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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 32703/2026

Testo disponibile della fonte

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ersona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorePietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità delricorso;letta la memoria di replica, depositata il 24 giugno 2026 dal difensore, avv.del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa il 29/01/2026, la Corte di appello di Romaconfermava la sentenza del Tribunale di Roma del 09/10/2024, appellata daXXXXXXXXXXXX, che condannava al pagamento delle spese processuali delgrado.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Preziosi, difensore di fiducia della imputata, articolando vari motivi.2.1.

Con primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 159 e 420-quater cod.proc. pen. e 6 par. 3 CEDU, rilevando come, nel corso del giudizio di appello, siastata documentata la irreperibilità della imputata e la mancata conoscenza dellapendenza del giudizio e fatta richiesta di sospensione del processo (trattandosi dipersona senza fissa dimora, con utenza telefonica non più attiva e stante l’esitonegativo delle ricerche effettuate mediante i servizi sociali), anche ai finidell’espletamento della visita peritale e dell’accertamento della capacità dipartecipare consapevolmente al giudizio.

A tale riguardo, richiama la memoriadel 28 gennaio 2026.2.2.

Con secondo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. c), cod. proc. pen., violazione in relazione alle norme di cui all’art. 219 ess. cod. proc. pen.Lamenta come le conclusioni peritali siano state espresse a fronte dimateriale incompleto, non avendo proceduto il perito al colloquio con laperizianda, tanto più necessario, atteso che tutti i soggetti che hanno interagitocon la imputata, sia nella immediatezza del fatto che nel corso del giudizio diappello, hanno riferito delle critiche condizioni psichiche in cui versava la donna.2.3.

Con terzo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., omessa motivazione sulla richiesta di sospensione delgiudizio di appello.2.4.

Con quarto motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen., omessa motivazione in relazione all’art. 62-bis cod.pen., per non avere la Corte di appello tenuto conto delle condizioni di precarietàsocio-esistenziale dedotte con le memorie indicate ed i documenti presentati (all.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, essendo proposto per motivi aspecifici omanifestamente infondati.1.1.

Il primo ed il terzo motivo, indicati in ricorso come punti 1 e

1.2. e chepossono essere esaminati congiuntamente per ragioni di ordine logico, attenendoentrambi a censure in punto di omessa motivazione in ordine alla richiesta disospensione del processo e violazione di legge correlata, risultanomanifestamente infondati, oltre che in parte aspecifici e non consentiti.1.1.1.

Dall’esame dei verbali di udienza, a cui questa Corte ha accesso inragione della natura del vizio dedotto, risulta che alla udienza celebratasi ai sensidell’art. 599 cod. proc. pen., alla presenza del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Preziosi, la Corte di appello, ritenuta la regolarità della notifica, dichiarava laassenza della imputata appellante.Orbene, secondo la previsione di cui all’art. 598-ter cod. proc. pen.,applicabile nella specie, trattandosi di giudizio di appello celebrato con lapresenza delle parti ex art. 599 cod. proc. pen., l’imputato appellante nonpresente alla udienza è sempre giudicato in assenza, in caso di regolarità dellenotificazioni “anche fuori dei casi di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen.”.La Corte di appello risulta, dunque, aver fatto corretta applicazione dell’art.598-ter cod. proc. pen., atteso che, per la dichiarazione di assenza in appello,nel caso di imputato appellante e per le ipotesi in cui il giudizio si celebri con lapartecipazione delle parti, è sufficiente la regolarità della notifica, rispetto a cuinessuna contestazione risultava mossa in udienza dal difensore presente, né èstata dedotta col ricorso in cassazione.D’altro canto, attesa la chiara lettera della norma, non può farsi questione diapplicazione analogica della norma di cui all’art. 598-ter, comma secondo, cod.proc. pen., invocata dalla ricorrente alla base della chiesta sospensione delprocesso: invero, la disposizione di cui al secondo comma della disposizionecitata riguarda espressamente il solo imputato non appellante, per il qualesolamente il legislatore ha inteso fare rinvio all’art. 420-bis cod. proc. pen., alfine di garantire un più pregnante controllo circa la effettiva conoscenza dellaudienza correlata alla celebrazione di giudizi di appello introdotti da altre parti.Al riguardo si rammenta, inoltre, come non siano denunciabili i vizi dimotivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. conriferimento ad una questione di diritto (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020,soluzione giuridicamente corretta per quanto sopra esposto.Laddove, poi, l’argomentazione spesa in ricorso pare collegare la chiestasospensione del processo all’espletamento della perizia, deve essere rilevata lamanifesta infondatezza del motivo per le ragioni che si andranno ad esporre alparagrafo

1.2.2.1.2. Aspecifica risulta, poi, la censura, portata nel secondo motivo (punto1.1. del ricorso), di violazione dell’art. 219 e ss. cod. proc. pen.Da un lato, invero, il motivo pare lamentare la incompletezza della perizia,in quanto non fondata su colloqui con la perizianda, e, dall’altro, la erroneitàdelle conclusioni peritali, sia in punto di capacità di intendere e volere che diconsapevole partecipazione al processo.1.2.1.

Con riguardo a tale ultimo profilo, deve rilevarsi che si tratta di temanon oggetto dell’incarico conferito al perito, né la ricorrente ha dedotto elementispecifici di censura in punto di mancato accertamento della capacitàdell'imputata di partecipazione cosciente al processo.Al riguardo si rammenta, allora, come questa Corte abbia chiarito, in tema diaccertamenti sulla capacità dell'imputato di partecipazione cosciente al processo,che il giudice non è tenuto a disporre perizia, perché può formare il suoconvincimento anche sulla base degli elementi già acquisiti agli atti (Sez. 4, n.13293 del 09/03/2023, Lauria, Rv. 284560 – 01, in fattispecie relativa aimputato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, poi revocato, in cui laCorte ha ritenuto non necessario l'accertamento della capacità di stare in giudiziomediante perizia).

Inoltre, neppure la sussistenza di una patologia psichiatrica èdi per sé sufficiente ad escludere il requisito della cosciente partecipazione aisensi dell'art. 70 cod. proc. pen., essendo pur sempre necessario che sia digravità tale da non consentirgli la difesa in giudizio (Sez. 1, n. 10926 del11/03/2022, Campisi, Rv. 282963 – 01)Orbene, nella specie, il motivo di ricorso non evidenzia elementi in fatto dacui potesse ritenersi scaturente un obbligo di disporre un accertamento dellacapacità ex art. 70 cod. proc. pen., di contro risultando esclusa, anche a seguitodi rinnovazione dibattimentale, una qualche patologia psichiatrica e comunque laincapacità di intendere e volere della imputata (pagg. 4-6 della sentenzaimpugnata).1.2.2.

Quanto, poi, alla dedotta incompletezza dell’accertamento peritale, ilmotivo risulta aspecifico e manifestamente infondato.In particolare, il motivo è manifestamente infondato laddove assumel’obbligo per il perito di procedere a colloquio col periziando.

Invero, questa Corteha chiarito che, laddove non sia stato possibile effettuare il colloquio colperiziando, il perito non ha l'obbligo di ricercarlo e può trarre aliunde gli elementidi valutazione (Sez. 2, n. 39950 del 27/06/2018, Bertini, Rv. 273902 – 01).Inoltre, la censura è vieppiù aspecifica, in quanto non porta un confrontocritico e puntuale, in grado di disarticolare la trama argomentativa sul punto.Sul punto, la Corte di appello, al fine di motivare l’adesione alle conclusionidel perito, ha dato evidenza, con motivazione compiuta, congruente e priva diaporie logiche, nonché aderente alle risultanze processuali, ad elementi di ordinefattuale e logico ulteriori, che neppure vengono attinti dalle censure portate nelmotivo di ricorso (pagg. 4-6 della sentenza impugnata).1.2.3.

Infine, deve ritenersi non consentito il motivo di ricorso con cui si èdedotta la violazione dell’art. 6 par. 3 CEDU.

Invero, l'inosservanza didisposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo edelle libertà fondamentali è proponibile in ricorso unicamente a sostegno di unaquestione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme dellaConvenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei dirittidell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cuiall'art. 117, comma 1, Cost. (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo,Rv. 280027 – 05).

Ma una siffatta questione di legittimità costituzionale nonrisulta proposta in ricorso.1.3.

Il quarto motivo, indicato al punto 2 del ricorso, è aspecifico emanifestamente infondato.Al riguardo, si rammenta che la mancata concessione delle circostanze(circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità:Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche allorquando ildiniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficienteche egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,rimanendo, da tale valutazione, disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n.23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011,Sermone, Rv. 249163 -01).Nella specie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, comeelemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno del proprio decisum,con motivazione logica e conforme ai principi di diritto affermati dallagiurisprudenza di legittimità, i precedenti penali della imputata, ritenendoperaltro, vieppiù, la congruità della pena, non ulteriormente mitigabile, siccomegià diminuita per effetto del riconoscimento della attenuante di introduzionecostituzionale del fatto lieve, applicata nella sua massima estensione, congiudizio di prevalenza sulla aggravante (pag. 8 della sentenza impugnata).2.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, in ragione deiprofili di colpa ravvisabili nella determinazione della causa d’inammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ersona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorePietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità delricorso;letta la memoria di replica, depositata il 24 giugno 2026 dal difensore, avv.del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 29/01/2026, la Corte di appello di Romaconfermava la sentenza del Tribunale di Roma del 09/10/2024, appellata daXXXXXXXXXXXX, che condannava al pagamento delle spese processuali delgrado.2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Preziosi, difensore di fiducia della imputata, articolando vari motivi.2.1. Con primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 159 e 420-quater cod.proc. pen. e 6 par. 3 CEDU, rilevando come, nel corso del giudizio di appello, siastata documentata la irreperibilità della imputata e la mancata conoscenza dellapendenza del giudizio e fatta richiesta di sospensione del processo (trattandosi dipersona senza fissa dimora, con utenza telefonica non più attiva e stante l’esitonegativo delle ricerche effettuate mediante i servizi sociali), anche ai finidell’espletamento della visita peritale e dell’accertamento della capacità dipartecipare consapevolmente al giudizio. A tale riguardo, richiama la memoriadel 28 gennaio 2026.2.2. Con secondo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. c), cod. proc. pen., violazione in relazione alle norme di cui all’art. 219 ess. cod. proc. pen.Lamenta come le conclusioni peritali siano state espresse a fronte dimateriale incompleto, non avendo proceduto il perito al colloquio con laperizianda, tanto più necessario, atteso che tutti i soggetti che hanno interagitocon la imputata, sia nella immediatezza del fatto che nel corso del giudizio diappello, hanno riferito delle critiche condizioni psichiche in cui versava la donna.2.3. Con terzo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., omessa motivazione sulla richiesta di sospensione delgiudizio di appello.2.4. Con quarto motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen., omessa motivazione in relazione all’art. 62-bis cod.pen., per non avere la Corte di appello tenuto conto delle condizioni di precarietàsocio-esistenziale dedotte con le memorie indicate ed i documenti presentati (all.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, essendo proposto per motivi aspecifici omanifestamente infondati.1.1. Il primo ed il terzo motivo, indicati in ricorso come punti 1 e 1.2. e chepossono essere esaminati congiuntamente per ragioni di ordine logico, attenendoentrambi a censure in punto di omessa motivazione in ordine alla richiesta disospensione del processo e violazione di legge correlata, risultanomanifestamente infondati, oltre che in parte aspecifici e non consentiti.1.1.1. Dall’esame dei verbali di udienza, a cui questa Corte ha accesso inragione della natura del vizio dedotto, risulta che alla udienza celebratasi ai sensidell’art. 599 cod. proc. pen., alla presenza del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Preziosi, la Corte di appello, ritenuta la regolarità della notifica, dichiarava laassenza della imputata appellante.Orbene, secondo la previsione di cui all’art. 598-ter cod. proc. pen.,applicabile nella specie, trattandosi di giudizio di appello celebrato con lapresenza delle parti ex art. 599 cod. proc. pen., l’imputato appellante nonpresente alla udienza è sempre giudicato in assenza, in caso di regolarità dellenotificazioni “anche fuori dei casi di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen.”.La Corte di appello risulta, dunque, aver fatto corretta applicazione dell’art.598-ter cod. proc. pen., atteso che, per la dichiarazione di assenza in appello,nel caso di imputato appellante e per le ipotesi in cui il giudizio si celebri con lapartecipazione delle parti, è sufficiente la regolarità della notifica, rispetto a cuinessuna contestazione risultava mossa in udienza dal difensore presente, né èstata dedotta col ricorso in cassazione.D’altro canto, attesa la chiara lettera della norma, non può farsi questione diapplicazione analogica della norma di cui all’art. 598-ter, comma secondo, cod.proc. pen., invocata dalla ricorrente alla base della chiesta sospensione delprocesso: invero, la disposizione di cui al secondo comma della disposizionecitata riguarda espressamente il solo imputato non appellante, per il qualesolamente il legislatore ha inteso fare rinvio all’art. 420-bis cod. proc. pen., alfine di garantire un più pregnante controllo circa la effettiva conoscenza dellaudienza correlata alla celebrazione di giudizi di appello introdotti da altre parti.Al riguardo si rammenta, inoltre, come non siano denunciabili i vizi dimotivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. conriferimento ad una questione di diritto (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020,soluzione giuridicamente corretta per quanto sopra esposto.Laddove, poi, l’argomentazione spesa in ricorso pare collegare la chiestasospensione del processo all’espletamento della perizia, deve essere rilevata lamanifesta infondatezza del motivo per le ragioni che si andranno ad esporre alparagrafo 1.2.2.1.2. Aspecifica risulta, poi, la censura, portata nel secondo motivo (punto1.1. del ricorso), di violazione dell’art. 219 e ss. cod. proc. pen.Da un lato, invero, il motivo pare lamentare la incompletezza della perizia,in quanto non fondata su colloqui con la perizianda, e, dall’altro, la erroneitàdelle conclusioni peritali, sia in punto di capacità di intendere e volere che diconsapevole partecipazione al processo.1.2.1. Con riguardo a tale ultimo profilo, deve rilevarsi che si tratta di temanon oggetto dell’incarico conferito al perito, né la ricorrente ha dedotto elementispecifici di censura in punto di mancato accertamento della capacitàdell'imputata di partecipazione cosciente al processo.Al riguardo si rammenta, allora, come questa Corte abbia chiarito, in tema diaccertamenti sulla capacità dell'imputato di partecipazione cosciente al processo,che il giudice non è tenuto a disporre perizia, perché può formare il suoconvincimento anche sulla base degli elementi già acquisiti agli atti (Sez. 4, n.13293 del 09/03/2023, Lauria, Rv. 284560 – 01, in fattispecie relativa aimputato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, poi revocato, in cui laCorte ha ritenuto non necessario l'accertamento della capacità di stare in giudiziomediante perizia). Inoltre, neppure la sussistenza di una patologia psichiatrica èdi per sé sufficiente ad escludere il requisito della cosciente partecipazione aisensi dell'art. 70 cod. proc. pen., essendo pur sempre necessario che sia digravità tale da non consentirgli la difesa in giudizio (Sez. 1, n. 10926 del11/03/2022, Campisi, Rv. 282963 – 01)Orbene, nella specie, il motivo di ricorso non evidenzia elementi in fatto dacui potesse ritenersi scaturente un obbligo di disporre un accertamento dellacapacità ex art. 70 cod. proc. pen., di contro risultando esclusa, anche a seguitodi rinnovazione dibattimentale, una qualche patologia psichiatrica e comunque laincapacità di intendere e volere della imputata (pagg. 4-6 della sentenzaimpugnata).1.2.2. Quanto, poi, alla dedotta incompletezza dell’accertamento peritale, ilmotivo risulta aspecifico e manifestamente infondato.In particolare, il motivo è manifestamente infondato laddove assumel’obbligo per il perito di procedere a colloquio col periziando. Invero, questa Corteha chiarito che, laddove non sia stato possibile effettuare il colloquio colperiziando, il perito non ha l'obbligo di ricercarlo e può trarre aliunde gli elementidi valutazione (Sez. 2, n. 39950 del 27/06/2018, Bertini, Rv. 273902 – 01).Inoltre, la censura è vieppiù aspecifica, in quanto non porta un confrontocritico e puntuale, in grado di disarticolare la trama argomentativa sul punto.Sul punto, la Corte di appello, al fine di motivare l’adesione alle conclusionidel perito, ha dato evidenza, con motivazione compiuta, congruente e priva diaporie logiche, nonché aderente alle risultanze processuali, ad elementi di ordinefattuale e logico ulteriori, che neppure vengono attinti dalle censure portate nelmotivo di ricorso (pagg. 4-6 della sentenza impugnata).1.2.3. Infine, deve ritenersi non consentito il motivo di ricorso con cui si èdedotta la violazione dell’art. 6 par. 3 CEDU. Invero, l'inosservanza didisposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo edelle libertà fondamentali è proponibile in ricorso unicamente a sostegno di unaquestione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme dellaConvenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei dirittidell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cuiall'art. 117, comma 1, Cost. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo,Rv. 280027 – 05). Ma una siffatta questione di legittimità costituzionale nonrisulta proposta in ricorso.1.3. Il quarto motivo, indicato al punto 2 del ricorso, è aspecifico emanifestamente infondato.Al riguardo, si rammenta che la mancata concessione delle circostanze(circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità:Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche allorquando ildiniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficienteche egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,rimanendo, da tale valutazione, disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n.23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011,Sermone, Rv. 249163 -01).Nella specie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, comeelemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno del proprio decisum,con motivazione logica e conforme ai principi di diritto affermati dallagiurisprudenza di legittimità, i precedenti penali della imputata, ritenendoperaltro, vieppiù, la congruità della pena, non ulteriormente mitigabile, siccomegià diminuita per effetto del riconoscimento della attenuante di introduzionecostituzionale del fatto lieve, applicata nella sua massima estensione, congiudizio di prevalenza sulla aggravante (pag. 8 della sentenza impugnata).2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, in ragione deiprofili di colpa ravvisabili nella determinazione della causa d’inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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