CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2019
Cassazione n. 33840/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13139/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: ZNNPLA63P45A015'Y; PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - Controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - Intimata contumace - avverso la sentenza di CORTE D'APPELLO BARI n. 1380/2019 depositata il 26/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: 1. Il giudizio di primo grado. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida del 7/04/2008, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (odierna ricorrente; di seguito: "la Carrillo") convenne in giudizio davanti al Tribunale di Foggia la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (di seguito: "[OSCURATO:PERSONA]") intimandole sfratto per morosità dell'immobile alla stessa locato, con invito a lasciarlo libero da persone e cose e nella libera disponibilità di essa locatrice Carrillo, adducendo l'inadempimento del contratto di locazione per morosità della somma di euro 880,00, pari alle mensilità di marzo ed aprile 2008. L'intimata conduttrice [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione, chiese dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di intimazione poiché pendente altro giudizio per la risoluzione contrattuale promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della locatrice Carrillo per inadempimento contrattuale a causa della presenza di infiltrazioni di acqua verificatesi nell'appartamento locatole. In quest'ultimo giudizio si costituì la Carrillo, contestando l'addebitabilità a sé delle infiltrazioni, e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la società costruttrice [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito: "[OSCURATO:PERSONA]", odierna resistente), condannando in riconvenzionale detta impresa di costruzioni al risarcimento dei danni quantificati in euro 50.000,00, comprensivi del deprezzamento dell'immobile da accertarsi a mezzo CTU, del mancato percepimento dei canoni di locazione (pari ad euro 21.120,00), del mancato risparmio degli oneri accessori durante la durata quadriennale del contratto risolto e del danno non patrimoniale da accertarsi previa CTU. Nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], la Carrillo chiese dichiararsi la responsabilità contrattuale del conduttore per inadempimento delle clausole del contratto di locazione e al pagamento della somma di euro 3.991,38 (...), essenzialmente per canoni non pagati. Il giudizio di sfratto veniva riunito al procedimento avente ad oggetto la risoluzione del contratto di locazione. Autorizzata la chiamata in causa dell'impresa di costruzioni [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima si costituì chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale e della chiamata in causa. In corso di causa il rito veniva mutato da locatizio ad ordinario. Esaurita l'istruttoria con l'espletamento delle prove testimoniali ammesse e con CTU tecnica che confermò gli assunti della Carrillo nel rapporto con la terza chiamata [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1165/2016 il Tribunale di Foggia: (1) accolse la domanda di risoluzione contrattuale formulata dalla conduttrice [OSCURATO:PERSONA] (motivata dal grave inadempimento concernente le infiltrazioni di acqua nell'immobile locato) dichiarando risolto il contratto di locazione. (2) Rigettò la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Carrillo. (3) Rigettò la domanda di risarcimento danni formulata dalla convenuta Carrillo nei confronti dell'attrice [OSCURATO:PERSONA]. (4) Condannò la terza chiamata [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 15.000,00 in favore della Carrillo. 2. Il giudizio di appello. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose appello davanti alla Corte di Appello di Bari con contestuale istanza di inibitoria. Si costituì la Carrillo contestando le richieste, eccezioni e conclusioni avversarie, nonché la richiesta di inibitoria avanzata da [OSCURATO:PERSONA], rilevando l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto in violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. (difetto di specificità dei motivi), oltre che la infondatezza delle richieste e conclusioni sollevate nel merito, e cioè sulle risultanze delle prove testimoniali escusse e della CTU tecnica espletata nel giudizio di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] non si costituì, e ne venne pertanto dichiarata la contumacia. Con ordinanza del 14/12/2016 la Corte dispose il mutamento del rito da ordinario a speciale e rigettò l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. In data 23/5/2019 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] depositò altre e nuove memorie (definite "riassuntive" dell'atto di appello), cui seguivano note del difensore della Carrillo con le quali si eccepiva tali note di [OSCURATO:PERSONA] non contenevano conclusioni riassuntive, bensì repliche alle repliche conclusive, ed erano quindi nuove, inammissibili e irrituali. 3. La sentenza di secondo grado. Con sentenza n. 1380/2019, pubblicata in data 26/06/2019, la Corte di Appello di Bari, ha così provveduto: (1) ha dichiarato la contumacia dela [OSCURATO:PERSONA]. (2) Ha rigettato integralmente la domanda della Carrillo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente derivati dai vizi della cosa venduta. (3) Ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento in favore della [OSCURATO:PERSONA] della minor somma di C 1.900,62 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. (4) Ha condannato la Carrillo al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del doppio grado di giudizio. 4. Avverso la predetta sentenza n. 2019/2019 la Carrillo propone ricorso per cassazione fondato su sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ. 6. Il Pubblico Ministero non ha depositato le proprie conclusioni. 7. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il primo motivo (non rubricato) deduce "Violazione degli Artt. 1476 n. 3 cod. civ. e 1490 c.c. attinenti le (sic) obbligazioni del venditore.- Violazione degli artt. 1494 e 1669 c.c. attinenti al risarcimento del danno". La ricorrente premette che, ai sensi dell'art. 1476, 3° comma, cod. civ., tra le obbligazioni del venditore vi è quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. Nel caso di specie, risulterebbe dimostrato, anche con la CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado, che "l'immobile della locatrice era affetto da difetti costruttivi insiti nel pacchetto di muratura perimetrale e nelle caratteristiche di allocazione degli infissi esterni che favoriscono le anomalie denunciate dalla Carri/lo" (p. 19 della CTU, elemento istruttorio riportato anche nella sentenza di appello). La ricorrente invoca l'art. 1490 cod. civ., ove si prevede che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso o ne diminuiscano il valore. Attraverso la fase istruttoria, in particolare dalle risultanze della CTU e dalle prove testimoniali, emergerebbe come la domanda riconvenzionale spiegata dalla Carrillo nei confronti dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] fosse giustificata e fondata in rito e nel merito, essendo stato accertato che le infiltrazioni lamentate dalla conduttrice (ed oggetto di risoluzione del contratto di locazione) dipendevano da difetti costruttivi e non da responsabilità della locatrice. Dall'accertamento di vizi costruttivi dell'immobile deriverebbe, quale naturale conseguenza, il diritto della Carrillo al risarcimento del danno patito. A tal proposito, con memoria difensiva del 30/05/2008 nel giudizio di primo grado, la locatrice Carrillo, nel chiedere in via riconvenzionale di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'impresa di costruzioni [OSCURATO:PERSONA], nelle conclusioni chiedeva la condanna di [OSCURATO:PERSONA] "al risarcimento dei danni in favore della Carri/lo pari ad euro 50.000,00, e, tra le altre voci di danno, quello da deprezzamento dell'immobile da accertarsi a mezzo CTU..." (pag. 9 della predetta memoria). Tale deprezzamento dell'immobile venne riconosciuto e accertato dal CTU, come riscontrabile dalla lettura dell'elaborato peritale a pag. 19, ed in conformità al quesito n. 3) posto dal Giudice di primo grado, che è stato il seguente: "valuti il deprezzamento subìto dall'immobile di proprietà della Carri/Io e arrecato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]", nonché in conformità al quesito n. 4), che è stato il seguente: "Verifichi altresì la tipologia dei danni e la loro datazione, nonché la quantificazione e l'eventuale nesso causale". La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce di aver avuto conoscenza dei difetti, come provato nel giudizio di primo grado, quando le sono stati denunciati dalla conduttrice [OSCURATO:PERSONA], e a seguito di ciò, con la espletata CTU, ha avuto la piena comprensione dell'esistenza di fenomeni infiltrativi esistenti nel proprio appartamento, nonché la chiara individuazione e imputazione delle cause. Da qui - a detta della ricorrente - conseguirebbe l'obbligo dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno derivante dai difetti riscontrati, ai sensi dell'art. 1494 e 1669 cod. civ. Infatti il CTU, per effetto dei vizi di costruzione riscontrati ed accertati, ha ritenuto ravvisabile un deprezzamento dell'immobile quantificandolo in euro 15.000,00 come "la spesa occorrente periodicamente per il ripristino delle necessarie condizioni igieniche che garantiscano la salubrità degli ambienti da vivere per tutta la durata della vita stessa dell'immobile, con interventi annuali di rimozione delle muffe, con successiva rasatura, applicazione di soluzioni fissanti, antimuffa e dipintura superficiale" (pag. 20 relazione CTU). 2. Il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., "Nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 primo comma n. 4. - Violazione dell'art. 342 c.p.c., 434 c.p.c. avente ad oggetto i caratteri tipici dell'atto di appello. - Violazione dell'art. 116 c.p.c.". La ricorrente denuncia che Corte territoriale ha rigettato la propria eccezione preliminare di inammissibilità dell'atto di appello di [OSCURATO:PERSONA], in quanto ha ritenuto che tale atto conteneva "sia la esposizione delle circostanze da cui deriva l'assenta violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, sia le critiche mosse alla decisione e le tesi contro fattuali dell'atto di impugnazione sì da sottrarsi alla censura in esame nell'ottica di una lettura sostanziale della norma novellata" (pag. 6 della sentenza impugnata). In realtà - deduce la ricorrente - da una attenta lettura dell'atto di appello risulterebbe che esso non rispetta i criteri dettati dall'art. 342 cod. proc. civ. Infatti (rinviando alla sentenza Cass., Sez. Un., civ. n. 27199 del 16/11/2017, richiamata dalla Corte territoriale, e alla ord. Cass., Sez. lav., 23/04/2019 n. 11187), gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Tali requisiti non risulterebbero soddisfatti nell'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. A riprova concreta di ciò - deduce la ricorrente - la Corte di Appello, dopo che le parti avevano depositato le memorie conclusive e le rispettive repliche, riteneva che l'istanza di sospensione di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al fumus dei motivi di gravame non fosse accoglibile in quanto "non ravvisabile, prima facie, rispetto alla condanna nei confronti della Carrillo", come letteralmente recita l'ordinanza della Corte di Appello mmenzionata (in realtà, non menzionata né riportata, n.d.r.). Il contenuto della predetta ordinanza, non revocata, sarebbe palesemente in contrasto con il rigetto dell'eccezione di inammissibilità statuito dalla Corte territoriale e con le conclusioni e motivazioni dalla stessa dichiarate nella sentenza. Per tali motivazioni, la Corte avrebbe dovuto dichiarare l'appello inammissibile, in quanto nella predetta ordinanza, non revocata, aveva anticipato una ragionevole probabilità di mancato accoglimento dei motivi di gravame rispetto alla posizione della Carri 110.La Corte di Appello sarebbe incorsa in errori e vizi che hanno inciso decisivamente risultato processuale cui è addivenuta. In particolare, dalla attenta lettura sia delle richieste conclusive rassegnate dalla Carrillo nella comparsa di costituzione del 30/05/2008 del giudizio di primo grado, pag. 9, sia delle conclusioni del CTU, si evincerebbe che, in conseguenza della inidoneità dell'immobile per il vizio costruttivo, il CTU ha riconosciuto il danno da deprezzamento dell'immobile valutandolo in euro 15.000,00. La Corte, invece, erroneamente (a pag. 8 della sentenza) ritiene che la locatrice avesse chiesto il risarcimento del danno da deprezzamento, mentre il CTU ha riconosciuto il risarcimento di un danno futuro, e non da deprezzamento. In primis, la ricorrente precisa che la propria richiesta di condanna dell'impresa al risarcimento del danno da deprezzamento dell'immobile, da accertarsi a mezzo della CTU, è stata riscontrata pienamente dal predetto CTU a pag. 19 della relazione, nella quale il consulente ravvisa chiaramente un deprezzamento dell'immobile e non il risarcimento di un danno futuro, contrariamente a quanto osservato dalla Corte. In realtà, la funzione tipica del risarcimento, qualunque sia la forma, è di porre il patrimonio del danneggiato nelle medesime condizioni in cui si sarebbe trovato se il danno non si fosse prodotto. 3. Il terzo motivo (non rubricato) deduce "Violazione degli art. 111 co. 01 e 2 della Costituzione, art. 437 c.p.c., 348 bis c„p.c." Violazione dell'art. 116 c.p.c.". La ricorrente deduce che il processo di secondo grado, mutato in rito del lavoro con ordinanza del 14/12/2016, si è protratto oltre i termini fissati dall'art. 437 cod. proc. civ., con fissazione di ben quattro udienze di discussione, senza espletamento di alcuna attività istruttoria integrativa. Inoltre, il deposito da parte appellante di memorie "riassuntive" autorizzate sarebbe da ritenersi del tutto irrituale e in difformità con le norme che disciplinano il processo speciale del lavoro, anche in secondo grado. Ancora, in relazione alla violazione dell'art. 348 bis 8 di 15 cod. proc. civ., la Corte di Appello, con ordinanza del 14/12/016, emessa fuori udienza e depositata in data 26/01/2017, dopo aver mutato il rito da ordinario a speciale del lavoro, ha rigettato l'istanza dell'appellante [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. In merito a quest'ultimo aspetto, la Corte di Appello ha ritenuto che l'istanza di sospensione di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al fumus dei motivi di gravame non fosse accoglibile, in quanto "non ravvisabile, prima facie, rispetto alla condanna nei confronti della Carrillo", come letteralmente recita la ordinanza della Corte di Appello menzionata. A detta della ricorrente, il contenuto della predetta ordinanza, non revocata, sarebbe palesemente in contrasto con il rigetto della eccezione di inammissibilità statuito dalla Corte e con le conclusioni e motivazioni dalla stessa dichiararate nella sentenza oggetto di impugnazione. Per tali motivazioni, la Corte territoriale in sentenza avrebbe dovuto dichiarare l'appello inammissibile, in quanto nella predetta ordinanza, non revocata, aveva anticipato una ragionevole probabilità di mancato accoglimento dei motivi di gravame rispetto alla posizione della Carrillo. 4. Il quarto motivo (non rubricato) deduce "Violazione dell'art. 116 c.p.c.". A detta della ricorrente, la Corte di Appello sarebbe incorsa in errori e vizi che hanno inciso decisivamente sul risultato processuale cui è addivenuta. In particolare, dalla attenta lettura sia delle richieste conclusive rassegnate dalla Carrillo nella comparsa di costituzione del 30/05/2008 del giudizio di primo grado (pag. 9), sia delle conclusioni del CTU, si evincerebbe chiaramente che, in conseguenza della inidoneità dell'immobile per il vizio costruttivo, il CTU ha riconosciuto il danno da deprezzamento dell'immobile valutandolo in euro 15.000,00. La Corte, invece, erroneamente (a pag. 8 della sentenza) ritiene che la locatrice avesse chiesto il risarcimento del danno da deprezzamento, mentre il CTU ha riconosciuto il risarcimento di un danno futuro e non il danno da deprezzamento. La ricorrente precisa che propria richiesta di condanna dell'impresa al risarcimento del danno da deprezzamento dell'immobile, da accertarsi a mezzo della CTU, è stata riscontrata pienamente dal predetto CTU a pag. 19 della relazione, nella quale si ravvisa chiaramente un deprezzamento dell'immobile e non il risarcimento di un danno futuro, contrariamente a quanto osservato dalla Corte. In realtà - deduce la ricorrente - la funzione tipica del risarcimento, qualunque sia la forma, è di porre il patrimonio del danneggiato nelle medesime condizioni in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non si fosse prodotto, sicché, ai fini del risarcimento del danno da svalutazione di un immobile è solo necessario dimostrare la effettività del danno lamentato (Cass., Ord.12/09/2017, n. 21150). Tale prova sarebbe stata fornita dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sia a mezzo delle prove raccolte in primo grado, sia dalla stessa CTU espletata. Il riconoscimento del danno futuro a cui fa riferimento la Corte territoriale - deduce la ricorrente - non ha alcuna attinenza con le risultanze probatorie, tantomeno con l'esito della CTU. Infatti, il danno futuro consiste nel pregiudizio patrimoniale che non si manifesta immediatamente dopo il prodursi dell'evento dannoso o dell'inadempimento, ma in un momento successivo. In buona sostanza si tratta di un danno non ancora maturato momento in cui si chiede il risarcimento. Nel caso di specie, invece, il danno non potrebbe qualificarsi come "futuro", in quanto il pregiudizio patrimoniale si è realizzato concretamente con l'azione della [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione del contratto di locazione in corso per la denuncia di vizi dalla stessa inoltrata alla locatrice Carrillo, con il consequenziale mancato percepimento dei canoni di locazione da parte di quest'ultima, nonché con l'accertamento della tipologia dei vizi denunciati, delle cause e delle conseguenze dei vizi ritenuti costruttivi ed incidenti sul valore dell'immobile. 5. Il quinto motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 350, n. 5, c.p.c. - Vizio di motivazione della sentenza per violazione degli art. Art. 111 co. 06 della Costituzione e 132, co. 2, n. 04 c.p.c.". A detta della ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe fornito una concisa esposizione delle ragioni di diritto e di fatto della propria decisione. Infatti, la Corte a pag. 8 della sentenza, osserva che "è stato riconosciuto sostanzialmente il risarcimento di un danno futuro", e a pag. 9 della sentenza conclude che non si giustifica la condanna al pagamento di quella somma a titolo di risarcimento (di un danno futuro). A tal proposito, la Corte, pur condividendo e riportando le risultanze della CTU che accerta il vizio costruttivo, conclude senza fornire alcuna motivazione o ragione giuridica, tantomeno logica, per la quale (1) ritiene che "sostanzialmente" sia stato riconosciuto il risarcimento di un danno futuro e (2) ritiene non giustificata la condanna al pagamento della somma statuita dal giudice di primo grado. La ricorrente rimarca come a tali conclusioni la Corte sarebbe giunta riportando pedissequamente le conclusioni dell'appellante [v. capo (a), pag. 2 della memoria riassuntiva depositata dall'appellante il 23/05/2019], ma senza fornire alcuna argomentazione giuridica e/o fattuale, né tantomeno la motivazione. Seppure la motivazione in genere può esprimere l'adesione al contenuto di un atto di parte, tale adesione deve essere formulata in modo specifico, non generico e senza la mancata puntuale indicazione delle di tale condivisione, nonché senza le ragioni per le quali sono ritenute insufficienti le critiche mosse dalla Carrillo nel giudizio di secondo grado, come sarebbe avvenuto nel caso di specie. Tantomeno - deduce la ricorrente - le motivazioni risultano supportate da una rinnovata CTU a sostegno delle conclusioni a cui è pervenuta la Corte. Nel caso de quo il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito è il mezzo attraverso il quale è possibile controllare la giustificazione giuridica e razionale della decisione giudiziale, sull'intima coerenza della decisione di merito, e cioè di connessione tra le parti di cui essa si compone, attuando una verifica puntuale sulla decisione oggetto di impugnazione. A tal uopo, la ricorrente evidenzia come la Corte territoriale, a pag. 8 della sentenza, richiami le conclusioni del CTU (pag. 19 dell'elaborato peritale) con l'espressione "Giova ricordare" e cioè che "in conseguenza della inidoneità per il difetto costruttivo dell'immobile a contenere le dispersioni termiche è ravvisabile un deprezzamento che può essere valutato in euro 15.000 (...). Tale deprezzamento è connesso alla necessità di procedere periodicamente al no delle necessarie condizioni igieniche che garantiscano ha salubrità degli ambienti da vivere per tutta la durata della vita stessa dell'immobile e può essere fatta derivare dalla capitalizzazione della spesa occorrente per il ripristino", per poi ritenere non dovuto il risarcimento. Che il difetto costruttivo sia stato riscontrato dal C:TU a seguito del manifestarsi dei fenomeni infiltrativi che hanno condotto la conduttrice [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare l'immobile locatole e a promuovere azione di risoluzione del contratto di locazione, e la locatrice Carrillo a chiamare in causa l'impresa [OSCURATO:PERSONA] per accertare le cause dei fenomeni lamentati, sarebbe confermato sia dalle prove espletate nel giudizio di primo grado, compresa la CTU, sia dalla ritenuta fondatezza della causa della domanda di risoluzione contratto di locazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la locatrice Carrillo. Infatti, a pag. 9 della sentenza, la Corte territoriale - oltre a condividere le risultanze della CTU sulle cause dei fenomeni lamentati - dichiara e conferma anche la fondatezza della domanda di risoluzione del contratto di locazione, seppure diminuendo (senza alcuna motivazione giuridica e fattuale) il danno posto a carico della impresa [OSCURATO:PERSONA] in favore della conduttrice [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quello statuito nella sentenza di primo grado.6. Il sesto motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c. - Vizio di motivazione della sentenza per violazione dell'art. 111 co. 06 della Costituzione e 132 co. 2 n. 04 c.p.c.". Tale motivo è meramente riproduttivo del quinto, per cui soggiace alla medesima valutazione. 7. Il primo motivo non denuncia una violazione di norma di diritto, come dovrebbe secondo l'intestazione, ma, peraltro senza indicare la motivazione criticanda, si duole sia stata mal valutata la CTU. Esso sollecita, dunque, un controllo sulla ricostruzione della quaestio facti del tutto al di fuori dei limiti imposti dal n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., peraltro nemmeno evocato. Inoltre, nemmeno indica "se" e "dove" sarebbe esaminabile la CTU di primo grado evocata, astenendosi sia dall'indicarla come prodotta, sia dal voler fare riferimento alla sua presenza nel fascicolo d'ufficio„ come consente Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011. 8. Il secondo motivo merita le stesse considerazioni. 9. Il terzo motivo, indicato sotto la lettera (b), genericamente intestata come "nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 primo comma n. 4", denuncia, sub 1, violazione dell'art. 342 e 434 cod. proc. civ., ma è inammissibile, giacché non riproduce, né direttamente né indirettamente, l'appello di [OSCURATO:PERSONA] di cui sostiene l'inammissibilità, sicché viola l'art. 366, n. 6, cod. proc. civ. 10. Il quarto motivo, indicato sub 3 [sic], denuncia violazione dell'art.116 cod. proc. civ., ma, in disparte l'inosservanza dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non lo fa secondo i criteri indicati da Cass. n. 11892 del 2016, ora ribaditi da Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020. 11. Il quinto motivo, indicato sotto la lettera (c), è intestato "omesso esame di fatto decisivo", ma poi, con il n. 1, denuncia vizio di motivazione ex art. 111 Cost e 132, n. 4, cod. proc. civ. Lo fa, tuttavia, evocando risultanze della CTU, e cioè elementi aliunde rispetto alla motivazione, e dunque non corrisponde al paradigma evocato, atteso che esso suppone che il vizio della motivazione debba risultare da essa stessa. Peraltro, l'eventuale apprezzamento alla stregua del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. dovrebbe comportare che il vizio non ricorre secondo i principi di cui a Cass., Sez. Un., n. 8053 e n. 8054 del 2014. 12. Il sesto motivo, indicato prima con la lettera (c) come omesso esame, e quindi sub 1 sempre negli stessi termim del precedente vizio ex art. 111 Cost. e 132, n. 4, cod. proc. civ., ma lo fa in modo singolare: non indica la motivazione ritenuta inidonea, ma riproduce parti della sentenza in cui la Corte di merito ha richiamato la CTU, ma solo per esporre la doglianza di [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione è esposta a partire dalle ultime tre righe della pag. 8 e nelle prime quattro righe della seguente, ma è ignorata. Contiene, poi, doglianze assolutamente incomprensibili con riferimento alla pag. 9 della sentenza. 13. Il ricorso è pertanto inammissibile, stante l'inammissibilità di tutti i motivi. 14. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014. 15. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.900,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Considerato che la Corte di Appello di Bari, con ordinanza in data 15/6/2021 contenente il rigetto della richiesta di inibitoria ex art. 373 cod. proc. civ. formulata dall'odierna ricorrente, ha stabilito che la liquidazione della citata procedura fosse riservata al giudice di legittimità, e tenuto conto della nota spese allegata alla memoria della resistente in data 10-6-2022, nonché dei parametri di legge, la Corte liquida a tale titolo l'importo di euro 3.500,00, e condanna la ricorrente al relativo pagamento in favore della resistente. Ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento