CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025
Cassazione n. 36780/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, confermata la responsabilità dell'imputata per il delitto di truffa ascrittole, riduceva la pena inflitta; considerato che l'unico motivo, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione di una pena sostitutiva della pena detentiva breve, risulta manifestamente infondato in tutti i suoi profili in quanto, non essendo stata avanzata alcuna richiesta al riguardo con l'atto di impugnazione, nel caso di specie deve trovare applicazione il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di merito è investito di un potere discrezionale e non è tenuto a pronunciarsi ex officio sulla sussistenza o meno dei presupposti applicativi della sostituzione, qualora da parte dell'imputato non sia stata formulata una specifica richiesta con l'atto di impugnazione (Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820 - 01; Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287460 - 01); che, inoltre, il difensore che, come nel caso a giudizio, non abbia sollecitato l'esercizio da parte del giudice dei poteri di sostituzione delle pene detentive brevi non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. (tra molte, Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710 - 01; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412- 01/02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]