione temporis. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio ilricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la sanzione processuale della inammissibilità delricorso è disposta solo nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal comma 1 dell’art. 22 citato, e non anche di quelli previsti dal comma 4 dello stesso articolo. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., per aver la CTR ritenuto preclusa la possibilità per il contribuente di allegare per la prima volta la copia dell’atto di accertamento in sede di gravame. 3. Anche alla luce della memoria illustrativa depositata nell’interesse del ricorrente risulta che è stata comunicata alle parti una proposta che, pur riportando correttamente il numero di iscrizione a ruolo della causa e le parti processuali, si riferisce, quanto all’analisi dei motivi, ad altra controversia. In considerazione della imminente abolizione della Sesta Sezione, non sussistono i tempi minimi per comunicare una nuova proposta, ragion per cui va disposta la rimessione degli atti alla Sezione Tributaria. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla Sezione Tributaria. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza. Co