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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23927/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/teAk-k-e le conclusioni del PG .

P Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 14 luglio 2021 del Magistrato di sorveglianza di Firenze che, ritenuti sussistenti nei suoi confronti i presupposti per il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 146 cod. pen., ne ha disposto la scarcerazione, con applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1, legge 16 luglio 1975, n. 354.

2. La ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47 ter, comma 1 -ter, Ord. pen., perché il Magistrato di sorveglianza avrebbe in maniera errata applicato la misura alternativa della detenzione domiciliare, nonostante non avesse tale potere, che il legislatore ha concesso solo al Tribunale di sorveglianza a seguito di udienza camerale in contraddittorio tra le partì. [OSCURATO:PERSONA] 1, Il ricorso è inammissibile.

L'art. 47 ter, comma 1-ter, Ord. pen. prevede che, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen., il Tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite dì cui al comma 1 del medesimo articolo, può disporre l'applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, che può essere successivamente prorogato.

Il successivo comma 1 -quater, inoltre, prevede che, nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai commi 01, 1, 1-bis e 1 -ter deve essere rivolta al Magistrato di sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura; in tal caso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4, Ord. pen.

Nel caso di specie, pertanto, il Magistrato di sorveglianza, a differenza di quanto affermato dalla ricorrente, risulta aver provveduto in maniera corretta e in conformità alla predetta disciplina, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per quanto di competenza.Il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza sulla richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1-quater, Ord. pen., non è, tuttavia impugnabile.

Esso ha natura interinale e pertanto, a somiglianza dell'analogo provvedimento previsto, in materia di differimento dell'esecuzione della pena, dall'art. 684, comma 2, cod. proc. pen., non può essere impugnato mediante ricorso per cassazione, essendo questo proponibile soltanto avverso il provvedimento definitivo del Tribunale di sorveglianza, con il quale venga disposta o negata l'applicazione della suddetta misura alternativa (Sez. 1, n. 23261 del 02/04/2001, Bellia, Rv. 219175; Sez. 1 n. 23363 del 11/05/2018 Pillai, Rv. 273145).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/teAk-k-e le conclusioni del PG . P Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 14 luglio 2021 del Magistrato di sorveglianza di Firenze che, ritenuti sussistenti nei suoi confronti i presupposti per il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 146 cod. pen., ne ha disposto la scarcerazione, con applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1, legge 16 luglio 1975, n. 354. 2. La ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47 ter, comma 1 -ter, Ord. pen., perché il Magistrato di sorveglianza avrebbe in maniera errata applicato la misura alternativa della detenzione domiciliare, nonostante non avesse tale potere, che il legislatore ha concesso solo al Tribunale di sorveglianza a seguito di udienza camerale in contraddittorio tra le partì. [OSCURATO:PERSONA] 1, Il ricorso è inammissibile. L'art. 47 ter, comma 1-ter, Ord. pen. prevede che, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen., il Tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite dì cui al comma 1 del medesimo articolo, può disporre l'applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, che può essere successivamente prorogato. Il successivo comma 1 -quater, inoltre, prevede che, nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai commi 01, 1, 1-bis e 1 -ter deve essere rivolta al Magistrato di sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura; in tal caso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4, Ord. pen. Nel caso di specie, pertanto, il Magistrato di sorveglianza, a differenza di quanto affermato dalla ricorrente, risulta aver provveduto in maniera corretta e in conformità alla predetta disciplina, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per quanto di competenza.Il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza sulla richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1-quater, Ord. pen., non è, tuttavia impugnabile. Esso ha natura interinale e pertanto, a somiglianza dell'analogo provvedimento previsto, in materia di differimento dell'esecuzione della pena, dall'art. 684, comma 2, cod. proc. pen., non può essere impugnato mediante ricorso per cassazione, essendo questo proponibile soltanto avverso il provvedimento definitivo del Tribunale di sorveglianza, con il quale venga disposta o negata l'applicazione della suddetta misura alternativa (Sez. 1, n. 23261 del 02/04/2001, Bellia, Rv. 219175; Sez. 1 n. 23363 del 11/05/2018 Pillai, Rv. 273145). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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